Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11272 del 20/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 20/05/2011, (ud. 03/05/2011, dep. 20/05/2011), n.11272

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – rel. Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

P.G.B. (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA 262-264, presso lo

studio dell’avvocato D’ANDRIA CATALDO, che lo rappresenta e difende,

giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

(OMISSIS), in persona del Ministro pro tempore, elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 12291/2009 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA del 10/03/09, depositata il 27/05/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/05/2011 dal Presente Relatore Dott. FERNANDO LUPI ;

udito l’Avvocato D’Andria Cataldo, difensore del ricorrente che si

riporta agli scritti; è presente il P.G. in persona del Dott. PIETRO

GAETA che aderisce alla relazione.

Fatto

OSSERVA

La Corte, ritenuto che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell’art. 380 bis c.p.c.: “La Corte di Cassazione, con sentenza depositata il 7 maggio 2009 al n. 12291, ha rigettato l’appello di P.G.B. nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’Agenzia delle Entrate avverso sentenza della CTR della Lombardia n. 126/42/06.

Il soccombente proposto ricorso per revocazione affidato a due motivi, si sono costituiti con controricorso gli intimati.

A conclusione del primo motivo di revocazione il ricorrente formula il seguente quesito di diritto: Stabilisca la Corte se configuri errore di fatto revocatorio … l’avere il giudice supposto che non sia stata contestata dal ricorrente un’ affermazione della sentenza di secondo grado e l’avere il giudice supposto, sulla base di tale asserita mancata contestazione, che il dato di fatto posto dal ricorrente alla base del proprio motivo di impugnazione fosse diverso da quello assunto come definitivamente accertato e ciò in contrasto con la circostanza di fatto risultante dagli atti del giudizio ed in particolare dal ricorso introduttivo del giudizio di cassazione, nonchè dai documenti ad esso allegati e dai documenti dei gradi precedenti in esso anche testualmente richiamati, dai quali emerge la contestazione del capo di sentenza richiamato nella sentenza della Cassazione.

Il quesito è manifestamente inammissibile in quanto dalla lettura di esso non è dato rilevare quale fosse l’affermazione, contenuta nel capo della sentenza qui impugnata, ed il dato di fatto cui si riferiva e, conseguentemente, non pone il Collegio nella condizione dare una risposta positiva o negativa ad esso, risposta tale da decidere la causa.

Il secondo motivo investe un capo della sentenza che ha ritenuto inammissibile la questione proposta per inidoneità del quesito di diritto, posto a conclusione di una eccezione che deduceva un giudicato. Il quesito di diritto che conclude il motivo assume che la sussistenza dei giudicato non era stata contestata in giudizio.

E’ palese l’inammissibilità del motivo e del quesito in quanto la ratio decidendi della sentenza non è stata la mancanza di prova del giudicato, ma l’inammissibilità del quesito che poneva la questione.” Rilevato che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata alle parti costituite, che il contribuente ha depositato memoria;

considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l’ipotesi prevista dall’art. 375 c.p.c., n. 1, della inammissibilità del ricorso, non inducendo a diverse conclusioni i rilievi esposti nella memoria.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il contribuente alle spese che liquida in Euro quattromila per onorario oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 3 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2011

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