Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11270 del 31/05/2016


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 11270 Anno 2016
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CIGNA MARIO

ORDINANZA
sul ricorso 8965-2015 proposto da:
AGENZIA DELI,I ENTRATE 11210661002, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente nonché contro
EVOLUZIONE IMMOBILIARE SRL;
– intimata avverso la sentenza n. 998/03/2014 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di GENOV dell’11/06/2014,
depositata il 29/09/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
06/04/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MARIO CIGNA;

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Data pubblicazione: 31/05/2016

In fatto
L’Agenzia delle Entrate ricorre, affidandosi a due motivi, per la
cassazione della sentenza con la quale la Commissione Tributaria
Regionale ha confermato la decisione di primo grado con la quale la
CTP aveva parzialmente accolto il ricorso proposto dalla Evoluzione

Immobiliare srl avverso avviso di accertamento con cui l’Agenzia
aveva rettificato la dichiarazione presentata —ai fini IRES, IRAP ed
IVA- dalla detta società in relazione ‘diranno 2007; la CTR, in
particolare, ha evidenziato che “il contribuente nel ricorso in primo
grado è stato molto chiaro ad esporre le operazioni fiscali direttamente
svolte, in ogni periodo di imposta preso in considerazione” e che “per
il periodo oggetto del ricorso non si rilevano incongruenze”.
La contribuente non resiste.
In diritto
Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia, denunciando -ex art. 360 n.
4 cpc- la violazione degli artt. 36 e 61 digs 546/92, si duole che la
sentenza impugnata, priva della coincisa esposizione dello svolgimento
del processo e dell’indicazione delle richieste delle parti, non richiami
in alcun modo i tratti essenziali della lite e non consenta quindi di
individuare gli clementi di fatto considerati o presupposti nella
decisione.
Con il secondo motivo di ricorso l’Agenzia, denunciando -ex art. 360
n. 4 cpc- la violazione degli artt. 132, 156 e 118 disp.att. cpc nonché 36
e 61 d.lgs 546/92, si duole che la sentenza impugnata, nel decidere
come sopra riportato, abbia violato l’obbligo di motivazione.
I motivi, da esaminare congiuntamente in quanto tra loro connessi,
sono fondati.
Costituisce consolidato principio di questa Corte che la mancanza di
motivazione, quale causa di nullità per assenza di un requisito
Ric. 2015 n. 08965 sez. MT – ud. 06-04-2016
-2-

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indispensabile della sentenza, si configura “nei casi di radicale carenza
di essa, ovvero del suo estrinsecarsi in argomentazioni non idonee a
rivelare la “ratio decidendi” (cosiddetta motivazione apparente), o fra
di loro logicamente inconciliabili, o comunque perplesse od
obiettivamente incomprensibili (Cass. 2011212009; Cass, sez unite

sintesi della statuizione impugnata, le argomentazioni addotte dalla
Cel’R, specie a fronte delle specifiche molteplici ragioni di doglianza
prospettate dall’Agenzia nel ricorso in appello (riportato nel presente
ricorso pagg 15/19 in ossequio al criterio dell’autosufficienza)
appaiono inidonee a rilevare la “ratio decidendi”, non essendo a tal
sufficiente il generico richiamo (utilizzabile in ogni lite) alla chiarezza
nell’esposizione delle operazioni fiscali da parte del contribuente ed
alla mancanza di incongruenze.
In conclusione, pertanto, in accoglimento del ricorso, va cassata
l’impugnata sentenza, con rinvio per nuova valutazione alla CTR
Liguria, diversa composizione, che provvederà anche alla
regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa l’impugnata sentenza, con rinvio alla
CTR Liguria, diversa composizione, che provvederà anche alla
regolarne razione delle spese del presente giudizio di legittimità.
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ma il 6-4-2016
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8053/2014); nella specie, come appare evidente dalla su riportata

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