Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11269 del 10/05/2010

Cassazione civile sez. II, 10/05/2010, (ud. 30/11/2009, dep. 10/05/2010), n.11269

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.M., P.P., M.P.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI MONTI PARIOLI 28, presso

lo studio dell’avvocato FOLCHITTO ROBERTO, rappresentati e difesi

dall’avvocato RONCHI FRANCESCO, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

C.V., R.S., S.S., S.

A., M.G., P.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2733/2006 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 09/11/2006;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30/11/2009 dal Consigliere Dott. PARZIALE Ippolisto;

e’ presente il P.G. in persona del Dott. SORRENTINO Federico.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

M.M., P.P., M.P. impugnano la sentenza n. 2733/2006 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 09/11/2006.

Nessuna attivita’ in questa sede hanno svolto gli intimati.

Attivatasi procedura ex art. 375 c.p.c., il consigliere relatore delegato ha depositato relazione con la quale ritiene che il ricorso possa essere dichiarato inammissibile per carenza dei requisiti di cui all’art. 366 bis c.p.c.. La relazione e’ stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti.

Non sono state depositate memorie.

All’udienza fissata per la camera di consiglio, il Procuratore Generale ha concluso concordando con le conclusioni del consigliere relatore.

Il ricorso va dichiarato inammissibile.

Infatti, il ricorso, tenuto conto delle sopra indicate date di pronunzia e pubblicazione della sentenza impugnata, e’ soggetto “ratione temporis” (vedi D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 27, comma 2) alle nuove disposizioni regolanti il processo di cassazione, tra cui segnatamente per quel che rileva, l’art. 366 bis c.p.c. (inserito dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6) a termini del quale nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3, 4 l’illustrazione di ciascun motivo “si deve concludere a pena di inammissibilita’ con la formulazione di un quesito di diritto” e nel caso di cui al 5 con la “chiara indicazione del fatto controverso”.

L’impugnazione in esame, pur deducendo nei motivi cui e’ affidata, violazione e falsa applicazione di norme processuali e sostanziali non contiene la formulazione di alcun quesito di diritto, che deve essere esplicita, non potendosi essa ricavare dal contesto gai del mezzo di impugnazione (Cass. SU 2007 n. 7258).

In linea generale deve evidenziarsi che costituisce un dato ormai ampiamente recepito nella giurisprudenza della S.C. che la previsione dell’indispensabilita’, a pena di inammissibilita’, della individuazione dei quesiti di diritto e dell’enucleazione della chiara indicazione del “fatto controverso” per i vizi di motivazione imposti dal nuovo art. 366 bis c.p.c.., secondo una prospettiva volta a riaffermare la cultura del processo di legittimita’, risponde all’esigenza di soddisfare l’interesse del ricorrente ad una decisione della controversia diversa da quella cui e’ pervenuta il provvedimento impugnato, e, nel contempo, con piu’ ampia valenza, di estrapolare, collaborando alla funzione nomofilattica della Corte di cassazione (costituente l’”asse portante” della legge delega presupposto dal D.Lgs. n. 40 del 2006), il principio di diritto applicabile alla fattispecie. Pertanto, il quesito di diritto integra il punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e l’enunciazione del principio giuridico generale, risultando altrimenti inadeguata, e quindi inammissibile, l’investitura stessa del giudice di legittimita’ (in questi termini v., ex multis, S.U. sent. nn. 14385/2007; 22640/2007, 3519/2008, 11535/2008, S.U., n. 26020/2008 e ordinanza, sez. 1, n. 20409/2008).

Quanto ai requisiti ed alle caratteristiche del quesito, che deve necessariamente essere presente nel ricorso con riferimento a ciascun motivo (Cass. SU 2007 n. 36), ulteriormente e’ stato precisato che il quesito deve essere:

– esplicito (SU 2007 n. 7258; SU 2007 n. 23732; SU 2008 n. 4646) e non implicito;

– specifico, e cioe’ riferibile alla fattispecie e non generico (SU 2007 n. 36, SU 2008 n. 6420 e 8466);

– conferente, attinente cioe’ al decisum impugnato e rilevante rispetto all’impugnazione (SU 2007 n. 14235).

In sintesi il principio di diritto deve consistere in una chiara sintesi logico – giuridica della questione sottoposta al vaglio del giudice di legittimita’, formulata in termini tali per cui dalla risposta – negativa od affermativa – che ad esso si dia, discenda in modo univoco l’accoglimento od il rigetto del gravame.

Da cio’ discende che e’ inammissibile non solo il ricorso nel quale il suddetto quesito manchi, ma anche quello nel quale sia formulato in modo inconferente rispetto alla illustrazione dei motivi d’impugnazione; ovvero sia formulato in modo implicito, si’ da dovere essere ricavato per via di interpretazione dal giudice; od ancora sia formulato in modo tale da richiedere alla Corte un inammissibile accertamento di fatto, od, infine, sia formulato in modo del tutto generico. Il ricorso non risponde agli indicati requisiti.

La doglianza e’, comunque, infondata, dacche’ il ricorrente, denunziando omessa pronunzia, si duole che il giudice a quo, pur avendo accolto in motivazione una domanda, non abbia, poi, provveduto su di essa nel dispositivo, ma non legge adeguatamente il dispositivo criticato, in quanto ivi la corte d’appello espressamente provvede nel senso che “determina il diritto di passo a cavaliere ecc…. “ esattamente come richiesto da M.G. con le conclusioni riportate nell’epigrafe della sentenza impugnata.

PQM

LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 30 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2010

 

 

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