Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11269 del 09/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 09/05/2017, (ud. 22/03/2017, dep.09/05/2017),  n. 11269

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2084-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO, C.F. (OMISSIS), in persona

del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

C.A.;

contro

– intimata –

avverso la sentenza n. 3986/17/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SICILIA – SEZIONE DISTACCATA DI CATANIA, depositata

il 22/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 22/03/2017 dal Consigliere Dott. CRUCITTI ROBERTA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’Agenzia delle Entrate ricorre, su due motivi, nei confronti di C.A. (che non resistè) avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la C.T.R. della Sicilia, rigettandone l’appello, aveva confermato la sentenza di primo grado favorevole alla contribuente, argomentando che la sentenza favorevole resa nei confronti della Società (Magazzini Tuttintimo s.n.c.) della quale l’intimata era socia), riverberava i suoi effetti sugli accertamenti nei confronti dei soci.

A seguito di proposta ex art. 380 bis c.p.c., e di fissazione dell’adunanza della Corte in camera di consiglio, ritualmente comunicate, il ricorrente ha depositato memoria.

Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata. Ragioni della decisione.

1. Va dichiarata, d’ufficio, la nullità del giudizio di secondo grado (risultando che in primo grado i ricorsi della Società e dei soci vennero trattati dalla stessa C.T.P. alla medesima udienza) per violazione del litisconsorzio necessario tra società e soci, con assorbimento dei motivi del ricorso per cassazione.

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno, infatti, affermato che l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascuno di costoro, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da società o da uno dei componenti di essa riguarda inscindibilmente sia l’ente associativo, sia i membri di esso – salvo il caso in cui questi prospettino (solo) questioni personali (vedi Cass., Sezioni unite civili, 4 giugno 2008, n. 14815).

Per questi aspetti, dunque, la controversia in oggetto concerne gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario e relativa necessità di integrazione, essendo il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio.

5. Ne consegue che la società e tutti i suoi soci devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuno soltanto di essi.

6. Pertanto, decidendo sul ricorso, va dichiarata la nullità del giudizio di secondo grado con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Sicilia.

7. La peculiarità della vicenda processuale induce a compensare integralmente tra le parti le spese del grado di appello ed a dichiarare irripetibili quelle del presente giudizio.

PQM

Decidendo sul ricorso, dichiara la nullità del giudizio di secondo grado e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione.

Compensa integralmente tra le parti le spese del grado di merito e dichiara irripetibili quelle del giudizio di legittimità.

Motivazione Semplificata.

Così deciso in Roma il 22 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2017

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