Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11266 del 09/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 09/05/2017, (ud. 11/01/2017, dep.09/05/2017),  n. 11266

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1576-2016 proposto da:

M.P., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Cavour,

presso la Corte Suprema di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’avvocato LUIGI NOTO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5828/34/2015, emessa il 7/10/2014, della

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di NAPOLI, depositata il

15/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’ 11/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. SOLAINI

LUCA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il ricorrente, avvocato, ha ricevuto cartella esattoriale per il pagamento dell’Irap per l’anno 2007.

Egli sostiene, in particolare, l’assenza del requisito dell’autonoma organizzazione, che vale da presupposto dell’imposta.

La CTR ha rigettato il suo ricorso osservando come il reddito dichiarato elevato (oltre 200 mila Euro) è di per sè indizio della presenza di un’autonoma organizzazione, unitamente alle spese dichiarate per compensi a terzi (27 mila Euro) per l’affidamento esterno di compiti di segretaria.

Avverso tale decisione il contribuente propone un motivo di ricorso, illustrato da memoria.

Si oppone l’Agenzia con controricorso.

Il Collegio ha deliberato che la decisione sia sorretta da motivazione semplificata.

Con il primo motivo il ricorrente sostiene violazione delle norme in materia di Irap, assumendo che la spesa per i terzi collaboratori non è tale da configurare un’autonoma organizzazione Il motivo è infondato.

Quanto al presupposto dell’autonoma organizzazione, è regola affermata dalle Sezioni Unite di questa Corte che esso non ricorre quando il contribuente responsabile dell’organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all’esercizio dell’attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l’impiego di un dipendente con mansioni esecutive (Sez. U. n. 9451 del 2016).

A specificazione di tale assunto si è osservato che “a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, primo periodo, e art. 3, comma 1, lett. e), l’esercizio delle attività di lavoro autonomo di cui all’art. 49, comma 1 (nella versione vigente fino al 31/12/2003), ovvero all’art. 51, comma 1 (nella versione vigente dal 1/1/2004), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, è escluso dall’applicazione dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) solo qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata. Il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia. quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Costituisce onere del contribuente che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta dare la prova dell’assenza delle condizioni sopraelencate”. (Sez. un n. 9451 del 2016).

In questo caso, anche se il reddito elevato non può essere considerato significativo della organizzazione autonoma, ben potendo un professionista attrarre reddito per le sue personali ed esclusive capacità, la spesa per compensi a terzi (altri avvocati) considerato anche il suo ammontare (27 mila Euro) va valutata in concreto. In tal caso i giudici di merito hanno accertato che il ricorso a terzi era fatto per difendere compagnie assicurative in fori distanti, attività che ha risparmiato al ricorrente di farlo di persona, cosi consentendogli di dedicarsi maggiormente alla produzione del suo reddito.

Si tratta, pertanto, anche in relazione a quanto dedotto dal ricorrente nella memoria, di prestazioni di terzi a carattere non occasionale, strettamente inerenti allo svolgimento dell’attività professionale del contribuente ed eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione.

Il recente consolidarsi della giurisprudenza in subiecta materia, giustifica la compensazione delle spese di lite.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dì contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Rigetta il ricorso.

Spese compensate.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Motivazione Semplificata.

Così deciso il Roma, nella Camera di Consiglio, il 11 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2017

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