Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11267 del 09/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 09/05/2017, (ud. 11/01/2017, dep.09/05/2017),  n. 11267

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1894-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

I.E., I.T., M.L.,

I.M., I.L., nella loro qualità di eredi di

I.A., elettivamente domiciliati in ROMA, C.SO TRIESTE 109, presso

lo studio dell’avvocato DONATO MONDELLI, che li rappresenta e

difende, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2299/26/2015, emessa l’8/10/2015, della

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di BARI, SEZIONE DISTACCATA di

FOGGIA, depositata il 05/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. SOLAINI

LUC.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Gli eredi I. hanno agito per il rimborso IVA spettante al loro de cuius che esercitava in vita la professione di commercialista, per gli anni dal 2008 al 2010.

Le corti di merito hanno accolto la domanda di rimborso. In particolare la CTR ha ritenuto che la questione fosse coperta da giudicato esterno, essendo diventate definitive le sentenze relative ad altri anni di imposta, e comunque, nel merito, ha ritenuto non sussistesse il requisito dell’autonoma organizzazione, posto a fondamento dell’IRAP.

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso con tre motivi, cui resistono i contribuenti con controricorso.

Il Collegio ha deliberato che la decisione sia sorretta da motivazione semplificata.

Con il primo motivo di ricorso, l’ufficio denuncia il vizio di violazione dell’art. 2909 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto, l’accertamento definitivo per alcuni anni di imposta non si estende ad altri anni, se non riguarda presupposti comuni, meglio destinati a durare negli anni successivi (Cass. 6953 del 2015).

Con il secondo motivo, l’ufficio denuncia violazione delle norme sull’Irap, avendo la CTR ritenuto che la presenza di una sola segretaria e di mezzi ridotti fosse indice di mancanza di un’autonoma organizzazione produttiva.

Con il terzo motivo l’Agenzia si duole della violazione da parte della CTR delle regole in tema di ripartizione dell’onere probatorio, sul presupposto che i giudici di appello hanno ritenuto che non spettasse al contribuente dimostrare l’assenza di una organizzazione capace di incidere sul suo reddito.

Va, in via preliminare, esaminata l’eccezione sollevata in controricorso, d’improcedibilità del presente ricorso in Cassazione, in quanto, l’ufficio ricorrente avrebbe omesso il deposito della copia autentica della sentenza impugnata, a lei notificata dalla parte contribuente vittoriosa in appello, completa della relazione di notifica, nei termini di cui all’art. 369 c.p.c., comma 1, n. 2.

L’eccezione è fondata.

E’, infatti, insegnamento di questa Corte, quello secondo cui “Nell’ipotesi in cui il ricorrente per cassazione non alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata, la Corte di cassazione deve ritenere che lo stesso ricorrente abbia esercitato il diritto di impugnazione entro il c.d termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c., procedendo all’accertamento della sua osservanza. Tuttavia, qualora o per eccezione del controricorrente o per le emergenze del diretto esame delle produzioni delle parti o del fascicolo d’ufficio emerga che la sentenza impugnata era stata notificata ai fini del decorso del termine di impugnazione, la S.C., indipendentemente dal riscontro della tempestività o meno del rispetto del termine breve, deve accertare se la parte ricorrente abbia ottemperato all’onere del deposito della copia della sentenza impugnata entro il termine di cui all’art. 369 c.p.c., comma 1, e, in mancanza, deve dichiarare improcedibile il ricorso, atteso che il riscontro della improcedibilità precede quello dell’eventuale inammissibilità” (Cass. sez. un. n. 9005/09, 6706/13, 7469/14, ord. n. 3564/16).

Nel caso di specie, pur essendo presente copia della sentenza impugnata, manca in atti la relazione di notifica, come previsto, a pena d’improcedibilità, dal citato art. 369 c.p.c., comma 1, n. 2.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

Poichè la ricorrente è un’amministrazione dello Stato, non è dovuto il doppio del contributo unificato (Sez. 6 – L, Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016, Rv. 638714; Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 14/03/2014, Rv. 630550).

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE dichiara il ricorso improcedibile.

Condanna l’Agenzia delle Entrate, a pagare alla parte contribuente le spese di lite del presente giudizio, che liquida in Euro 2.300,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge.

Motivazione Semplificata.

Così deciso il Roma, nella Camera di Consiglio, il 11 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2017

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