Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11265 del 09/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 09/05/2017, (ud. 11/01/2017, dep.09/05/2017),  n. 11265

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1206-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente-

contro

P.P., elettivamente domiciliato in ROMA VIA A. FARNESE 7,

presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO BERLIRI, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato ANTONIO LOVISOLO, giusta procura a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1071/6/2015, emessa il 6 marzo 2015 della

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di GENOVA, depositata il

26/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. SOLAINI

LUCA;

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il contribuente è commercialista, che esercita la sua attività senza ausilio di personale dipendente, eccetto una segretaria part time, e con ricorso ai beni tipici (studio, computer ecc.,) dell’esercizio della professione svolta. Inoltre denuncia compensi a terzi per circa 27 mila Euro.

Ha chiesto il rimborso IRAP per l’anno 2006, ed ha impugnato il silenzio rigetto formatosi sull’istanza.

La sua tesi, dell’assenza di un’autonoma organizzazione produttiva, è stata accolta dai giudici di merito.

Ora l’Agenzia impugna la decisione di appello con due motivi di ricorso, cui resiste il contribuente con controricorso. Il ricorso è infondato.

La ricorrente con il primo motivo denuncia motivazione apparente, in quanto la sentenza avrebbe apoditticamente detto che quell’impiego di risorse (segretaria part time e compensi a terzi) non è significativa di una autonoma organizzazione, ma senza dire perchè.

A pagina 4 in realtà la CTR enuncia le ragioni (con richiami giurisprudenziali) in base alle quali ritiene che quella situazione escluda la ricorrenza di un’autonoma organizzazione.

Con il secondo motivo, l’Agenzia denuncia violazione di legge per erronea interpretazione del concetto di autonoma organizzazione.

Emerge dalla sentenza, e non è contestato. che il dipendente in questione è in realtà una segretaria part – time, e che sono stati erogati compensi ad una società di consulenza estranea al contribuente.

Quanto al presupposto dell’autonoma organizzazione, è regola affermata dalle Sezioni Unite di questa Corte che esso non ricorre quando il contribuente responsabile dell’organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all’esercizio dell’attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l’impiego di un dipendente con mansioni esecutive (Sez. U. n. 9451 del 2016).

A specificazione di tale assunto si è osservato che “a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, primo periodo, e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio delle attività di lavoro autonomo di cui all’art. 49, comma 1 (nella versione vigente fino al 31/12/2003), ovvero all’art. 53. comma 1, (nella versione vigente dal 1/1/2004), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, è escluso dall’applicazione dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) solo qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata. Il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Costituisce onere del contribuente che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta dare la prova dell’assenza delle condizioni sopraelencate”. (Sez. un n. 9451 del 2016).

Nella fattispecie, l’elemento che indurrebbe a fondare un’autonoma organizzazione altro non è che una segretaria assunta a tempo parziale, ossia un impiego di risorse insufficiente invero a determinare un incremento di reddito tale da giustificare l’imposta.

Quanto ai compensi a terzi, il fatto che si sia trattato di una società esterna, di consulenza, è di per sè indice di difetto del requisito d’imposta. Infatti il contribuente si avvale del contributo di una organizzazione altrui, e non propria, come è la società esterna di consulenza, autonomamente assoggettabile all’Irap. Il recente consolidarsi della giurisprudenza in subiecia materia. successivamente al deposito del ricorso, giustifica la compensazione delle spese di lite.

Poichè il ricorrente soccombente è un’amministrazione dello Stato, non è dovuto il doppio del contributo unificato (Sez. 6 – L, Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016, Rv. 638714; Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 14/03/2014, Rv. 630550).

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Rigetta il ricorso.

Spese compensate.

Motivazione Semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio il 11 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2017

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