Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11265 del 10/05/2010

Cassazione civile sez. II, 10/05/2010, (ud. 12/11/2009, dep. 10/05/2010), n.11265

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

L.P.G., M.L., L.P.A. in

proprio e quali eredi di L.P.R., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 118, presso lo studio

dell’avvocato LEONI MARCELLO, che li rappresenta e difende, giusta

delega a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

I.G., R.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 415/2006 della CORTE D’APPELLO di CATANIA del

7.4.06, depositata il 17/05/2006;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/11/2009 dal Consigliere Relatore Dott. PARZIALE Ippolisto;

udito per i ricorrenti l’Avvocato Leoni Marcello che si riporta agli

scritti, chiedendo nuovo termine per la rinotifica del ricorso;

E’ presente il P.G. in persona del Dott. PRATIS Pierfelice, che nulla

osserva rispetto alla relazione scritta.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

L.P.G., M.L., L.P.A. impugnano la sentenza n. 415/2006 della CORTE D’APPELLO di CATANIA del 7.4.06, depositata il 17/05/2006. Nessuna attivita’ in questa sede hanno svolto gli intimati. Attivatasi procedura ex art. 375 c.p.c., il consigliere relatore delegato ha depositato relazione con la quale ritiene che il ricorso possa essere dichiarato inammissibile per mancanza o inidoneita’ dei quesiti di cui all’art. 366 bis c.p.c.. La relazione e’ stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti.

Parte ricorrente ha depositato memoria con cui chiede di essere rimessa in termini per la rinotifica del ricorso.

All’udienza fissata per la camera di consiglio, il Procuratore Generale ha concluso concordando con le conclusioni del consigliere relatore. Il ricorso va dichiarato inammissibile.

Per ragioni di economia processuale, non appare influente l’esame della richiesta della parte ricorrente, non potendosi in tal modo sanare i rilevati profili di inammissibilita’. Infatti, questa Corte ha, pero’, gia’ avuto occasione di rilevare (cfr. ordinanza n. 17246/2008 e ordinanza n. 22390/2008) che il ricorso per Cassazione privo della formulazione dei quesiti di diritto di cui all’art. 366 bis c.p.c. non puo’ essere successivamente integrato, ancorche’ non sia scaduto il termine per l’impugnazione, ostandovi il principio della consumazione dell’impugnazione con la presentazione del primo ricorso (Cass. SU 2009 n. 19444). Quanto alla rilevata inammissibilita’, occorre osservare che il ricorso, tenuto conto delle sopra indicate date di pronunzia e pubblicazione della sentenza impugnata, e’ soggetto “ratione temporis” (vedi D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 27, comma 2) alle nuove disposizioni regolanti il processo di cassazione, tra cui segnatamente per quel che rileva, l’art. 366 bis c.p.c. (inserito dal citato D.Lgs., art. 6) a termini del quale nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3, 4 l’illustrazione di ciascun motivo “si deve concludere a pena di inammissibilita’ con la formulazione di un quesito di diritto” e nel caso di cui al 5 con la “chiara indicazione del fatto controverso”.

L’impugnazione in esame, pur deducendo nei motivi cui e’ affidata, violazione e falsa applicazione di norme processuali e sostanziali non contiene la formulazione di alcun quesito di diritto, che deve essere esplicita, non potendosi essa ricavare dal contesto del mezzo di impugnazione (Cass. SU 2007 n. 7258).

Quanto alla formulazione dei motivi nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 5, la censura di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione deve contenere un momento di sintesi (che svolge l’omologa funzione del quesito di diritto per i motivi di cui all’art. 360 c.p.c., nn. 1, 2, 3 e 4) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilita’ (v. S.U. sent. n. 20603/2007 e, successivamente, le ordinanze della sez. 3 n. 4646/2008 e n. 16558/2008, nonche’ le sentenze delle S.U. nn. 25117/2008 e n. 26014/2008). Il relativo requisito deve sostanziarsi in una parte del motivo che si presenti a cio’ specificamente e riassuntivamente destinata. Non soddisfa quindi tale requisito il motivo nel quale sia possibile individuare un determinato fatto controverso, riguardo al quale si assuma omessa, contraddittoria od insufficiente la motivazione, soltanto all’esito della completa lettura della illustrazione e dell’attivita’ di interpretazione svolta dal lettore e non di una specifica indicazione da parte del ricorrente, deputata all’osservanza del requisito del citato art. 366 bis c.p.c. (ord., sez. 3, n. 16002/2007; ord., sez. 3, nn. 4309/2008, 4311/2008 e 8897/2008, cit., nonche’ sent. S.U. n. 11652/2008). La appropriata formulazione del motivo richiede, quindi, che l’illustrazione venga corredata da una sintetica esposizione del fatto controverso, degli elementi di prova valutati in modo illogico o illogicamente trascurati, nonche’ del percorso logico in base al quale si sarebbe dovuti pervenire, se l’errore non vi fosse stato, ad un accertamento di fatto diverso da quello posto a fondamento della decisione (v., da ultimo, ord., sez. 3, n. 16567/2008).

Il ricorso non risponde agli indicati requisiti.

Infatti, il primo motivo, con il quale si denuncia la violazione dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c. nonche’ vizio di motivazione, non contiene alcun quesito, oltre a prospettarvisi congiuntamente vizi di violazione di legge e di motivazione, il che rappresenta di per se stesso una violazione della ratio dell’art. 366 bis c.p.c..

In vero, l’evidenza delle singole questioni da decidere in funzione di corrispondenti censure mosse alla sentenza impugnata e’ impedita dalla formulazione congiunta, nell’ambito del medesimo motivo, di censure per violazione di legge e per vizio di motivazione, cio’ che si verifica, vieppiu’ ove, come nella specie, manchino i corrispondenti quesiti per le une ed i momenti di sintesi per le altre, dacche’, giusta quanto questa Corte ha ripetutamente rilevato, deduzione congiuntiva siffatta integra una palese negazione della regola di chiarezza posta dall’art. 366 bis c.p.c. per la deduzione dei vizi tanto della prima quanto della seconda categoria, laddove e’ prescritto che ciascun motivo debba contenere, nell’un caso, il quesito di diritto e, nell’altro, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa, ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione; cumulando, infatti, nella medesima argomentazione critica, il vizio di violazione di legge con quello di motivazione, si omette tale chiara indicazione, che dovrebbe comunque concludersi con un momento di sintesi equipollente al quesito di diritto, rimettendo al giudice di legittimita’ il compito d’enucle-are, dalla mescolanza delle argomentazioni, la parte concernente il vizio di motivazione, il quale deve, invece, avere un’autonoma collocazione ed in ordine al quale la mancanza, o l’insufficienza, o la contraddittorieta’ della motivazione, debbono avere, ciascuna autonomamente considerata in ragione delle peculiari caratteristiche del singolo vizio, separata trattazione e distinta sintesi interrogativa (Cass. SS.UU. 17.4.09 n. 9153, 4.2.09 n. 2683 in motivaz., 30.10.08 n. 26014, Cass. 11.4.08 n. 9470, 29.2.08 n. 5471, 23.7.08 n. 20355).

Quanto alle carenze o ai vizi della motivazione, pur dedotti nell’intestazione del motivo, le argomentazioni non vanno al di la’ della mera doglianza assertiva, non specificando in particolare quali fossero stati i fatti controversi non adeguatamente considerati o accertati dai giudici del merito. Si risolvono in palesi censure in fatto, dirette a prospettare una diversa valutazione delle risultanze processuali rispetto a quella fornita dai giudici del merito.

Quanto al secondo motivo, con il quale si denunzia violazione di legge in tema di spese, non solo manca il quesito, ma la deduzione e’ del tutto generica in violazione del principio di specificita’ imposto dall’art. 366 c.p.c., n. 4 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Il ricorso va, quindi, dichiarato inammissibile.

PQM

LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 12 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2010

 

 

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