Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11272 del 29/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 29/04/2021, (ud. 28/01/2021, dep. 29/04/2021), n.11272

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 30887-2019 proposto da:

S.F., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato FRANCESCA SCARPA;

– ricorrente –

COMUNE DI FISCIANO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE

di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato LUCREZIA

RISPOLI;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 063/2/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA SEZIONE DISTACCATA di SALERNO, depositata

l’08/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 28/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA

CAPRIOLI.

 

Fatto

RITENUTO

che:

S.F. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della CTR della Campania, sezione distaccata di Salerno, con cui era stato accolto l’appello proposto dal contribuente, con compensazione delle spese processuali, avverso la decisione della CTP di Salerno che aveva respinto il ricorso dello S. contro l’avviso di accertamento Tarsu emesso dal Comune di Fisciano per l’anno 2010. Il ricorrente si duole con un unico motivo della statuizione in punto spese, non essendo state esposte le ragioni giuridiche idonee a giustificare la decisione di compensazione adottata.

Resiste con controricorso il Comune di Fisciano e propone ricorso incidentale, illustrati da memoria, denunciando, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 la violazione dell’art. 149 c.p.c. e della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 161.

Censura la sentenza impugnata nella parte in cui la CTR afferma “il quinquennio L. n. 296 del 2006, ex art. 1, comma 161 deve essere riferito alla data di ricezione dell’atto, dacchè atto non processuale, secondo la giurisprudenza della S.C.”. Osserva infatti che per la notificazione degli atti tributari sono applicabili le disposizioni previste dagli artt. 137 e ss. c.p.c. fatti salvi eventuali adattamenti resi necessarie dalla particolarità della materia tributaria previsti dalle singole leggi di imposta.

In particolare sostiene che l’art. 149 c.p.c., il quale regola la notificazione a mezzo del servizio postale, costituisce principio di portata generale non derogato dalle leggi in materia tributaria.

Rileva che la CTR avrebbe errato nel ritenere prescritta la pretesa del Comune perchè l’atto sarebbe stato notificato oltre il termine di cinque anni previsto dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 161, richiamando orientamenti giurisprudenziali non pertinenti.

La Corte rileva che con ordinanza nr 15545/2020 è stata rimessa alle Sezioni Unite la questione dell’estensione del principio della scissione soggettiva degli effetti anche alla notificazione degli atti di imposizione tributaria ed in relazione agli effetti sostanziali propri di questi e che tale tematica investe l’odierno procedimento.

Appare pertanto opportuno rinviare la causa a nuovo ruolo in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite.

Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2021

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