Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11268 del 31/05/2016


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 11268 Anno 2016
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CIGNA MARIO

ORDINANZA
sul ricorso 7682-2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 11210661002, in persona dcl
Direttore in carica, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente nonché contro
CHEN XUANXUAN;
– intimataavverso la sentenza n. 5337/40/2014 della COMMISSIONE
(1044TRIBUTARIA REGIONALI C-SEZIONALE DISTACCATA di
LATINA del 9/7/2014 depositata il 28/08/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
06/04/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MARIO CIGNA;

JG

Data pubblicazione: 31/05/2016

udito l’Avvocato PISANO CARLO MARIA difensore del ricorrente
che si riporta ai motivi.
In fatto
L’Agenzia delle Entrate ricorre, affidandosi a due motivi, per la
cassazione della sentenza con la quale la Commissione Tributaria

grado con la quale la CTP aveva accolto il ricorso proposto dal
contribuente avverso avviso di accertamento per maggior reddito
conseguito nel 2006; la CTR, in particolare, ha ritenuto “eccessiva”
l’operata percentuale di ricarico, non “eseguita sulla base di dati certi,
emersi a seguito di ampia analisi compiuta all’interno dell’impresa”; al
riguardo ha precisato che “un accertamento più dettagliato ed
articolato, che evidenziava le percentuali di ricarico adottate anche
negli studi di settore, poteva in realtà riportate un ricarico più congruo
e più attinente alla realtà”, e che “la media aritmetica applicata,
tendente a ricavare una percentuale di ricarico legata ai costi, al fine di
operare un prezzo di vendita di tutti i prodotti, non appare
condivisibile in quanto richiamo soltanto clementi indiziari privi dei
requisiti di concordanza e d attendibilità”.
Ti contribuente non resiste.
In diritto
Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia lamenta -ex art. 360 n. 4cpcnullità della sentenza per carenza di motivazione.
Con il secondo motivo di ricorso l’Agenzia, denunziando -ex art. 360
n. 4cpc- nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli
artt. 2 e 35, comma 3, d.lgs 546/92 e 112 e 277 cpc, sostiene che la
CTR, una volta erroneamente ritenuto errato il procedimento seguito
dall’Ufficio per la determinazione della percentuale di ricarico, non
poteva limitarsi ad annullare l’atto impositivo ma avrebbe dovuto
Ric, 2015 n, 07682 sez. MT – ud. 06-04-2016
-2-

Regionale, rigettandone l’appello, ha confermato la decisione di primo

rideterminue detta percentuale nella misura ritenuta corretta e
procedere quindi all’esatto calcolo del reddito ripreso a tassazione.
Il primo motivo è fondato, con conseguente assorbimento del
secondo.
Costituisce consolidato principio di questa Corte che la mancanza di

indispensabile della sentenza, si configura “nei casi di radicale carenza
di essa, ovvero del suo estrinsecarsi in argomentazioni non idonee a
rivelare la “ratio decidendi” (cosiddetta motivazione apparente), o fra
di loro logicamente inconciliabili, o comunque perplesse od
obiettivamente incomprensibili (Cass. 20112/2009; Cass. sez unite
8053/2014); nella specie, come desumibile dalla su riportata sintesi
della statuizione impugnata (v. riferimento allo studio di settore in un
accertamento analitico quale quello in questione), la CTR ha utilizzato
affermazioni apodittiche e generali, sganciate dal thema decidendum,
non idonee a rilevare la “ratio decidendi”.
In conclusione, pertanto, in accoglimento del ricorso, va cassata
l’impugnata sentenza, con rinvio per nuova valutazione alla CTR
Lazio, diversa composizione, che provvederà anche alla
regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso; assorbito il secondo;
cassa l’impugnata sentenza, con rinvio alla CTR Lazio, diversa
composizione, che provvederà anche alla regolamentazione delle spese
del presente ‘udizio di legittimità.
Così

Roma il 6-4-2016
Il pr sidente
dott. Marcell

Ric. 2015 n. 07682 sez. MT ud. 06-04-2016
-3-

-obellis

motivazione, quale causa di nullità per assenza di un requisito

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