Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11271 del 20/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 20/05/2011, (ud. 03/05/2011, dep. 20/05/2011), n.11271

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – rel. Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

R.M.E.A., elettivamente domiciliato ROMA, VIA

FABIO MASSIMO 60 presso il suo studio, rappresentato e difeso da se

stesso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DI ROSSANO CALABRO, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende, ope legis;

– resistente –

contro

avverso la sentenza n. 4163/2009 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di

ROMA del 12/01/09, depositata il 20/02/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/05/2011 dal Presidente Relatore Dott. FERNANDO LUPI;

è presente il P.G. in persona del Dott. PIETRO GAETA.

Fatto

OSSERVA

La Corte, ritenuto che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell’art. 380 bis c.p.c.: “La Corte di Cassazione con sentenza n. 4163/09 depositata il 20.2.2009, ha rigettato il ricorso proposto dall’avv. R.M.E.A. nei confronti dell’Agenzia delle Entrate. Ha proposto ricorso per revocazione, notificato il 18.2.10, il R. proponendo sette motivi, l’Agenzia ha depositato atto di costituzione.

Il primo motivo denuncia errori revocatori dell’accertamento e della Commissione Tributaria Regionale, con il terzo motivo si denunzia errore del giudice di merito nella valutazione della prova, con il quinto, sesto e settimo motivo (indicato come sesto bis) si denunciano ancora errori della sentenza della Commissione Tributaria Regionale. I motivi sono tutti inammissibili perchè oggetto della domanda di revocazione ex art. 391 bis c.p.c. possono essere solo i vizi della sentenza di cassazione secondo il principio fissato dall’art. 398 c.p.c. per il quale la domanda di revocazione si propone davanti al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata.

Soltanto il secondo motivo si riferisce a questione proposta con il secondo motivo del ricorso per cassazione, che prospettava principi attinenti la libertà del domicilio, il segreto professionale in relazione all’accesso dei verbalizzanti. Ma tutte queste questioni non sono state esaminate dalla sentenza impugnata, che si è limitata a dichiarare l’inammissibilità del motivo, non può sussistere quindi vizio revocatorio della medesima sentenza in relazione ad esse.” Rilevato che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata alle parti costituite;

considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l’ipotesi prevista dall’art. 375 c.p.c., n. 1, della inammissibilità del ricorso.

Non si deve provvedere sulle spese perchè l’intimata non ha svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 3 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2011

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