Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11269 del 20/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 20/05/2011, (ud. 03/05/2011, dep. 20/05/2011), n.11269

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – rel. Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

S.A. (OMISSIS), S.P.

(OMISSIS) quali eredi di D.M., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA G.M. LANCISI 31, presso lo studio

dell’avvocato INGLESE CARLO LEONE, che li rappresenta e difende,

giusta procura ad litem in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del Direttore pro-

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 44/2008 della Commissione Tributaria Regionale

di ROMA del 14.3.08, depositata il 09/05/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/05/2011 dal Presidente Relatore Dott. FERNANDO LUPI;

udito per i ricorrenti l’Avvocato Carlo Leone Inglese che si riporta

agli scritti e deposita avviso di accertamento e denuncia di

successione.

E1 presente il Procuratore Generale in persona del Dott. PIETRO GAETA

che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

OSSERVA

La Corte, ritenuto che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell’art. 380 bis c.p.c.: “La CTR del Lazio ha rigettato l’appello di S.A. e P. nei confronti dell’Agenzia delle Entrate di Roma e l’appello incidentale dell’ufficio. Ha motivato la decisione, per quello che interessa, ritenendo che la nullità della notificazione dell’avviso di rettifica e liquidazione dell’INVIM per essere interstato agli eventuali eredi era sanata dall’impugnazione dell’atto da parte dei medesimi.

Hanno proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi gli eredi, si è costituita con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

Con il primo motivo i contribuenti deducono la nullità assoluta ed insanabile della notificazione intestata agli eventuali eredi quando era a conoscenza della loro identità e domicilio per effetto della denuncia di successione.

Il motivo è manifestamente infondato. La notificazione ad un soggetto defunto è inesistente quando sia fatta al medesimo o al suo procuratore e solo in questo caso non è suscettibile di sanatoria, cfr Cass. n. 11447/02. La notifica agli eventuali eredi nell’ultimo domicilio del defunto è fatta in un luogo che ha una qualche relazione con gli eredi ed è pertanto solo nulla e non inesistente ed è pertanto sanabile e nella specie è stata sanata dal ricorso degli eredi, cfr. Cass. n. 518/02.

Con il secondo motivo i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 643 del 1972 art. 6, comma 6 perchè essendo la costruzione iniziata nel 1992 l’incremento doveva essere calcolato separatamente sul terreno sino all’inizio della costruzione e poi ntisu questa.

La censura è inammissibile in quanto presuppone un accertamento di fatto diverso da quello contenuto nella sentenza impugnata, e non impugnato secondo la quale sul fondo esisteva un vecchio fabbricato rurale che ha costituito oggetto dell’accertamento del valore finale, mentre i lavori di cui alla licenza del giugno 1992 furono di mera ristrutturazione ed eseguiti nel 1993.” Rilevato che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata alle parti costituite, che i contribuenti hanno depositato memoria;

considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l’ipotesi prevista dall’art. 375 c.p.c., n. 5, della manifesta infondatezza del ricorso. I rilievi contenuti nella memoria non hanno pregio. In ordine alla natura del vizio dal quale era affetta la notificazione, nullità o inesistenza, si conferma che esso era di mera nullità in quanto venne effettuata agli eventuali eredi e cioè impersonalmente, senza indicare il nome di alcuno di essi e collettivamente come risulta plurale, nell’ultimo domicilio del defunto. L’aggiunta dell’aggettivo eventuali nulla toglie a tale qualificazione. Il vizio della notifica derivava dalla circostanza che, avendo gli eredi comunicato generalità e domicili all’Agenzia delle Entrate a sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 65, comma 1, essa doveva essere effettuata a ciascuno di essi e non collettivamente, ma come si desume dall’ultimo comma dell’art,65 citato il vizio è di mera inefficacia e non di inesistenza. Quanto alla base imponibile dell’INVIM si ripete che il criterio proposto dai contribuenti si basa su presupposti di fatto, costruzione ex novo e non ristrutturazione, esclusi dalla sentenza impugnato, che fonda l’incremento di valore sulla autorizzazione al cambio di destinazione consentito dalla licenza edilizia del 1992 ed ai lavori effettuati in quell’anno.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese liquidate in Euro 1.100, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 3 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2011

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