Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11270 del 09/05/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 09/05/2017, (ud. 23/03/2017, dep.09/05/2017),  n. 11270

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20727-2015 proposto da:

M.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BARNABA

ORIANI 85, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE TAMBERI, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANA (per il Comune di

Arcidosso) – C.F. (OMISSIS), in persona del Presidente e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA CAVOUR presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato PAOLA BAZZOTTI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 143/25/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di FIRENZE, depositata il 23/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/03/2017 dal Consigliere Dott. CONTI ROBERTO

GIOVANNI.

Fatto

FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Rilevato che M.C. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi di ricorso, contro la sentenza resa dalla CTR Toscana indicata in epigrafe, che ha confermato la decisione di primo grado con la quale era stato annullato l’avviso di accertamento notificato alla contribuente per TARSU relativa agli anni 2006/2008;

Rilevato che l’Unione dei comuni montani aiata Grossetana si è costituita con controricorso, eccependo l’inammissibilità ed infondatezza del ricorso;

Rilevato che il procedimento può essere definito con motivazione semplificata;

Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si prospetta la violazione della L. n. 296 del 2006, art. 1, commi 161 e 162, ammissibile in rito prospettando una violazione di legge, è infondato;

Considerato che la CTR ha dato atto, in motivazione, che l’accertamento notificato alla contribuente si era fondato sulla variazione in aumento della superficie dalla stessa indicata nella dichiarazione presentata ai fini TARSU, specificamente indicata nell’atto stesso, individuata dal comune sulla base dei dati comunicatigli dall’Agenzia del territorio;

Considerato che la censura postula l’assenza di motivazione dell’atto impugnato che non può in alcun modo ravvisarsi, avendo l’amministrazione specificamente indicato la variazione della superficie, in tal modo consentendo al contribuente di dimostrare in giudizio che siffatta determinazione era erronea; Considerato, peraltro, che la mancata indicazione, all’interno dell’atto, del procedimento logico seguito dall’amministrazione per rideterminare l’area non elide la sufficienza della motivazione che aveva comunque specificato gli elementi sui quali si era fondata la ripresa a tassazione, se è vero che l’obbligo di motivazione dell’avviso di accertamento di maggior valore deve ritenersi adempiuto mediante l’enunciazione del criterio astratto in base al quale è stato rilevato, con le specificazioni in concreto necessarie per consentire al contribuente l’esercizio del diritto di difesa e per delimitare l’ambito delle ragioni deducibili dall’Ufficio nell’eventuale successiva fase contenziosa, nella quale l’Amministrazione ha l’onere di provare l’effettiva sussistenza dei presupposti per l’applicazione del criterio prescelto ed il contribuente la possibilità di contrapporre altri elementi sulla base del medesimo criterio o di altri parametri – cfr. Cass. n. 11560/2016, in tema di INVIM;

Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si prospetta la violazione dell’art. 115 c.p.c., è inammissibile, posto che la parte ricorrente contesta la tardività delle deduzioni esposte per la prima volta dal comune in appello, utilizzando un parametro normativo non applicabile alla censura esplicitata che nemmeno coglie la ratio della sentenza impugnata, correlata alla sufficienza degli elementi indicati nell’atto accertativo ai fini della compiuta motivazione dello stesso;

Considerato che il ricorso va quindi rigettato.

E che le spese seguono la soccombenza e si liquidano in favore della parte controricorrente, unitamente al doppio contributo, dando atto della ricorrenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Rigetta il ricorso.

Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in favore della controricorrente in Euro 800,00 per compensi, Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% dei compensi, oltre accessori come per legge.

Dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Motivazione Semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della sesta sezione civile, il 23 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA