Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11268 del 20/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 20/05/2011, (ud. 06/04/2011, dep. 20/05/2011), n.11268

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del Direttore pro-

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende,

ope legis;

– ricorrente –

contro

L.R.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 54/2008 della Commissione Tributaria Regionale

di ROMA del 22.4.08, depositata il 22/05/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO PARMEGGIANI.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RAFFAELE

CENICCOLA.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Nella causa indicata in premessa è stata depositata in cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. comunicata al P.M. e notificata agli avvocati delle parti costituite:

“la Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, con due motivi, avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, che, confermando la sentenza di primo grado della CTR di Roma, accoglieva il ricorso del contribuente L.R. avverso tre avvisi di accertamento, all’uopo riuniti relativi ad IRPEG-ILOR 1994 e 1995 ed IVA 1995, in forza di giudicato esterno favorevole al contribuente relativo ad IVA 1994 concernente ad avviso della Commissione lo stesso presupposto di fatto degli accertamenti oggetto di causa.

Il contribuente non svolge attività difensiva. Con il primo motivo la Agenzia deduce violazione dell’art. 2909 c.c. ed art. 324 c.p.c., secondo cui il giudicato esterno in materia di IVA è ininfluente rispetto ad una controversia in materia di imposte dirette, in quanto imposte diverse che hanno presupposti diversi e quindi concernenti rapporti giuridici diversi, anche ove abbiano origine dai medesimi atti di indagine. Con il secondo deduce la stessa violazione di legge relativamente all’accertamento concernente l’I VA 1995, sostenendo che la sentenza divenuta irrevocabile, che aveva annullato la ripresa a fini IVA del 1994, riguardava la valutazione delle prove e la ricostruzione dei fatti, che non hanno efficacia di giudicato. Il primo motivo è palesemente fondato. Il principio della espansione del giudicato in materia di imposte anche ad annualità successive a quella in contestazione, richiede, oltre alla identità del presupposto di fatto o di diritto su cui entrambe le cause si fondano ed il carattere intrinsecamente permanente dello stesso, che le cause stesse siano riferite al medesimo rapporto giuridico, il che è escluso quando le imposte siano diverse ed abbiano base impositiva diversa, quali le imposte dirette e l’IVA, “anche se relative alla stessa annualità e scaturenti dalla medesima indagine di fatto” (v.

Cass. n. 25200 del 2009).

Il secondo motivo è invece inammissibile per carenza di autosufficienza, in quanto si limita a riportare una parte della sentenza di primo grado, in cui è contenuta la citazione di un brano della sentenza favorevole al contribuente, passata in giudicato, di per sè insufficiente a valutare compiutamente la questione dedotta, in quanto da questo non si evince se la CTP in detta sentenza abbia espresso una valutazione di fatto propria esclusivamente della annualità considerata ovvero espresso un principio generale di carattere permanente, applicabile necessariamente anche alle annualità successive”.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione, e, pertanto, riaffermati i principi sopra richiamati, il ricorso deve essere accolto nei termini di cui sopra, con cassazione della sentenza e rinvio anche per le spese a diversa sezione della CTR del Lazio.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, rigetta il secondo.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese a diversa sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio.

Così deciso in Roma, il 6 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2011

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