Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11265 del 11/06/2020

Cassazione civile sez. I, 11/06/2020, (ud. 29/01/2020, dep. 11/06/2020), n.11265

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4738/2015 proposto da:

Comune di Napoli, in persona del sindaco pro-tempore, elettivamente

domiciliato in Roma, Via Francesco Denza n. 50 presso lo studio

dell’avvocato Nicola Laurenti, rappresentato e difeso dall’avvocato

Fabio Maria Ferrari, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

A.N. M. – Azienda Napoletana Mobilità S.p.a., in persona del legale

rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via

degli Avignonesi n. 5, presso lo studio dell’avvocato Andrea

Abbamonte che la rappresenta e difende giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5009/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 15/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29/01/2020 dal Cons. Dott. Laura Scalia

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con citazione notificata il 4 marzo 2011 l’Azienda Napoletana Mobilità (A.N. M.) S.p.A., d’ora in poi solo A.N. M., società che, interamente partecipata dal Comune di Napoli gestiva il servizio dei trasporti nella città di Napoli e nell’area metropolitana, chiedeva ai Tribunale di Napoli la condanna del Comune alla restituzione degli importi corrisposti a taluni dei propri dipendenti per assenze dal servizio dovute allo svolgimento di mandato elettorale nei consigli municipali.

Con distinto atto l’A.N. M. proponeva altresì opposizione alle ingiunzioni fiscali emesse, ai sensi del R.D. n. 639 del 1910, art. 2 dal Comune di Napoli per il pagamento delle retribuzioni dei propri dipendenti, eletti alle consultazioni amministrative.

Previa riunione dei giudizi, il Tribunale di Napoli con sentenza n. 9620 del 2013 rigettava le domande dell’A.N. M., ritenendo che la qualifica dell’azienda quale società in house providing – soddisfatta dalla presenza della delegazione interorganica e dall’assenza di autonomia tra società e Comune, dai poteri di direzione e coordinamento esercitati dall’ente locale sulla società e dall’esistenza di un “controllo analogo” sulla gestione societaria – ne avrebbe escluso la natura di soggetto di diritto privato e l’assoggettamento all’art. 80 T.U.E.L., là dove è previsto per il datore di lavoro privato il diritto di rimborso degli oneri sostenuti per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti.

2. Su impugnazione dell’A.N. M., la Corte di appello di Napoli, in riforma della pronuncia di primo grado, con sentenza n. 5009/2014 annullava le ingiunzioni fiscali emesse dal Comune ed in accoglimento della domanda dell’A.N. M. condannava l’ente locale al pagamento di Euro 48.977,18, a titolo di rimborso dei permessi retribuiti corrisposti dall’azienda ai propri dipendenti, eletti nelle consultazioni amministrative.

3. La Corte partenopea, ricostruita, per gli aspetti rilevanti in giudizio, la natura privata delle società in house – in quanto assoggettate a modelli privatistici, fallibili, regolate dal diritto societario comune, nella necessità, comunque, L. n. 75 del 1970, ex art. 4 che vi sia una espressa previsione legislativa per riconoscere natura pubblica ad un soggetto privato – ha escluso che gravasse su queste l’onere economico dei permessi goduti dai propri dipendenti per l’espletamento del mandato elettorale.

Sarebbe irrazionale una interpretazione dell’art. 80 T.U.E.L. norma che nel riconoscere il diritto di rimborso dei permessi retribuiti ai lavoratori dipendenti per motivi elettorali – che restano a carico dell’ente presso il quale quei lavoratori esercitano funzioni pubbliche – equipara il datore di lavoro privato all’ente pubblico economico, che escludesse il rimborso alle società in house in quanto soggetti, nella loro struttura giuridica, più vicini alle imprese private che agli enti pubblici economici.

4. Ricorre per la cassazione della sentenza della Corte di appello il Comune di Napoli con due motivi ai quali resiste con controricorso, illustrato da memoria, A.T.M.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo articolato motivo il ricorrente fa valere la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 80, dell’art. 267 del “Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea” (T.F.U.E.); la violazione del principio di vincolatività delle pronunzie pregiudiziali della Corte di giustizia; la violazione degli artt. 14, 106, par. 2 T.F.U.E. e del Protocollo n. 26 allegato al T.F.U.E.

La Corte di appello sarebbe giunta ad una esegesi particolarmente restrittiva dell’art. 80 T.U.E.L. con il privilegiare la natura formalmente privatistica delle società in house a. totale partecipazione pubblica e controllate dagli enti locali.

In tal modo i giudici di appello non avrebbero colto del fenomeno dell’house providing la funzione pubblica in quanto mezzo che, attraverso soggetti societari, formalmente privati, autoproduce servizi economici di interesse generale per la collettività.

L’art. 80 cit. non sarebbe stato, invece, applicabile neppure a quei datori di lavoro che pur trovandosi ad operare in piena autonomia imprenditoriale avrebbero comunque svolto un’attività funzionale all’interesse pubblico. La motivazione impugnata si sarebbe spinta sino a toccare i caratteri dell’apparenza.

2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione del D.L. n. 112 del 2008, art. 18, comma 1 e art. 18, comma 2-bis conv. in L. n. 133 del 2008 e la falsa interpretazione dell’art. 80 T.U.E.L.

Di contro a quanto ritenuto dalla Corte di appello l’inclusione, o meno, di un soggetto nell’elenco predisposto dall’Istat delle unità istituzionali che fanno parte del settore delle Amministrazioni pubbliche e per cui si compila il conto economico consolidato, ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1 e della L. n. 196 del 2009, art. 1, commi 2 e 3, non sarebbe valso a segnarne la qualifica di ente pubblico o di organismo pubblico non economico o, ancora, di soggetto privato.

Nella natura meramente ricognitiva dell’inserimento nel “Conto consolidato”, deduce il ricorrente, deve aversi riguardo all’unità istituzionale a cui la società sia collegata o, ancora, all’Amministrazione locale controllante, queste naturalmente ricomprese nel conto consolidato.

L’inserimento nell’elenco soccorre quando non sia evidente che l’organismo esaminato è una pubblica amministrazione facendo leva sul concetto di controllo e finanziamento presi quali indicatori della natura pubblica del soggetto nella prospettiva contabile di stabilirne l’assoggettamento alle regole del disavanzo pubblico.

La classificazione operata dal Regolamento UE n. 2223/96-SEC 95, che individua al punto 2.69 le Amministrazioni pubbliche per settori e, tra questi, al punto 2.73, le Amministrazioni locali, ricomprendendovi le istituzioni senza scopo di lucro controllate e finanziate in prevalenza dalle prime e con competenza limitata al territorio economico, sarebbe stata pienamente applicabile alle società partecipate in house.

3. Dei motivi proposti può darsi congiunta trattazione nella comunanza del tema loro sotteso e per il quale si tratta di stabilire la natura giuridica, se pubblica o privata, delle società per azioni che siano interamente partecipate da un ente pubblico territoriale limitatamente, però, secondo una parziale lettura del dato, sulle cui premesse e ragioni più appresso si dirà, alla loro assoggettabilità alla disciplina sul diritto al rimborso dei permessi retribuiti goduti dai dipendenti nell’esercizio di un incarico elettorale di cui all’art. 80 T.U.E.L. (Testo Unico Enti Locali).

4. L’individuato approccio dà conto del carattere non omogeneo dello statuto giuridico di cui godono le società a partecipazione pubblica non consentendone la univoca e generale riconducibilità alle società a capitale interamente privato o, ancora, alle amministrazioni pubbliche.

Le società a partecipazione pubblica sono infatti un fenomeno complesso, in cui l’autonomia negoziale spettante agli enti pubblici si declina diversamente, e diviene ora prevalente ora recessiva nella sua fonte privatistica di disciplina, in ragione dei settori interessati ed alle peculiari esigenze di tutela connesse alla titolarità pubblica, parziale o totale, del capitale ed alla conseguente obbligatoria sua finalizzazione a perseguire l’interesse generale.

4.1. Questa Corte di legittimità deve prendere atto dell’esistenza sul punto di sedimentati percorsi interpretativi che hanno dato prevalenza, di volta in volta, delle società partecipate ora alle connotazioni formali segnate dall’adozione di modelli propri del diritto privato ora agli scopi, quali lo svolgimento di servizi pubblici, ed agli assetti proprietari governati, invece, dal diritto pubblico, individuandosi tanti statuti quante le fattispecie scrutinate.

E’, per vero, un approccio interpretativo destinato nel tempo a trovare riscontro anche nel D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, adottato sul “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” che, in attuazione di alcune delle deleghe di cui alla L. 7 agosto 2015, n. 124 la c.d. “Riforma Madia”, e senza risentire sul punto delle modifiche di cui alla Legge Di Bilancio 2019 del 30 dicemb5re 2018, n. 145, art. 2 stabilisce, a chiare lettere, che le definizioni da esso poste sono valide “ai fini del presente decreto”, così negandone una portata di carattere generale e confermando, nella non esaustività della fonte, la sopravvivenza del criterio della settorialità della disciplina.

4.2. Là dove il fenomeno delle società a partecipazione pubblica sia strumentale alla gestione di un servizio pubblico locale di rilevanza economica, ecco che nella diretta applicabilità della normativa Europea (direttiva 2014/23/UE, Concessioni tra enti nell’ambito del settore pubblico; direttiva 2014/24/UE, Appalti pubblici tra enti nell’ambito del settore pubblico; direttiva 2014/25/UE, Appalti tra amministrazioni aggiudicatrici), tra le modalità di affidamento si colloca la gestione diretta da parte dell’ente locale, cosiddetta gestione internalizzata o “in house providing”.

Si tratta di società in controllo pubblico, titolari di affidamenti diretti di contratti pubblici, in cui si realizza l'”autoproduzione” di beni, servizi o lavori da parte della pubblica amministrazione che, in tal modo, li acquisisce, attingendoli all’interno della propria compagine organizzativa, purchè sussistano i requisiti previsti dall’ordinamento comunitario e vi sia il rispetto dei vincoli normativi vigenti.

In particolare, la giurisprudenza comunitaria consente la gestione diretta del servizio pubblico da parte dell’ente locale, là dove l’applicazione delle regole di concorrenza non sia di ostacolo “all’adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione” che è affidata all’ente pubblico (art. 106 del “Trattato sull’Unione Europea e del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea”, T.F.U.E.), alle sole condizioni (sulla cui individuazione già si esprimeva la Corte di giustizia con la sentenza Teckal del 18 novembre 1999, in causa C-107/98 e che è proseguita nella valorizzazione degli aspetti di gestione con le sentenze Carbotermo dell’11 maggio 2006, in causa C-340/04 e Parking Brixen del 13 ottobre 2005, in causa C-458/03): a) del capitale totalmente pubblico della società affidataria; b) del cosiddetto controllo “analogo”, per il quale quello esercitato dall’aggiudicante sull’affidatario deve essere di “contenuto analogo” a quello esercitato dall’aggiudicante sui propri uffici; c) dello svolgimento della parte più importante dell’attività dell’affidatario in favore dell’aggiudicante.

Sugli indicati presupposti, si tratta di verificare se il “controllo analogo” a quello esercitato dall’amministrazione sui propri servizi e la “destinazione prevalente dell’attività” della società all’ente pubblico escludano la terzietà della prima all’ente qualificando la sua attività come servizio proprio dell’amministrazione controllante, assimilabile alla situazione determinata dalla delegazione interorganica.

4.3. La premessa di metodo è nelle affermazioni di principio rese dal Giudice delle leggi. La regola, alla cui applicazione si correla la definizione del fenomeno delle società partecipate, non risponde ad un criterio generalista di carattere sostanziale, ma coglie del primo la dimensione dinamica.

Affidato all’adozione di modelli del diritto privato nel campo dei servizi pubblici, il criterio distintivo lascia ferma, da una parte, l’area propria dell’organizzazione pubblica, riferibile all’ente pubblico ed ai suoi organi, e, dall’altra, quella di pertinenza dei rapporti di diritto privato rispetto alla quale si pone l’esigenza di uniformità a livello nazionale che viene preservata dalla competenza legislativa esclusiva statale (art. 117 Cost., comma 2, lett. l)) e che non resta esclusa dalla presenza di profili di specialità rispetto alle previsioni codicistiche (così: Corte Cost. n. 251/2016 e, tra le altre, Corte Cost. n. 326/2008).

4.4. Il criterio indicato trova traccia anche nella giurisprudenza di questa stessa Corte di cassazione nella materia della giurisdizione contabile, del controllo, dell’evidenza pubblica, della nomina degli organi societari, là dove al fine di individuare la norma applicabile, si è riconosciuta prevalenza ora agli aspetti di struttura, privatistici, ora allo scopo, pubblicistico, delle società partecipate per un approccio flessibile il cui focus resta definito dal concreto atteggiarsi degli interessi in gioco.

4.4.1. Nel rapporto tra giurisdizione del giudice ordinario e del giudice amministrativo il principio è stato quello per il quale le società per azioni con partecipazione pubblica non mutano la loro natura di distinti soggetti di diritto privato solo perchè un Comune ne possegga, in tutto o in parte, le azioni.

Esclusa la concessione di un pubblico servizio, il rapporto tra ente territoriale e società partecipata viene ricostruito in termini di assoluta autonomia, valorizzandosi che non è consentito al primo di incidere unilateralmente, mediante l’esercizio di poteri autoritativi o discrezionali, sul suo svolgimento e sull’attività della società per azioni che abbia assunto l’obbligo negoziale di gestire un pubblico servizio, ma solo di avvalersi degli strumenti previsti dal diritto societario, da esercitare a mezzo dei membri di nomina comunale presenti negli organi della società (in sede di regolamento della giurisdizione sulle società a partecipazione pubblica, si sono espresse in affermazione dell’indicato principi, tra le altre: Cass. SU 15/04/2005 n. 7799; Cass. SU 26/08/1998 n. 8454; Cass. SU 06/05/1995 n. 4989; vd. anche: Cass. SU 23/01/2015 n. 1237).

4.4.2. Quanto alla giurisdizione da esercitarsi in materia di danno erariale nei rapporti tra partecipata e terzi, l’autonomia e la distinta personalità giuridica di cui gode la società di diritto privato a partecipazione pubblica è stata ragione per escludere che, in materia di responsabilità contabile, il pregiudizio patrimoniale determinato dalla mala gestio dei suoi organi integri il danno erariale, trattandosi di “vulnus” che grava in via diretta esclusivamente sul patrimonio della società stessa, soggetta alle regole di diritto privato e dotata di autonoma e distinta personalità giuridica rispetto ai soci (Cass. SU 05/04/2013 n. 8352).

4.4.3. In materia di fallimento, si è ritenuto, secondo più recente orientamento, la devoluzione alla giurisdizione del giudice ordinario dell’azione di responsabilità esercitata, L. Fall., ex art. 146, comma 2, dal curatore del fallimento di una società cd. “in house” nei confronti degli amministratori, dei componenti degli organi di controllo e del direttore generale della stessa, quale esito della scelta del paradigma privatistico.

Ad esso si accompagna, in mancanza di specifiche disposizioni in contrario o di ragioni ostative di sistema, l’applicazione del regime giuridico proprio dello strumento societario adoperato, fatta salva la giurisdizione contabile sulle controversie in materia di danno erariale ascrivibile alla condotta degli anzidetti soggetti ove sia prospettato anche un danno erariale per gli stessi fatti, evenienza che legittima la proposizione di un giudizio civile e di un giudizio contabile risarcitorio (Cass. SU 10/04/2019 n. 10019; in termini: Cass. SU 13/09/2018 n. 22406).

5. Il tema della interpretazione dell’art. 80 T.U.E.L. si inserisce all’interno dell’indicata cornice.

5.1. Il percorso è diretto a valorizzare, da un canto, l’autonoma soggettività della società in house rispetto all’ente locale partecipato – e tanto nella intervenuta scelta formale del paradigma normativo del diritto societario, destinato, come tale, a regolamentare della prima attività e sorti – e, dall’altro, le peculiarità proprie dell’istituto in esame, in applicazione di un metodo volto ad esaltare settorialità e specificità di ciascuna e distinta area del diritto su cui la società in house si trovi ad operare, in difetto di un comune e generalizzato diritto, di disciplina di ogni sua manifestazione.

5.1.1. Il “rapporto di lavoro” destinato a venire in considerazione nella valutazione della norma, e tanto in relazione alla ricognizione della natura giuridica del datore di lavoro, ha trovato definizione attraverso interventi normativi di carattere generale (L. n. 93 del 1983; D.Lgs. n. 29 del 1993; D.Lgs. n. 80 del 1998) che con il D.Lgs. n. 165 del 2001, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, all’art. 1, comma 2, sono valsi a precisare cosa debba intendersi per “amministrazioni pubbliche” con esclusione degli enti pubblici economici e quindi delle società per azioni a capitale pubblico.

5.1.2. Si tratta di una classificazione settoriale che si apprezza per il suo contenuto formale-organizzativo e che ha trovato conferma in un altro ambito specifico, di carattere generale, che è quello definito dalla L. 31 dicembre 2009, n. 196, “Legge di contabilità e finanza pubblica”, che, all’art. 1, commi 2 e 3, qualifica, ai fini della legge medesima, come amministrazioni pubbliche gli enti e gli altri soggetti che costituiscono il settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche e gli enti ed i soggetti espressamente indicati dall’ISTAT nel conto economico consolidato, con specifico provvedimento da pubblicarsi sulla G.U. entro il 30 settembre di ogni anno.

5.1.3. In continuità con il cennato e più generale percorso interpretativo, per il quale non si tratta di dare una soluzione sostanziale sulla qualificazione giuridica delle società a partecipazione pubblica, ma di avere riguardo, di volta in volta, al contesto di riferimento, per l’art. 80 T.U.E.L. quanto viene in rilievo è la determinazione del “rapporto di dipendenza”.

Il richiamo alla normativa indicata, di diretta definizione del soggetto pubblico (a- le amministrazioni elencate dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 1, comma 2; b-gli enti e gli altri soggetti inseriti nel conto economico consolidato individuati, ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2009, art. 1, commi 2 e 3, dall’ISTAT, comprensivo anche di varie società; c-quelle società alle quali la legge attribuisce espressamente “personalità giuridica di diritto pubblico”) concorre, a contrariis, a stabilire la natura privata dei soggetti che, nella prima fonte non ricompresi, non possono essere legittimamente gravati da oneri di natura dichiaratamente pubblica.

6. Il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 80 contenente il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” (T.U.E.L.), dispone che gli oneri per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici economici sono a carico dell’ente presso il quale gli stessi lavoratori esercitano le funzioni pubbliche di cui all’art. 79 (consigli comunali, provinciali, metropolitani, delle comunità montane e delle unioni di comuni, nonchè dei consigli circoscrizionali dei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti).

6.1. La ratio della norma è quella di tutelare l’esercizio delle funzioni pubbliche elettive da parte dei lavoratori-dipendenti senza gravare sulla patrimonialità dei datori di lavoro privati a cui la norma riconosce il diritto ad essere ristorati degli oneri sostenuti che invece esclude per quelli pubblici e tanto nella identità di funzione e di soggetti tra l’ente datore di lavoro e quello elettivo.

6.2. Più puntualmente nella norma vi è la rappresentazione di due esigenze da soddisfare.

L’una è relativa all’esercizio della funzione politica di cui gli eletti siano stati investiti all’esito della consultazione amministrativo-elettorale; l’altra si accompagna all’esercizio del servizio pubblico che, affidato allo strumento negoziale, deve rispondere a criteri di efficienza e trasparenza nello svolgimento e di economicità dei risultati.

7. E’ nota a questa Corte di cassazione l’intervenuta formazione di un indirizzo interpretativo dell’art. 80 T.U.E.L. che si deve ad una intensa attività consultiva resa dai giudici amministrativi e contabili che, in risposta a quesiti posti da amministrazioni locali, dà conto del ricco dibattito e dell’interesse avuto dalla norma, nel cui scrutinio si intersecano i temi della classificazione delle società pubbliche e quello degli equilibri finanziari ed economici tra enti locali e società partecipate (in tal senso, tra gli altri: parere del Consiglio di Stato, Sez. I, del 22 dicembre 2011, n. 04782; Id. parere n. 706 del 2011; Sezione di controllo per il Lazio, deliberazione n. 182/2013/PAR; Sezione regionale di controllo per il Veneto, deliberazione n. 346/2014/PAR; Sezione regionale di controllo per la Campania, deliberazione n. 198/2014/PAR; Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 256/2017/PAR).

Quelle conclusioni, sorrette da perspicua persuasività, si vogliono qui condividere nell’apprezzata loro conferma dei principi già rinvenuti, e come più sopra cennati, nel sistema.

7.1. I punti destinati a venire in rilievo sono saldamente espressi dal principio per il quale, con la previsione contenuta nell’art. 80 T.U.E.L., in ragione della quale sono a carico degli enti pubblici presso cui svolgono le proprie funzioni i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti “da privati o enti pubblici economici”, si è voluto garantire lo svolgimento di funzioni pubbliche da parte di lavoratori dipendenti, senza che il relativo onere vada a ricadere sui datori di lavoro privati anzichè rimanere a carico delle risorse pubbliche e del bilancio dell’ente che beneficia di tali funzioni.

L’indicata premessa è espressiva del generale principio civilistico del divieto di indebito arricchimento (art. 2041 c.c.) che vuole che il soggetto che si avvantaggi della prestazione sopporti gli oneri economici.

L’ente locale presso il quale svolgono incarico elettivo i dipendenti di una società in house deve provvedere ai permessi retribuiti che sono stati fruiti dai primi in adempimento del munus pubblico e che restano così addossati, quali spese per il funzionamento degli organi politici, all’ente presso il quale il dipendente è chiamato a svolgere funzioni politiche.

7.2. Converge al raggiungimento del risultato, insieme al richiamato principio civilistico dell’indebito arricchimento, il rilievo che deve essere accordato ai principi intesi a valorizzare autonomia e responsabilizzazione degli enti territoriali destinati a valere anche rispetto allo svolgimento dell’attività sociale, in regime di economicità, cui è tenuta la società in house, nell’assenza di obblighi di consolidamento dei propri conti con i bilanci degli enti fruitori delle prestazioni.

7.3. Vi è poi l’argomento delle forme adottate e quindi dell’intervenuta costituzione secondo il modello societario del soggetto prestatore del servizio in house a cui si accompagna la distinzione soggettiva tra società partecipata e socio pubblico e la separazione dei rispettivi patrimoni, con esclusione che la provenienza pubblica delle risorse impiegate nel capitale sociale comporti automaticamente l’acquisizione della natura pubblicistica delle disponibilità finanziarie della società.

7.4. Per converso, per escludere l’applicazione dell’art. 80, in conformità alla ratio dianzi esposta ed alla luce dei vigenti principi costituzionali di finanza pubblica, non assume significato il possesso di requisiti, indicati da altre norme specifiche e ad altri fini, quali sono gli indici di assimilazione di talune società partecipate a pubbliche amministrazioni, come l’inclusione della società interessata nell’ambito del conto consolidato della pubblica amministrazione di cui alla L. n. 196 del 2009, art. 1, commi 2 e 3, (legge di contabilità pubblica), che non vale a snaturare le caratteristiche di autonomia organizzativa e finanziaria, ma, come osservato dai giudici amministrativi (vd. supra sub n. 7), rileva unicamente sul diverso piano dell’omogenea costruzione dei macro aggregati di finanza pubblica.

8. Conclusivamente, per il cennato quadro di riferimento, gli oneri derivanti dalla fruizione, da parte dei dipendenti di società a partecipazione pubblica, dei permessi retribuiti previsti per l’esercizio di funzioni elettive presso un ente locale partecipante sono a carico di quest’ultimo e devono essere rimborsati alla società datrice di lavoro, nei termini e secondo le modalità di cui all’art. 80 T.U.E.L.

9. Il ricorso proposto dal Comune di Napoli va pertanto rigettato ed il ricorrente condannato a rifondere all’Azienda Napoletana Mobilità S.p.A. le spese di lite secondo soccombenza come da dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il Comune di Napoli a rifondere all’Azienda Napoletana Mobilità S.p.A. le spese di lite che liquida in Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% forfettario sul compenso ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 29 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2020

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