Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11271 del 31/05/2016
Civile Ord. Sez. 6 Num. 11271 Anno 2016
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CIGNA MARIO
ORDINANZA
sul ricorso 9524-2015 proposto da:
AGENZLA DELLE ENTRATE 11210661002, in persona del
Direttore pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrentecontro
PARASCAN DOLO ERNESTO;
– imimatoavverso la sentenza n. 937/39/2014 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE SEZIONE DISTACCATA. di
LATINA del4/2/2014, depositata il 13/02/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
06/04/2016 dal Consigliere Relatore Dott. INL1RIO CIGNA.
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Data pubblicazione: 31/05/2016
In fatto
L’Agenzia delle Entrate ricorre, affidandosi ad un solo motivo, per la
cassazione della sentenza con la quale la Commissione Tributaria
Regionale, in accoglimento dell’appello del contribuente, ha riformato
la decisione di primo che aveva rigettato il ricorso proposto dal
dall’Amministrazione ad istanza presentata in data 26-2-2009 e diretta
ad ottenere il rimborso del 50% dell’aliquota IRPEF operata dal
sostituto d’imposta per l’anno 2001 sulle somme corrisposte a titolo di
incentivo all’esodo per la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro
dipendente.
La
crR, in particolare, nel rigettare l’eccezione di decadenza sollevata
dall’Ufficio, ha affermato la tempestività e la fondatezza dell’istanza,
precisando che l’inizio del termine decadenziale andava individuato
con il momento in cui il diritto poteva essere reclamato (e, cioè, dalla
data in cui era stata pubblicata la sentenza della Corte di Giustizia
207/2004 del 21-7-2005).
Il contribuente non resiste.
In diritto
Con l’unico motivo di ricorso l’.Agenzia lamenta -ex art. 360 n. 3 cpcla violazione e falsa applicazione dell’art. 38 dpr 602/1973, in quanto la
CTR aveva fatto decorrere il termine decadenziale (48 mesi) di cui
all’art. 38 dpr 602/1973 non dal momento in cui era stata versata
l’imposta ma dalla data di pubblicazione della su citata sentenza.
La censura è fondata.
La questione di diritto proposta nella presente controversia è stata
risolta dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza 13676/2014,
che ha affermato il principio secondo cui “il termine di decadenza per
il rimborso delle imposte sui redditi, previsto dall’art. 38 del d.P.R. 29
Ric. 2015 n. 09524 sez. MT – ud. 05-04-2016
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contribuente medesimo avverso il diniego opposto
settembre 1973, n. 602 e decorrente dalla “data del versamento” o da
quella in cui “la ritenuta è stata operata”, opera anche nel caso in cui
l’imposta sia stata pagata sulla base di una norma successivamente
dichiarata in contrasto con il diritto dell’Unione europea da una
sentenza della Corte di giustizia, atteso che l’efficacia retroattiva di
costituzionale – incontra il limite dei rapporti esauriti, ipotizzabile
allorché sia maturata una causa di prescrizione o decadenza, trattandosi
di istituti posti a presidio del principio della certezza del diritto e delle
situazioni giuridiche”.
Né, per giustificare la decorrenza del termine decadenziale del diritto al
rimborso dalla data della pronuncia della Corte di giustizia dell’Unione,
piuttosto che da quella in cui venne effettuato il versamento o venne
operata la ritenuta, sono invocabili i principi elaborati dalla
giurisprudenza di legittimità in tema di “overruling”, in quanto, come
precisato dalle sezioni unite nella su citata sentenza, “allorché
un’imposta sia stata pagata sulla base di una norma successivamente
dichiarata in contrasto con il diritto dell’Unione europea, i principi
elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di “overmling” non
sono invocabili per giustificare la decorrenza del termine decadenziale
del diritto al rimborso dalla data della pronuncia della Corte di
giustizia, piuttosto che da quella in cui venne effettuato il versamento o
venne operata la ritenuta, termine fissato per le imposte sui redditi
dall’art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, dovendosi ritenere
prevalente una esigenza di certezza delle situazioni giuridiche, tanto più
cogente nella materia delle entrate tributarie, che resterebbe vulnerata
attesa la sostanziale protrazione a tempo indeterminato dei relativi
rapporti”.
Ric. 2015 n. 09524 sez. MT – ud. 06-04-2016
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detta pronuncia – come quella che assiste la declaratoria di illegittimità
In conclusione, pertanto, in accoglimento del ricorso, va cassata la
sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in
fatto (è pacifica la tardività dell’istanza rispetto alla data in cui sono
state operate le ritenute), la causa va decisa nel merito, con il rigetto del
ricorso introduttivo del contribuente.
su citata sentenza 13676/2014, si ritiene sussistano giusti motivi per
dichiarare compensate tra le parti le spese di lite relative ai gradi di
merito ed irripetibili le spese del presente giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo
nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente; dichiara
compensate tra le parti le spese di lite relative ai gradi di merito ed
irripetibili le spese del presente giudizio di legittimità.
Cì iei i Roma in data 6-4-2016
Il 13fdlidcntc
dott. Ma?tt Iacobellis
In considerazione dell’intervento della Corte a sezioni unite solo con la