Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11270 del 10/05/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 3 Num. 11270 Anno 2018
Presidente: SPIRITO ANGELO
Relatore: OLIVIERI STEFANO

estranea

SENTENZA

allo scopo
del gioco –

sul ricorso 261-2016 proposto da:

azione
funzionale

CALZIA DANIELE, elettivamente domiciliato in ROMA,

ma
esorbitante

VIALE BRUNO BUOZZI 68, presso lo studio dell’avvocato

rispetto al
risultato

ALESSANDRO GAGLIARDINI, rappresentato e difeso

immediato ed
al contesto

dall’avvocato GIUSEPPE RAVINALE giusta procura speciale
in calce al ricorso;

R.G.N. 261/2016

– ricorrente
contro

ANTONIO

BERTOLONI

44,

presso

lo

rappresentato e

dell’avvocato ADA GRECO,

1

.

od. 28/D2/201S

studio pu

difeso

4’c.,

Cron.(
Rep .

VALENTE FABRIZIO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA

Data pubblicazione: 10/05/2018

dall’avvocato

GABRIELLA

BRUZZONE

giusta

procura

speciale in calce al controricorso;
– con troricorrente –

avverso la sentenza n. 805/2015 della CORTE D’APPELLO
di GENOVA, depositata il 17/06/2015;

udienza del 28/02/2018 dal Consigliere Dott. STEFANO
OLIVIERI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ANNA MARIA SOLDI che ha concluso per il
rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato GABRIELLA BRUZZONE;

7

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Fatti di causa
La Corte d’appello di Genova con sentenza 17.6.2015 n. 805 ha confermato la
decisione di prime cure e rigettato l’appello proposto da Daniele Calzia,
ritenendo infondata la domanda di condanna al risarcimento danni dallo stesso
proposta nei confronti di Fabrizio Valente, per essere quest’ultimo intervenuto,
durante una partita amichevole di calcio, con azione fallosa, in scivolata

esiti invalidanti di natura permanente.
La Corte territoriale accertava, in base alle risultanze probatorie, che l’azione
fallosa non era stata caratterizzata dalla volontà di ledere, né -se pure violativa
delle regole del gioco- poteva ritenersi sproporzionata rispetto al contesto od
assolutamente abnorme rispetto alla finalità del gioco stesso.
La sentenza notificata in data 29.10.2015 è stata impugnata per cassazione dal
Calzia con ricorso notificato in data 22.12.2015 con il quale ha dedotto tre
motivi, illustrati anche da memoria depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c..
Resiste con controricorso il Valente
Ragioni della decisione
Il primo motivo (violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 c.c. in
relazione agli artt. 50 e 51 c.p.) è infondato.
La Corte territoriale ha richiamato correttamente i principi di diritto
enunciati da questa Corte di legittimità secondo cui in materia di risarcimento
danni per responsabilità civile conseguente ad un infortunio sportivo, qualora
siano derivate lesioni personali ad un partecipante all’attività a seguito di un
fatto posto in essere da un altro partecipante, il criterio per individuare in quali
ipotesi il comportamento che ha provocato il danno sia esente da
responsabilità civile sta nello stretto collegamento funzionale tra gioco ed
evento lesivo, collegamento che va escluso se l’atto sia stato compiuto allo
scopo di ledere, ovvero con una violenza incompatibile con le caratteristiche
concrete del gioco. Sussiste, pertanto, in ogni caso la responsabilità dell’agente
in ipotesi di atti compiuti allo specifico scopo di ledere, anche se gli stessi non
3
RG n. 261/2016
Ric. Calzia Daniele c/ Valente Fabrizio

Stefan

s. est.
livieri

colpendo da dietro le gambe del giocatore e procurandogli lesioni personali con

integrino una violazione delle regole dell’attività svolta; la responsabilità non
sussiste invece se le lesioni siano la conseguenza di un atto posto in essere
senza la volontà di ledere e senza la violazione delle regole dell’attività , e non
sussiste neppure se, pur in presenza di violazione delle regole proprie
dell’attività sportiva specificamente svolta, l’atto sia a questa funzionalmente
connesso. In entrambi i casi, tuttavia il nesso funzionale con l’attività sportiva

un grado di violenza o irruenza incompatibile con le caratteristiche dello sport
praticato, ovvero col contesto ambientale nel quale l’attività sportiva si svolge
in concreto, o con la qualità delle persone che vi partecipano (cfr. Corte cass.
Sez. 3, Sentenza n. 12012 del 08/08/2002).
Nella specie il Giudice di appello con valutazione in fatto, non riesaminabile
in sede di legittimità, ha accertato che :
a) avuto riguardo al contesto ed alla natura dell’incontro sportivo (partita di
calcio amichevole) “l’evento lesivo si è verificato nel corso di una tipica
azione di gioco volta a sottrarre all’avversario il controllo della palla e ad
impedirgli di andare in porta”, dunque l’azione era funzionalmente collegata
alla finalità del gioco
b) difettava nella specie la prova che il Valente avesse agito intenzionalmente
per arrecare un danno ingiusto al Calzia.
Conformandosi ai principi di diritti sopra richiamati ha quindi escluso il diritto
al risarcimento del danno, non essendo stato il danno “non iure datum”.
La censura, interamente incentrata sul livello di rischio di pregiudizio
“volontariamente accettato” dai partecipanti al gioco -che prevede per sua
natura il contatto fisico tra gli atleti- non disvela l’errore di diritto in ipotesi
commesso dalla Corte territoriale nella applicazione dei principi di diritto
enunciati dalla giurisprudenza di legittimità, venendo semplicemente a ribadire
che sussiste la responsabilità civile per danni conseguenti ad azione violativa
delle regole del gioco, laddove il danneggiato sia stato esposto ad un rischio
“superiore” a quello consentito dal tipo e dal contesto del gioco, ipotesi che
4
RG n. 261/2016
Ric. Calzia Daniele c/ Valente Fabrizio

Co s. est.
Stefan
vieri

non è idoneo ad escludere la responsabilità tutte le volte che venga impiegato

ricorre le volte in cui sia ravvisabile un

“grado di violenza o irruenza

incompatibile con le caratteristiche dello sport praticato, ovvero col contesto
ambientale nel quale l’attività sportiva si svolge in concreto, o con la qualità
delle persone che vi partecipano”.
Ogni ulteriore critica rivolta dal ricorrente alla sentenza impugnata in ordine
alla rilevazione dei fatti accaduti, investe l’accertamento della fattispecie

essendo, pertanto, censurabile per vizio di “error in judicando”.
Secondo motivo (violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 c.c.).
Il motivo è inammissibile in quanto diretto a censurare una “ratio decidendi”
diversa da quella posta a fondamento della sentenza impugnata.
La Corte territoriale non si è limitata, infatti, ad utilizzare quale paradigma di
valutazione della condotta lesiva il solo metro della “cosciente e volontaria
violazione del regolamento”, ossia della azione connotata dalla intenzione dì
ledere l’incolumità fisica dell’avversario, avendo puntualizzato, invece, che la
fattispecie generale dell’illecito aquiliano doveva ritenersi integrata anche
quando “l’azione sia palesemente sproporzionata e contraria alle finalità del
gioco”, ed è poi venuta ad applicare tale schema normativo alla fattispecie
concreta, escludendo, con accertamento in fatto, che nel caso concreto
ricorresse alcuna delle predette ipotesi.
Nella esposizione del motivo in esame il ricorrente porta a sostegno
giurisprudenza di merito che non aggiunge nulla allo schema giuridico
dell’illecito “sportivo” come definito dai principi di diritto enunciati da questa
Corte, limitandosi ancora una volta a ribadire che in assenza di un
collegamento funzionale dell’azione fallosa di gioco con il tipo di sport ovvero la
violenza incompatibile con le caratteristiche ed il contesto del gioco, determina
la insorgenza della responsabilità civile per i danni cagionati al giocatore leso.
Per il resto il motivo reitera ancora la critica alla selezione e valutazione del
materiale istruttorio, prospettando un diverso giudizio di merito contrapposto a
quello svolto dalla Corte d’appello che ha escluso che la condotta scorretta del
5
RG n. 261/2016
Ric. Calzia Daniele c/ Valente Fabrizio

Ste

ns. est.
livieri

concreta ed attiene alla valutazione di merito delle risultanze istruttorie, non

Valente fosse stata “palesemente sproporzionata e contraria alle finalità del

gioco”, essendosi concretata in un intervento falloso consistito in

“una

deviazione dell’azione dovuta alla concitazione del gioco”.
Ne segue che, eventuali errori di apprezzamento delle risultanze istruttorie,
in cui in ipotesi fosse incorso il Giudice di merito, esulano dalla contestazione

Il terzo motivo con il quale si denuncia la violazione e falsa applicazione
dell’art. 2697 c.c. è da ritenere infondato.
Il ricorrente censura la statuizione della Corte d’appello che ha escluso la
riferibilità della condotta lesiva a dolo od a evidente sproporzione rispetto alle
finalità di gioco, sostenendo, da un lato, che dal materiale probatorio,
considerato dalla Corte di merito, emergeva invece che l’intervento del Valente
eccedeva i limiti del rischio accettabile; dall’altro, che il danneggiato aveva
assolto al proprio onere probatorio avendo dimostrato che l’evento dannoso
era riconducibile ad una condotta esorbitante rispetto a quella ragionevolmente

prevedibile da parte degli atleti, gravando quindi sul convenuto Valente la
prova del fatto impeditivo costituito dalla scriminante di cui all’art. 50 c.p.c.
Orbene un errore di diritto per violazione dell’art. 2697 c.c. è ravvisabile solo
allorché si alleghi che l’onere di provare il fatto costitutivo della domanda o
della eccezione sia stato posto a carico della parte cui non compete secondo la
regola dettata dall’art. 2697 c.c.. Non viene, invece, in questione una
violazione della norma sul riparto dell’onere probatorio nel caso in cui si alleghi
che il Giudice di merito non ha tenuto conto di fatti, pur dimostrati in giudizio,
che, se considerati, avrebbero determinato con elevato grado di certezza
probabilistica una diversa decisione, ovvero si alleghi che il Giudice ha
attribuito valore determinante ad elementi probatori che si elidono a vicenda,
rendendo del tutto incomprensibile la “ratio decidendi”, o ancora qualora si
alleghi un non convincente esercizio del potere di ponderazione delle risultanze
probatorie.

6
RG n. 261 12016
Ric. Calzia Daniele c/ Valente Fabrizio

s. est.
Stefan Olivieri

dell’errore di diritto censurato con il motivo in esame.

In tutti questi casi non vi è violazione del criterio di riparto dell’onere della
prova, né illegittima utilizzazione di prove non dedotte dalle parti, ma la critica
ricade interamente nell’ambito dell’ “errore di fatto” sindacabile in sede di
legittimità nei soli limiti consentiti dall’art. 360 col n. 5 c.p.c. come definiti nel
testo riformato dall’art. 54 DL n. 83/2012 conv. in legge n. 134/2012 e dalla
interpretazione che della norma ha fornito questa Corte (cfr. Corte cass. Sez.

22/09/2014). La giurisprudenza di legittimità è assolutamente ferma nella
applicazione di tali principi (cfr. Corte cass.
12/02/2004; id. Sez. 3, Sentenza n.
Sentenza n.

12912 del 13/07/2004; id. Sez.

14267 del 20/06/2006; id. Sez.

11892 del 10/06/2016; id. Sez.

05/08/2016, in motivazione; id.

3, Sentenza n.

Sez.

6 – L,

U, Sentenza n.
Ordinanza n.

1,

26965 del

13960 del 19/06/2014; id. Sez.

20/12/2007; id. Sez. L, Sentenza n.
Sentenza n.

Sez. 2, Sentenza n. 2707 del

3,

16598 del
27000

del

27/12/2016; id. Sez. 3 – , Sentenza n. 23940 del 12/10/2017).
Se, dunque, non coglie nel segno la prima critica, volta a richiedere una
revisione della valutazione delle risultanze istruttorie, anche la seconda critica,
pur formulata in modo suggestivo tentando una scissione nella struttura
dell’illecito extracontrattuale tra fatti costitutivi della pretesa risarcitoria e fatti
negativi della antigiuridicità della condotta (come rilevato dalla più accorta
dottrina, la scriminante del consenso dell’avente diritto ex art. 50 c.p.
risulterebbe inapplicabile nella fattispecie, attesa la nullità, per contrasto con
norma imperativa, dell’eventuale consenso prestato avente ad oggetto un
diritto indisponibile come la salute e la integrità fisica del proprio corpo), da un
lato, non appare centrata sulla “ratio decidendi” della sentenza impugnata,
atteso che, fermo il principio di acquisizione delle prove al giudizio da
qualunque parte processuale provengano, nel caso di specie il Giudice di
appello ha ritenuto che dal complesso degli elementi probatori disponibili
emergesse la dimostrazione che l’azione di gioco, se pure fallosa, non era
trasmodata, comunque, in condotta esorbitante rispetto al contesto ed alle
finalità del gioco, ed ha quindi ritenuto che, in base alle prove assunte in
7
RG n. 261/2016
Ric. Calzia Daniele c/ Valente Fabrizio

C
Stefan

est.
livieri

Sez. U, Sentenza n. 19881 del

U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014; id.

giudizio, sussistesse il fatto scriminante della antigiuridicità dell’illecito e della
conseguente responsabilità civile, risultando quindi infondata la critica che tale
prova non fosse stata assolta dal Valente; dall’altro si fonda sul presupposto
indimostrato dell’assolvimento da parte del danneggiato del proprio onere
probatorio, dando per scontato che la condotta materiale tenuta dal Valente
“esorbitasse” per violenza e contesto dalle finalità del gioco: essendo appena il

difetto di collegamento funzionale tra l’azione lesiva ed il gioco, risulterebbe già
pienamente integrata la fattispecie dell’illecito aquiliano “sportivo”, secondo i
principi di diritti enunciati da questa Corte, e dunque non sarebbe dato
comprendere in che modo potrebbe ancora operare la scriminante del
consenso del titolare del diritto ex art. 50 c.p..
In conclusione il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente condannato
alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo.
P.Q. M.
rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento in favore del controricorrente, delle spese
del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.000,00 per compensi, oltre alle
spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro
200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del Dpr 30 maggio 2002 n. 115, inserito
dall’art. 1 comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei
presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del
comma 1-bis, dello stesso articolo 13 .
Così deciso in Roma il 28/02 /2018

caso di rilevare che, in tal caso, e cioè una volta che sia stato dimostrato il

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA