Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1127 del 20/01/2020
Cassazione civile sez. VI, 20/01/2020, (ud. 26/11/2019, dep. 20/01/2020), n.1127
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Presidente –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 962-2018 proposto da:
O.J., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR
presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e
difeso dall’avvocato FROLDI LUCA;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO;
– intimato –
avverso la sentenza n. 698/2017 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,
depositata il 09/05/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 26/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LAMORGESE
ANTONIO PIETRO.
Fatto
RAGIONI DELLA DECISIONE
O.J. ricorre avverso sentenza della Corte d’appello di Ancona, in data 9 maggio 2017, che ha dichiarato inammissibile l’appello avverso la sentenza impugnata reiettiva della sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale, in quanto proposto con citazione tardivamente iscritta a ruolo, in luogo del ricorso da depositare nei trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza.
Il ricorso in esame merita accoglimento, alla luce del principio secondo cui, nel vigore del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, così come modificato dal D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 27 comma 1, lett. f), l’appello ex art. 702-quater c.p.c. proposto avverso la decisione di primo grado sulla domanda volta al riconoscimento della protezione internazionale deve essere introdotto con ricorso e non con citazione, in aderenza alla volontà del legislatore desumibile dal nuovo tenore letterale della norma. Tale innovativa esegesi, tuttavia, in quanto imprevedibile e repentina rispetto all’orientamento pregresso, costituisce un ore rrullin,g processuale di cui il ricorrente può avvalersi e ciò in dipendenza dell’affidamento nella perpetuazione della regola antecedente, desumibile dalla giurisprudenza della Corte, per cui l’appello secondo il regime dell’art. 702-quater c.p.c. risultava proponibile con citazione (Cass. SU n. 28575 del 2018, n. 29506 del 2018). Nella specie, la notificazione del gravame è avvenuta tempestivamente nel termine di trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza del Tribunale e ciò è sufficiente per considerarlo tempestivo e ammissibile, benchè iscritto a ruolo successivamente.
La sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Ancona anche per le spese della presente fase.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Ancona, in diversa composizione, anche per le spese.
Così deciso in Roma, il 26 novembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2020