Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11271 del 09/05/2017
Cassazione civile, sez. VI, 09/05/2017, (ud. 23/03/2017, dep.09/05/2017), n. 11271
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 21509-2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
G.G.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 277/16/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di BOLOGNA, depositata il 02/02/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 23/03/2017 dal Consigliere Dott. CONTI ROBERTO
GIOVANNI.
Fatto
FATTI E MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, contro la sentenza della CTR Emilia Romagna indicata in epigrafe che, in riforma della decisione di primo grado, ha accolto il ricorso di G.G., medico convenzionato, contro il diniego di rimborso relativo ad IRAP per gli anni dal 2004 al 2006;
Rilevato che la parte intimata non ha depositato controricorso; Rilevato che il procedimento può essere definito con motivazione semplificata;
Considerato che il motivo di ricorso, con il quale si prospetta la mancata declaratoria di inammissibilità dell’appello tardivamente proposto dalla parte contribuente, è manifestamente fondato, risultando per tabulas che il G. ha impugnato la sentenza di primo grado, resa dalla CTP di Reggio Emilia il 10.2.2011, con atto di appello depositato il 23.10.2011;
Considerato che, applicandosi alla fattispecie il termine di impugnazione semestrale di cui all’art. 327 c.p.c., in relazione alla pendenza del giudizio di primo grado introdotto il 27.10.2009 – per come risulta dal ricorso riprodotto dall’Agenzia- e, dunque, in epoca successiva al 4.7.2009 – termine di entrata in entrata in vigore dell’art. 327 c.p.c., nella versione modificata dalla L. n. 69 del 2009, l’appello proposto in data 23.10.2011 è sicuramente tardivo, andando a scadere il termine di impugnazione, pure considerando la sospensione del termine per il periodo feriale – in data 26.9.2011;
Considerato che la sentenza impugnata deve essere pertanto cassata senza rinvio, dichiarando ai sensi dell’art. 382 c.p.c., che l’appello proposto dalla parte contribuente, è inammissibile;
Considerato che le spese del giudizio di appello e quelle del giudizio di legittimità vanno poste a carico del G. e liquidate come da dispositivo.
PQM
Accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e definitivamente pronunziando dichiara inammissibile l’appello proposto da G.G..
Pone a carico del contribuente le spese del giudizio di appello e quelle del giudizio di legittimità, liquidandole in favore dell’Agenzia delle entrate rispettivamente in Euro 1000,00 per compensi ed in Euro 2000,00 per compensi del giudizio di legittimità, oltre spese prenotate a debito.
Motivazione Semplificata.
Così deciso in Roma, il 23 marzo 2017.
Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2017