Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11272 del 09/05/2017

Cassazione civile, sez. VI, 09/05/2017, (ud. 23/03/2017, dep.09/05/2017),  n. 11272

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21672-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

COCORITO S.R.L. – P.I. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA RAGUSA 60, presso lo studio dell’avvocato MARIA SCOPELLITI,

rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCESCO PAOLO MANUTI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 314/10/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di BARI, depositata il 12/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/03/2017 dal Consigliere Dott. CONTI ROBERTO

GIOVANNI.

Fatto

FATTI E MOTIVI DELLA DECISIONE

Rilevato che l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, contro la sentenza resa dalla CTR Puglia indicata in epigrafe che, rigettando l’appello proposto dall’Ufficio, ha annullato l’avviso di accertamento notificato alla Cocorito srl concernente IVA all’importazione pretesa per l’irregolare inserimento di merci extra UE nel deposito IVA, ritenendo l’incompetenza dell’Agenzia delle entrate e, comunque, l’assolvimento del tributo mediante autofatturazione;

Rilevato che la società intimata si è costituita con controricorso;

Rilevato che il procedimento può essere definito con motivazione semplificata;

Rilevato che il secondo motivo di ricorso, con la quale si prospetta la violazione del D.L. n. 331 del 1993, art. 50 bis, comma 5, conv. nella L. n. 427 del 1993 nonchè del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 16 e 17, e art. 2697 c.c., è manifestamente infondato;

Considerato che la sentenza impugnata si è pienamente conformata ai principi espressi da questa Corte, a tenore dei quali in tema d’IVA, l’Amministrazione finanziaria non può pretendere il pagamento dell’imposta sul valore aggiunto all’importazione dal soggetto passivo che, non avendo materialmente immesso i beni nel deposito fiscale, si è illegittimamente avvalso del regime di sospensione di cui al D.L. n. 331 del 1993, n. 331, art. 50 bis, comma 4, lett. b), convertito, con modificazioni, nella L. n. 427 del 1993, qualora costui abbia già provveduto all’adempimento, sia pur tardivo, dell’obbligazione tributaria nell’ambito del meccanismo dell’inversione contabile mediante un’autofatturazione ed una registrazione nel registro degli acquisti e delle vendite, atteso che la violazione del sistema del versamento dell’IVA, realizzata dall’importatore per effetto dell’immissione solo virtuale della merce nel deposito, ha natura formale e non può mettere, pertanto, in discussione il suo diritto alla detrazione, come chiarito dalla Corte di Giustizia nella sentenza del 17 luglio 2014, in C-272/13 Equoland – cfr. Cass. n. 17815/2015, Cass. n. 19098/2016;

Considerato che la pronunzia impugnata ha quindi correttamente escluso la fondatezza della pretesa fiscale relativa all’IVA all’importazione, avendo considerato il versamento del tributo a mezzo di autofatturazione all’atto dello scarico delle merci e, dunque, il carattere indebito dell’ulteriore richiesta di IVA dell’ufficio;

Considerato che, sulla base di tali considerazioni, il ricorso va pertanto rigettato;

Considerato che ricorrono giusti motivi per compensare le spese del giudizio, in relazione alla formazione dell’indirizzo giurisprudenziale di questa Corte qui applicato in epoca successiva alla decisione della sentenza impugnata.

PQM

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 23 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2017

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