Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11273 del 09/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 09/05/2017, (ud. 23/03/2017, dep.09/05/2017),  n. 11273

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21689-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

F.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA POSTUMIA 1,

presso lo studio dell’avvocato PIETRO SCARAFILE che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato DANILO QUAGLINI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 767/28/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA, depositata il 10/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/03/2017 dal Consigliere Dott. CONTI ROBERTO

GIOVANNI.

Fatto

FATTI E MOTIVI DELLA DECISIONE

Rilevato che l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, contro la sentenza della CTR Lazio indicata in epigrafe che ha respinto l’appello dell’Ufficio, confermando la sentenza di primo grado con la quale era stato accolto il ricorso di F.R., medico convenzionato, con il diniego di rimborso relativo ad IRAP per gli anni dal 2005 al 2008;

Rilevato che la parte intimata ha depositato controricorso;

Rilevato che il procedimento può essere definito con motivazione semplificata;

Considerato che il motivo di ricorso, con il quale si prospetta la violazione della disciplina legale in tema di IRAP, è fondato; Considerato che questa Corte è ferma nel ritenere che la sussistenza del requisito dell’autonoma organizzazione determina l’assoggettamento del lavoratore autonomo (nella specie, medico convenzionato con il servizio sanitario nazionale) all’imposta, indipendentemente dai riflessi immediati che la stessa cagiona sull’entità del suo reddito, dovendo il giudice del merito accertare, in concreto, i presupposti della fattispecie impositiva, in considerazione dell’eventuale eccedenza, rispetto al minimo indispensabile per l’esercizio della professione, della dotazione dei mezzi strumentali a disposizione del professionista e delle specifiche modalità qualitative e quantitative delle prestazioni lavorative di cui egli si avvale – cfr., fra le tante, Cass. n. 1542/2015;

Considerato che a tale principio non si è attenuto il giudice di appello, il quale ha invece ravvisato una radicale incompatibilità fra l’esercizio dell’attività di medico convenzionato e la debenza dell’IRAP;

Considerato che la sentenza impugnata va quindi cassata con rinvio ad altra sezione della CTR Lazio anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Lazio anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Motivazione Semplificata.

Così deciso in Roma, il 23 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2017

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