Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11266 del 20/05/2011

Cassazione civile sez. lav., 20/05/2011, (ud. 23/02/2011, dep. 20/05/2011), n.11266

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

P.P., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CORTE

DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avv. DATTOLA FORTUNATO,

giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS) in

persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso

l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli

avvocati SGROI ANTONINO, CALIULO LUIGI, MARITATO LELIO, giusta

mandato a margine dell’atto di costituzione;

– resistente –

avverso la sentenza n. 119/2009 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA del 20.1.09, depositata il 17/02/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/02/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA LA TERZA;

udito per il resistente l’Avvocato Antonino Sgroi che chiede il

rigetto del ricorso o la sua inammissibilità.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARLO DESTRO

che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

OSSERVA

Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Reggio Calabria confermava il rigetto della domanda proposta da P.P. nei confronti dell’Inps per ottenere la decorrenza dei quattro anni di riscatto del corso legale di laurea in psicologia, non già dalla data di iscrizione a detta facoltà (anni 1974/1975), ma dalla data della iscrizione precedente presso la facoltà di medicina e chirurgia (anni 1971/1972), per la quale non aveva conseguito il titolo e che aveva abbandonato per iscriversi poi alla facoltà di psicologia, ottenendo, nel passaggio, il riconoscimento di uno degli esami che aveva sostenuto.

Avverso detta sentenza il soccombente ricorre con due motivi. L’Inps ha depositato memoria.

Con il primo motivo lamenta che la Corte adita abbia ritenuto applicabile la disposizione sul riscatto del corso di laurea di cui al R.D. n. 680 del 1938, art. 69, che regola invece il riscatto dei dipendenti degli enti locali e con il secondo motivo deduce difetto di motivazione in ordine alla individuazione del dies a quo da cui decorre il periodo legale di laurea, per avere erroneamente applicato la predetta norma relativa ai dipendenti degli enti locali e non quella che regola l’istituto per i dipendenti privati.

Letta la relazione resa ex art. 380 bis di manifesta infondatezza del ricorso;

Ritenuto che i rilievi di cui alla relazione sono condivisibili;

Non vi è dubbio infatti che, trattandosi di dipendente privato, venga in applicazione non già la citata L. del 1938, ma la L. n. 114 del 1974, art. 2 novies, di conversione del D.L. n. 30 del 1974, poi modificato dal D.L. n. 694 del 1982, art. 2, comma 3, convertito in L. n. 881 del 1982. Tale era la disciplina applicabile nel 1980 quando l’attuale ricorrente presentò domanda di riscatto, con esclusione quindi della nuova disciplina in materia di cui al D.Lgs. n. 184 del 1997, art. 2, che, per espressa disposizione dell’art. 9, opera solo per le domande presentate dopo la sua entrata in vigore.

Invero il legislatore consente, attraverso l’istituto del riscatto, di far valere come periodo utile per l’anzianità assicurativa e contributiva, ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche, quello corrispondente al periodo del corso legale di laurea, privo ovviamente di contribuzione, pagando una determinata somma a copertura di quella mancante. Si tratta di una disposizione di indubbio favore perchè la somma da pagare a copertura è inferiore rispetto a quella corrispondente a quanto si sarebbe versato effettuando la prestazione lavorativa. Tuttavia il periodo da riscattare è, sia per le disposizioni dei dipendenti privati, sia per quelli degli enti locali, sia per i dipendenti pubblici, quello corrispondente “al corso legale di laurea” e quindi quello che comprende il periodo necessario a conseguire quella determinata laurea che poi effettivamente si conseguì. Con il termine “periodo legale” il legislatore intese quindi consentire il riscatto dei quattro anni che va dalla iscrizione al corso di psicologia al conseguimento del relativo titolo, mentre non può che escludersi l’eventuale periodo di iscrizione ad un corso di laurea diverso, come quello in medicina, per il quale non si conseguì il relativo titolo.

Il ricorso va quindi rigettato. Non si deve provvedere per le spese ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ. nel testo anteriore alle modifiche del 2003 essendo la causa iniziata in precedente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2011

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