Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1127 del 17/01/2019

Cassazione civile sez. trib., 17/01/2019, (ud. 06/07/2018, dep. 17/01/2019), n.1127

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAGDA Cristiano – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26512-2011 proposto da:

P.C., A.G., A.M., elettivamente

domiciliati in ROMA VIA DI VILLA ACCHETTI 9, presso lo studio

dell’avvocato MARINI GIUSEPPE, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato POLLAROLO ERNESTINA;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI ALESSANDRIA;

– intimata –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 50/2010 della COMM. TRIB. REG. di TORINO,

depositata il 02/08/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di Consiglio del

06/07/2018 dal Consigliere Dott. CASTORINA MARIA ROSARIA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

La CTR del Piemonte, con sentenza n. 50/12/10 depositata il 2.8.2010, accoglieva l’appello dell’Agenzia delle Entrate contro la sentenza resa dalla CTP di Alessandria che aveva accolto il ricorso proposto da P.C., A.G., A.M., nella qualità di eredi di A.D. titolare di “Autofficina di A.D.” avverso il silenzio rifiuto dell’amministrazione in relazione alla restituzione di una somma pari al 90% delle imposte versate nel triennio 1995-1997, ai sensi del combinato disposto della L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17; L. n. 350 del 2003, art. 4, comma 90; L. n. 17 del 2007, art. 3-quater.

LA CTR riteneva che i ricorrenti non avessero diritto al rimborso sul presupposto che la L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17 e la L. n. 350 del 2003, art. 4, comma 90, si applicassero solo ai contribuenti che avevano presentato istanza di definizione agevolata, consentendo loro di versare una differenza pari al 10% fra le somme già corrisposte e quelle ancora dovute, ma non a chi avesse interamente versato le imposte e pretendesse il rimborso del 90% di quanto pagato.

Per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso i contribuenti articolando un motivo.

L’Agenzia delle Entrate non ha spiegato difese.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1. Con il motivo i contribuenti denunciano la violazione e la falsa applicazione del combinato disposto della L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, della L. n. 350 del 2003, art. 4, comma 90 e del D.L. n. 300 del 2006, art. 3-quater, comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c. comma 1, n. 3, per avere la CTR ritenuto che la agevolazione spettasse solo ai contribuenti che avessero presentato istanza di definizione agevolata consentendo loro di versare una differenza pari al 10% fra le somme già corrisposte e quelle ancora dovute, ma non a chi avesse interamente versato le imposte e pretendesse il rimborso del 90% di quanto pagato.

La censura è fondata.

1 a. E’ incontestato che il dante causa degli odierni ricorrenti abbia presentato domanda di rimborso entro il 31.7.2007 (segnatamente il 27.7.2017), termine decadenziale previsto dalla legge.

Questa Corte di legittimità ha già avuto modo di chiarire che la L. n. 350 del 2003, art. 4, comma 90, nell’estendere l’applicazione delle disposizioni della L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, ai soggetti colpiti dagli eventi alluvionali del novembre 1994, si riferisce espressamente ai provvedimenti agevolativi concernenti i versamenti di quanto dovuto “a titolo di tributi, contributi e premi”(Cass. nn. 11133 e 11247 del 2010).

Ha inoltre affermato questa Corte che la definizione automatica della posizione previdenziale e tributaria può avvenire, per chi non ha ancora pagato, mediante il pagamento del solo 10% del dovuto e, per chi ha già pagato, attraverso il rimborso del 90% di quanto versato, dovendo ritenersi, nel silenzio del legislatore circa la posizione di coloro che, all’entrata in vigore della normativa recante il beneficio, avessero già ottemperato al pagamento dell’obbligazione tributaria che un’interpretazione che escludesse costoro dalla possibilità di richiedere la restituzione di quanto versato in eccesso si porrebbe in contrasto con la costante giurisprudenza della Corte costituzionale circa l’irragionevolezza di disposizioni legislative che sopprimano o riducano la prestazione dovuta per obbligazioni pubbliche già perfezionatesi, prevedendo al contempo l’irripetibilità delle somme già versate in esecuzione del rapporto obbligatorio siccome conformato in precedenza (Cass. n. 11247 del 2010, cit.).

1.b. Così ricostruita la portata oggettiva e soggettiva del beneficio in questione, deve invece escludersi che – come ritenuto dalla CTR il beneficio sia collegato soltanto ad un’ipotesi di versamento non effettuato: al contrario, deve ritenersi che una differenziazione tra la posizione di chi abbia provveduto al versamento dei contributi e chi non vi abbia provveduto non è sostenibile nè su un piano testuale, nè su un piano logico-sistematico. Sotto il profilo testuale, giova rilevare che la L. n. 350 del 2003, art. 4, comma 90, nel prevedere che le disposizioni di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 9,comma 17, si applicassero anche ai soggetti colpiti dagli eventi alluvionali del novembre 1994 che fossero stati destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi, contributi e premi, ha previsto che costoro “possono regolarizzare la propria posizione relativa agli anni 1995, 1996 e 1997, entro il 31 luglio 2004, ovvero secondo le modalità di rateizzazione previste dalla L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, citato”: ed è evidente che, se il riferimento alle “modalità di rateizzazione” è logicamente da intendersi come correlato all’ipotesi di versamenti non effettuati, la locuzione “regolarizzare la propria posizione” è invece suscettibile di riferirsi ad entrambe le ipotesi, presupponendo semplicemente la pendenza di termini entro i quali conformare allo ius superveniens il fatto considerato dal legislatore (id est, il pagamento dei tributi, dei contributi e dei premi da parte delle imprese destinatarie dei provvedimenti agevolativi previsti a seguito dell’alluvione).

Sotto il profilo logico-sistematico, rilevano le medesime considerazioni già svolte da questa Corte a sostegno di un’interpretazione del testo normativo che estendesse la provvidenza anche ai soggetti che avevano già provveduto al pagamento dei contributi: una volta acclarata la struttura unitaria dell’agevolazione, è irragionevole ex art. 3 Cost., comma 1, ritenere esclusi quanti hanno già pagato (cfr. Cass. n. 11247 del 2010).

Il ricorso deve essere, pertanto accolto e la sentenza cassata.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti in punto di fatto, la causa può essere decisa nel merito con accoglimento del ricorso introduttivo dei contribuenti.

Le spese del giudizio di merito devono essere compensate in considerazione dell’evoluzione nel tempo della giurisprudenza in materia.

Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo dei contribuenti.

Condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 5300,00 oltre accessori.

Così deciso in Roma, il 6 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA