Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11272 del 31/05/2016


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 11272 Anno 2016
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CIGNA MARIO

ORDINANZA
sul ricorso 9563-2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 11210661002, in persona del
Direttore pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
-,ricorrentecontro
ANTONIOLI PIER GIORGIO;
– intimato avverso la sentenza n. 705/1/2014 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di FIRENZE del 18/02/2014,
depositata il 02/04/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
06/04/2016 dal Consigliere Dott. MARIO CAGNA.

2604

Data pubblicazione: 31/05/2016

In fatto
L’Agenzia delle Entrate ricorre, affidandosi ad un solo motivo, per la
cassazione della sentenza con la quale la Commissione Tributaria
Regionale, in accoglimento dell’appello del contribuente, ha riformato
la decisione di primo che aveva rigettato il ricorso proposto dal

dall’Amministrazione ad istanze presentate in data 19-9-2006 e 11-42007 e dirette ad ottenere il rimborso del 50% delle aliquote IRPEF
operate dal sostituto d’imposta -rispettivamente per gli anno 2002 e
2003- sulle somme corrisposte a titolo di incentivo all’esodo per la
risoluzione anticipata del rapporto di lavoro dipendente (anche per
l’anno 2004 l’istanza era stata presentata ma la stessa era stata accolta
ed erogato il richiesto rimborso).
La CTR, in particolare, nel rigettare l’eccezione di decadenza sollevata
dall’Ufficio, ha affermato la tempestività e la fondatezza dell’istanza,
precisando che l’inizio del termine decaderiziale andava individuato
con il momento in cui il diritto poteva essere reclamato (e, cioè, dalla
data in cui era stata pubblicata la sentenza della Corte di Giustizia
207/2004 del 21-7-2005, che aveva ritenuto illegittima e
discriminatoria la norma che prevedeva il dimezzamento dell’aliquota
di tassazione dell’incentivo per le sole donne che avessero un’età
compresa tra i 50 e i 55 armi).
Il contribuente non resiste.
In diritto
Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia lamenta -ex art. 360 n. 3 cpcla violazione e falsa applicazione dell’art. 38 dpr 602/1973, in quanto la

crR

aveva fatto decorrere il termine decadenziale (48 mesi) di cui

all’art. 38 dpr 602/1973 non dal momento in cui era stata versata
l’imposta ma dalla data di pubblicazione della su citata sentenza.
Ric. 2015 n. 09563 sez. MT ud. 06-04-2016
-2-

contribuente medesimo avverso il diniego opposto

La censura è fondata.
La questione di diritto proposta nella presente controversia è stata
risolta dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza 13676/2014,
che ha affermato il principio secondo cui “Il termine di decadenza per
il rimborso delle imposte sui redditi, previsto dall’art. 38 del d.P.R. 29

ciuca in cui “la ritenuta è stata operata”, opera anche nel caso in cui
l’imposta sia stata pagata sulla base di una norma successivamente
dichiarata in contrasto con il diritto dell’Unione europea da una
sentenza della Corte di giustizia, atteso che l’efficacia retroattiva di
detta pronuncia – come quella che assiste la declaratoria di illegittimità
costituzionale – incontra il limite dci rapporti esauriti, ipotizzabile
allorché sia maturata una causa di prescrizione o decadenza, trattandosi
di istituti posti a presidio del principio della certezza del diritto e delle
situazioni giuridiche”.
Né, per giustificare la decorrenza del termine decadenziale del diritto al
rimborso dalla data della pronuncia della Corte di giustizia dell’Unione,
piuttosto che da quella in cui venne effettuato il versamento o venne
operata la ritenuta, sono invocabili i principi elaborati dalla
giurisprudenza di legittimità in tema di “overruling”, in quanto, come
precisato dalle sezioni unite nella su citata sentenza, “allorché
un’imposta sia stata pagata sulla base di una norma successivamente
dichiarata in contrasto con il diritto dell’Unione europea, i principi

elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di “overruling” non
sono invocabili per giustificare la decorrenza del termine decadenziale
del diritto al rimborso dalla data della pronuncia della Corte di
giustizia, piuttosto che da quella in cui venne effettuato il versamento o
venne operata la ritenuta, termine fissato per le imposte sui redditi
dall’art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, dovendosi ritenere
Ric. 2015 n. 09563 sez. MT uci. 06-04-2016
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settembre 1973, n. 602 e decorrente dalla “data del versamento” o da

prevalente una esigenza di certezza delle situazioni giuridiche, tanto più
cogente nella materia delle entrate tributarie, che resterebbe vulnerata
attesa la sostanziale protrazione a tempo indeterminato dei relativi
rapporti”.
In conclusione, pertanto, in accoglimento del ricorso, va cassata la

fatto (è pacifica la tardività dell’istanza rispetto alla data in cui sono
state operate le ritenute), la causa va decisa nel merito, con il rigetto del
ricorso introduttivo del contribuente.
In considerazione dell’intervento) della Corte a sezioni unite solo con la
su citata sentenza 13676/2014, si ritiene sussistano) giusti motivi per
dichiarare compensate tra le parti le spese di lite relative ai gradi di
merito ed irripetibili le spese del presente giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo
nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente; dichiara
compensate tra le parti le spese di lite relative ai gradi di merito ed
irtipetibili le spese del presente giudizio di legittimità.
Così ciso n Roma in data 6-4-2016
Il P

A

,ente

5 acobellis

dott. Mar .1

sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in

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