Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11269 del 31/05/2016


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 11269 Anno 2016
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CIGNA MARIO

ORDINANZA
sul ricorso 8183-2015 proposto da:
REFINI GIUSEPPE & FIGLI SNC, in persona del legale
rappresentante, eletrivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA
CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentata e difesa
dall’avvocato FRANCO MARTELLUCCI giusta delega in calce al
ricorso;
– ricorrentecontro
EQUITALIA SUD SPA

11210661002, in persona del legale

rappresentante Responsabile del Contenzioso Esattoriale Direzione
Regionale Lazio, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. P. DA
PALESTRINA, 19, presso lo studio dell’avvocato STEFANIA DI
STEFANI, rappresentata e difesa dall’avvocato SANDRA CASSONI
giusta procura speciale in calce al controricorso;

.23e5

Data pubblicazione: 31/05/2016

- controricorrente avverso la semenza n. 5184/40/2014 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di ROMA SEZIONE DISTACCATA
di LATINA del 29/05/2014, depositata il 19/08/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

In fatto
Il contribuente ricorre, affidandosi ad un unico motivo, per la
cassazione della sentenza con la quale la Commissione Tributaria
Regionale, in accoglimento dell’appello proposto da Equiralia Sud
SpA, ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato in data 28-62010 da Refini Giuseppe & Figli snc avverso cartella di pagamento
notificata il 27-4-2010; la CTR, in particolare, ha evidenziato che il
ricorso è stato proposto oltre il termine di 60 gg dalla notifica della
cartella di pagamento; siffatto termine scadeva di sabato, da ritenersi
tuttavia “giorno lavorativo”, sicchè la ricorrente ben avrebbe potuto
inviare la raccomandata nel rispetto dei termini, dato che le Poste
risultavano aperte anche di sabato e gli Ufficiali giudiziari accettavano
gli atti in scadenza di ultimo giorno.
Equitalia resiste con controricorso.
In diritto
Con l’unico motivo di ricorso il contribuente, denunziando -ex art. 360
n. 3 cpc- violazione e falsa applicazione dell’art. 155, commi 4 e 5, cpc,
si duole che la CTR non abbia considerato che, ai sensi delle su
menzionate disposizioni (applicabili anche al processo tributario in
forza del rinvio alle norme del cpc operato dall’art. 1, comma 2, d.lgs
546/92), se il giorno di scadenza dei termini per il compimento degli
atti processuali svolti fuori dell’udienza è festivo o cade di sabato, detta

Ric. 2015 n. 08183 sex. MT – ud. 06-04-2016
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06/04/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MARIO CIGNA.

scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo;
nel caso di specie, pertanto, atteso che il termine per la proposizione
del ricorso (termine cd “a decorrenza successiva”), scadeva sabato 266-2010, doveva ritenersi tempestivo il ricorso proposto lunedì 28-62010.

motivo è in primo luogo ammissibile; lo stesso, invero, come appare
evidente dalla su riportata sintesi, involge questioni di diritto ( e non
quindi mere “questioni in fatto), si rivolge contro uno specifico capo
della sentenza ed è autosufficiente, contenendo tutti gli elementi
necessari al Giudice di legittimità per avere la completa cognizione
della controversia.
Nel merito il motivo è fondato.
Come già chiarito da questa Corte, nelle controversie tributarie il
termine per proporre ricorso deve essere qualificato come termine “a
decorrenza successiva” e, pertanto, computato secondo il criterio di cui
all’art. 155, primo comma, cod. proc. civ., cioè escludendo il giorno
iniziale e conteggiando quello finale; tale termine deve ritenersi
compreso fra quelli “per il compimento degli atti processuali svolti
fuori dall’udienza” di cui all’art. 155, quinto comma, cit., con la
conseguenza che, ove il “dies ad quem” del medesimo vada a scadere
nella giornata di sabato, esso è prorogato di diritto al primo giorno
seguente non festivo (conf., tra le altre, Cass. 6728/2012; 16303/2015);
attesa la proroga di diritto, nessuna rilevanza può ovviamente essere
data (come erroneamente affermato dalla CTR) all’apertura degli Uffici
postali o alla disponibilità ad accettare gli atti in scadenza l’ultimo
giorno
In conclusione, pertanto, in accoglimento del ricorso, va cassata
l’impugnata sentenza, con rinvio per nuova valutazione alla CTR
kic. 2015 n. 08183 sei. MT – ud. 06-04-2016
-3-

Contrariamente a quanto sostenuto da Equitalia in controricorso, il

Lazio, diversa composizione, che provvederà anche alla
regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P. Q. M.
I ,a Corte accoglie il ricorso; cassa l’impugnata sentenza, con rinvio alla
(1FR Lazio, diversa composizione, che provvederà anche alla

C

orna il 6-4-2016
Il Presidente
dott. N1at1lo Iacobellis

regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

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