Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11268 del 09/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 09/05/2017, (ud. 24/01/2017, dep.09/05/2017),  n. 11268

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3612-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO (OMISSIS), in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

D.C.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 205/29/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di PALERMO, depositata il 16/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/01/2017 dal Consigliere Dott. CONTI ROBERTO

GIOVANNI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, contro la sentenza resa dalla CTR Sicilia indicata in epigrafe che ha confermato la decisione di primo grado con la quale è stato accolto il ricorso proposto da D.C.G. contro l’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle entrate in ordine al credito d’imposta su investimenti di aree svantaggiate di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 8, per non avere inoltrato, entro il termine fissato dalla L. n. 289 del 2002, art. 62, comma 1, lett. a) e b), il modello CVS.

L’Agenzia delle entrate, con l’unico motivo proposto, prospetta la violazione della L. n. 388 del 2000, art. 8, in combinato disposto con la L. n. 289 del 2002 e con la L. n. 212 del 2000, art. 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, deducendo che la decisione impugnata aveva fatto scorretta applicazione delle disposizioni anzidette, come aveva già avuto modo di chiarire Cass. n. 19627/2009.

La parte contribuente non ha depositato difese.

Il procedimento può essere definito con motivazione semplificata.

Il motivo è fondato.

Assume la ricorrente la violazione della L. n. 388 del 2000, art. 8, D.L. n. 253 del 2002, artt. 1 e 2 e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, laddove la CTR ha escluso che l’inoltro del modello CVS fosse necessario per fruire del credito di imposta.

Questa Corte (Cass. n. 16442/2009; Cass. n. 3578/2009; Cass. 19627/2009, Cass. 25883/13, Cass. 23421/13; Cass. n. 16711/2015) ha chiarito che l’imprenditore ammesso a beneficiare, ai sensi della L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 8, dei contributi, concessi sotto forma di credito d’imposta, per l’effettuazione di nuovi investimenti nelle aree svantaggiate del Paese, decade da tale beneficio ove abbia omesso di presentare (come previsto dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 62, comma 1, lett. e), nel termine del 28 febbraio 2003, la comunicazione telematica avente ad oggetto le informazioni sul contenuto e la natura dell’investimento effettuato (cosiddetto “modello CVS”) essendo il suddetto termine previsto dall’art. 62 cit. a pena di decadenza. La circostanza che il provvedimento del Direttore sia stato emesso in data tale da non consentire al contribuente di disporre, rispetto alla predetta scadenza, del termine di sessanta giorni previsto dalla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 3, comma 3 (c.d. Statuto del contribuente) per le norme che introducono adempimenti tributari, in quanto l’interessato è stato posto nella situazione giuridica oggettiva di conoscibilità della scadenza del termine per adempiere il suo onere di comunicazione fin dal 13 novembre 2002, data di pubblicazione del D.L. n. 253 del 2002, ed il predetto termine legale non è comunque superabile con una diversa previsione temporale di natura amministrativa.

Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto;

non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., decidendo nel merito, va rigettato il ricorso proposto avverso l’avviso di recupero di credito di imposta.

Ricorrono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di merito e per dichiarare irripetibili le spese del giudizio di legittimità.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta il ricorso introduttivo della parte contribuente, compensando le spese del giudizio di merito e dichiarando irripetibili quelle del giudizio di legittimità.

Motivazione Semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della sesta sezione civile, il 24 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2017

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