Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11267 del 10/05/2010
Cassazione civile sez. II, 10/05/2010, (ud. 30/11/2009, dep. 10/05/2010), n.11267
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –
Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
O.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE
BECCARIA 16, presso lo studio dell’avvocato CIAPPONI MARCO,
rappresentata e difeso dall’avvocato GRECO MARCELLO, giusta mandato
speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
R.A., O.G., O.G.B.,
C.G., C.R., O.S.,
OR.SA.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 28/2007 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,
depositata il 16/01/2007;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
30/11/2009 dal Consigliere Dott. PARZIALE Ippolisto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SORRENTINO Federico.
Fatto
FATTO E DIRITTO
O.M. impugna la sentenza n. 28/2007 della CORTE D’APPELLO di MESSINA, depositata il 16/01/2007.
Nessuna attivita’ in questa sede hanno svolto gli intimati.
Attivatasi procedura ex art. 375 c.p.c., il consigliere relatore delegato ha depositato relazione con la quale ritiene che il ricorso possa essere dichiarato inammissibile per mancanza o inidoneita’ dei quesiti di cui all’art. 366 bis c.p.c.. La relazione e’ stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti.
All’udienza fissata per la camera di consiglio, il Procuratore Generale ha concluso concordando con le conclusioni del consigliere relatore.
Non sono state depositate memorie.
Il ricorso va dichiarato inammissibile.
Infatti, il ricorso, tenuto conto delle sopra indicate date di pronunzia e pubblicazione della sentenza impugnata, e’ soggetto “ratione temporis” (vedi D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 27, comma 2) alle nuove disposizioni regolanti il processo di cassazione, tra cui segnatamente per quel che rileva, l’articolo 366 bis c.p.c. (inserito dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6) a termini del quale nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3, 4 l’illustrazione di ciascun motivo “si deve concludere a pena di inammissibilita’ con la formulazione di un quesito di diritto” e nel caso di cui al 5 con la “chiara indicazione del fatto controverso”.
L’impugnazione in esame, pur deducendo nei motivi cui e’ affidata, violazione e falsa applicazione di norme processuali e sostanziali non contiene la formulazione di alcun quesito di diritto, che deve essere esplicita, non potendosi essa ricavare dal contesto del mezzo di impugnazione (Cass. SU 2007 n. 7258).
Quanto alla formulazione dei motivi nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 5, la censura di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione deve contenere un momento di sintesi (che svolge l’omologa funzione del quesito di diritto per i motivi di cui all’art. 360 c.p.c., nn. 1, 2, 3 e 4) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilita’ (v. S.U. sent. n. 20603/2007 e, successivamente, le ordinanze della sez. 3 n. 4646/2008 e n. 16558/2008, nonche’ le sentenze delle S.U. nn. 25117/2008 e n. 26014/2008). Il relativo requisito deve sostanziarsi in una parte del motivo che si presenti a cio’ specificamente e riassuntivamente destinata. Non soddisfa quindi tale requisito il motivo nel quale sia possibile individuare un determinato fatto controverso, riguardo al quale si assuma omessa, contraddittoria od insufficiente la motivazione, soltanto all’esito della completa lettura della illustrazione e dell’attivita’ di interpretazione svolta dal lettore e non di una specifica indicazione da parte del ricorrente, deputata all’osservanza del requisito del citato art. 366 bis c.p.c. (ord., sez. 3, n. 16002/2007; ord., sez. 3, nn. 4309/2008, 4311/2008 e 8897/2008, cit., nonche’ sent. S.U. n. 11652/2008). La appropriata formulazione del motivo richiede, quindi, che l’illustrazione venga corredata da una sintetica esposizione del fatto controverso, degli elementi di prova valutati in modo illogico o illogicamente trascurati, nonche’ del percorso logico in base al quale si sarebbe dovuti pervenire, se l’errore non vi fosse stato, ad un accertamento di fatto diverso da quello posto a fondamento della decisione (v., da ultimo, ord., sez. 3, n. 16567/2008). Il ricorso non risponde agli indicati requisiti.
Quanto alle carenze o ai vizi della motivazione, pur dedotti nell’intestazione dei motivi, i mezzi impugnazione non vanno al di la’ della mera doglianza assertiva, non specificando in particolare quali fossero stati i fatti controversi non adeguatamente considerati o accertati dai giudici del merito. Si risolvono in palesi censure in fatto, dirette a prospettare una diversa valutazione delle risultanze processuali rispetto a quella fornita dai giudici del merito. E cio’ a fronte di un apparato argomentativo della sentenza, che ha dato conto degli elementi riscontrati e che non presenta alcuna deficienza o illogicita’, ed, anzi, ha svolto una pluralita’ d’argomentazioni neppure tutte censurate, per il che la sentenza resterebbe, comunque, valida sulla base di esse.
Va, inoltre, considerato che le argomentazioni svolte sub specie del vizio di motivazione attengono alla interpretazione della volonta’ contrattuale delle parti, per il che le censure dovevano essere formulate con riferimento alla violazione dei canoni d’ermeneutica in relazione all’art. 1362 c.c. e segg. nelle forme e con le allegazioni che tale tipo di censura impone (e pluribus, Cass. 1.4.03 n. 4905).
Il ricorso va, quindi, dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza.
PQM
LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso.
Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 30 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2010