Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1127 del 21/01/2021

Cassazione civile sez. VI, 21/01/2021, (ud. 10/12/2020, dep. 21/01/2021), n.1127

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Presidente –

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 19119/2019 R.G. proposto da:

Avv. M.G., difeso da sè stesso, con domicilio eletto

in Roma, viale G. Mazzini, n. 6, presso lo studio dell’Avv. Elio

Vitale;

– ricorrente –

contro

B.A. e Ma.Ma.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 13610/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata il 21 maggio 2019;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 dicembre

2020 dal Consigliere Emilio Iannello.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

l’Avv. M.G., quale procuratore e difensore di Ma.Ma., ha proposto ricorso per correzione di errore materiale della sentenza n. 13610/19, depositata il 21 maggio 2019, con cui questa Corte, nel dichiarare inammissibile il ricorso proposto da B.A. nei confronti del Ma. e avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona depositata il 28 settembre 2016, ha condannato il B. alle spese in favore del controricorrente, omettendo tuttavia di distrarle in favore del predetto difensore del Ma., che ne aveva fatto istanza;

B.A. non ha svolto attività difensiva in questa sede;

la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata notificata alla parte costituita, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;

non sono state depositate memorie;

il Collegio ha disposto la redazione dell’ordinanza con motivazione semplificata.

Diritto

RITENUTO

che:

l’Avv. M.G., difensore del controricorrente, aveva chiesto, nel controricorso, la distrazione ex art. 93 c.p.c., in suo favore, delle spese legali, dichiarandosi “antistatario ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 93 c.p.c., comma 1”;

in caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma;

la procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell’art. 93 c.p.c., comma 2, – che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese – consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione (Cass., sez. un., 7/07/2010, n. 16037; Cass., 10/01/2011, n. 293; Cass., ord., 11/04/2014, n. 8578);

il ricorso va, quindi, accolto, disponendo che il dispositivo della sentenza di questa Corte n. 13610/19, depositata il 21 maggio 2019, sia corretto aggiungendo l’inciso “, da distrarsi in favore dell’Avv. M.G. ex art. 93 c.p.c.” dopo le parole “agli accessori di legge”;

non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass., sez. un., ord., 27/06/2002, n. 9438; Cass., ord., 4/05/2009, n. 10203; Cass., ord., 17/09/2013, n. 21213).

P.Q.M.

dispone che il dispositivo della sentenza di questa Corte n. 13610/19, depositata il 21 maggio 2019, sia corretto aggiungendo “, da distrarsi in favore dell’Avv. M.G. ex art. 93 c.p.c.” dopo le parole “agli accessori di legge”;

dispone, altresì, che la correzione sia annotata, a cura della cancelleria, sull’originale della predetta sentenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile-3 della Corte Suprema di Cassazione, il 10 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2021

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