Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11272 del 10/05/2010

Cassazione civile sez. II, 10/05/2010, (ud. 15/01/2010, dep. 10/05/2010), n.11272

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CAVOUR 44,

presso lo studio dell’avv. VANNI CECCHINELLI (presso A.I.G. –

ASSOCIAZIONE ITALIANA ALBERGHI PER LA GIOVENTU’), che lo rappresenta

e difende, giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

PREFETTO DI MASSA CARRARA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 370/2005 del GIUDICE DI PACE di CARRARA,

depositata l’1/06/2005;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/01/2010 dal Consigliere Relatore Dott. PARZIALE Ippolisto;

e’ presente il P.G., in persona del Dott. PRATIS Pierfelice, che si

riporta alle conclusioni scritte.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. Il ricorrente impugna la sentenza n. 370/2005 del GIUDICE DI PACE di CARRARA, depositata l’1/06/2005, con la quale veniva respinto il suo ricorso avverso l’ordinanza ingiunzione n. 9027/474/area 4 assegni del Prefetto di Massa Carrara del 6 dicembre 2004 con la quale gli veniva irrogata la sanzione di 13.427,88 Euro per la violazione di cui alla L. 386 del 1990, artt. 1 e 2 come successivamente modificata dal D.Lgs. n. 507 del 1999. Si era lamentato della ritenuta possibilita’ di emanare l’ordinanza – ingiunzione nei termini di prescrizione del diritto alla riscossione delle sanzioni, dovendosi ritenere invece che, in assenza di termini di decadenza, si renda applicabile la normativa di cui alla L. n. 241 del 1990, art. 2 sulla disciplina dei procedimenti amministrativi.

2. Il Giudice di Pace respingeva la sua opposizione ritenendo insussistente la – violazione dedotta della L. n. 241 del 1990, art. 2 inapplicabile alla materia delle sanzioni amministrative.

3. – Il ricorrente ripropone i motivi gia’ avanzati in sede di opposizione e prospettando questione di costituzionalita’ in ordine alla ritenuta inapplicabilita’ della L. n. 241 del 1990 con riferimento alle sanzioni amministrative, per violazione di artt. 2, 3 e 97 Cost..

4. L’intimato non ha svolto attivita’ difensiva in questa sede.

5. Attivatasi procedura ex art. 375 c.p.c., il Procuratore Generale invia requisitoria scritta nella quale concludeva con richiesta di rigetto del ricorso per la sua manifesta infondatezza. Nell’udienza camerale del 4 dicembre 2007 veniva disposta la rinnovazione della notifica all’Ufficio Territoriale del Governo di Massa Carrara presso la sede di quest’ultimo con termine di giorni 60 dalla comunicazione avvenuta in data 5 marzo 2008.

6. – Verificata la tempestivita’ dell’adempimento veniva nuovamente disposta udienza camerale. La Procura Generale chiedeva trattarsi il ricorso in pubblica udienza.

7. – Tali conclusioni della Procura Generale non ostano alla pronuncia in camera di consiglio. Infatti, l’inammissibilita’ della pronuncia in camera di consiglio e’ ravvisabile solo ove la Corte ritenga che non ricorrano le ipotesi di cui all’art. 375 c.p.c., commi 1 e 2, oppure emergano condizioni incompatibili con una trattazione abbreviata. In tali casi la causa deve essere rinviata alla pubblica udienza. Nel caso in cui, invece, la Corte ritenga, come nella specie, che la decisione del ricorso presenta aspetti di evidenza compatibili con l’immediata decisione, puo’ pronunciarsi la manifesta infondatezza o la manifesta fondatezza dell’impugnazione, anche ove le conclusioni del pubblico ministero siano, all’opposto, per la trattazione in pubblica udienza (Cass. 2007 n. 23842; Cass. 2007, n. 1255).

8. Il ricorso e’ manifestamente infondato e va respinto.

Le sezioni unite di questa Corte (Cass. SU 2006 n. 9591), componendo il contrasto che in materia si era verificato nell’ambito della giurisprudenza di legittimita’, hanno deciso che “la disposizione di cui alla l. 7 agosto 1990, n. 241, art. 2, comma 3, tanto nella sua originaria formulazione applicabile “ratione temporis”, secondo cui il procedimento amministrativo deve essere concluso entro il termine di trenta giorni, quanto nella formulazione risultante dalla modificazione apportata dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, art. 36 bis convertito dalla L. 14 maggio 2005, n. 80, secondo cui detto termine e’ di novanta giorni, nonostante la generalita’ del testo legislativo in cui e’ inserita, e’ incompatibile con i procedimenti regolati dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, che costituisce un sistema di norme organico e compiuto e delinea un procedimento di carattere contenzioso scandito in fasi i cui tempi sono regolati in modo da non consentire, anche nell’interesse dell’incolpato, il rispetto di un termine cosi’ breve”.

Da questo principio non vi e’ ragione di discostarsi, stante la sua coerenza con la lettera e lo scopo della norma da cui e’ stato desunto. Quanto alla questione di costituzionalita’, peraltro non formalmente proposta ne’ argomentata, ma solo apoditticamente dichiarata, occorre rilevare che le argomentazioni sembrano ignorare le valutazioni gia’ operate dalla sentenza su richiamata delle Sezioni Unite, che travalicano le considerazioni svolte nelle sentenze n. 262 del 1997 e n. 355 del 2002 della Corte Costituzionale, essendosi evidenziata l’autonomia della materia sanzionatorio rispetto alla attivita’ amministrativa regolata dalla L. n. 241 del 1990.

P.T.M.

LA CORTE rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 15 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2010

 

 

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