Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11264 del 31/05/2016
Civile Sent. Sez. 1 Num. 11264 Anno 2016
Presidente: BERNABAI RENATO
Relatore: DIDONE ANTONIO
SENTENZA
sul ricorso 14210-2015 proposto da
PAUCIULO GERARDO (C.F. PCLGRD44R16A2941) e NAPPI MAURIZIO
(C.F. NPPMRZ63S16F912F), rappresentati e difesi dall’avv.
Carlo Di Nanni, elettivamente domiciliati in Napoli, via
Pietro Colletta 35, presso lo studio di quest’ultimo.
– ricorrenti contro
DE FRANCESCO ANTONIO FERNANDO
rappresentato
e
difeso
(C.F.
dall’avv.
DFRNNF41T21G131P),
Benedetto
Paglione,
elettivamente domiciliato in Roma, via XXI Aprile 11, presso
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lo studio dell’avv. Corrado Marrone.
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Data pubblicazione: 31/05/2016
- controricorrente e contro
(C.F.
Fallimento della LOCOMAR S.R.L.
persona del curatore
03762680639),
in
rappresentato e difeso
pro tempore,
via Tommaso d’Aquino 90, presso lo studio dell’avv. Andrea
Quattrocchi.
– controricorrente e contro
S.A.P.I.S. S.P.A., IN LIQUIDAZIONE (C.F. 00185130655), in
persona del legale rappresentante
pro tempore,
S.A.S.R.I.V.
s.p.a., IN LIQUIDAZIONE (C.F. 00168920650), in persona del
legale rappresentante pro tempore,
EURODISTILLATI S.R.L., in
persona del legale rappresentante
pro tempore,
(C.F.
10716590152), tutte rappresentate e difese dall’avv. Carlo De
Maio, elettivamente domiciliate presso lo studio di
quest’ultimo.
– controricorrenti e contro
MARSOTTO
VITTORIA
DORINA
(C.F.
MRSSVTR49H43F205M),
rappresentata e difesa dall’avv. Antonio Blandini,
elettivamente domiciliata in Roma, via Baiamonti 10, presso
lo studio dell’avv. Maria Francesca Caldoro.
– controricorrente –
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dall’avv. Luca Moscardino, elettivamente domiciliato in Roma,
e contro
STARACE MARINA (C.F. STRMRN66D61F839Y), rappresentata e
difesa dall’avv. Nicola Rasoio, elettivamente domiciliata in
Roma, via Umberto Boccioni 4, presso lo studio dell’avv.
– controricorrente avverso
la sentenza n. 694/2015 della Corte d’Appello di Napoli,
depositata il giorno 11 febbraio 2015.
Sentita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza
del giorno 4 maggio 2016 dal relatore dott. Antonio Didone;
udito l’avv. Rascio per i ricorrenti e per Starace Marina
l’avv. De Maio per S.A.P.I.S. s.p.a., in liquidazione,
S.A.S.R.I.V. s.p.a., in liquidazione, ed Eurodistillati
s.r.1., l’avv. Moscardino per il fallimento della Locomar
s.r.l. e l’avv. Morrone per De Francesco;
udito il P.M. in persona del sostituto procuratore generale
dott. Immacolata Zeno, che ha concluso per il rigetto del
ricorso principale e di quelli incidentali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
S.A.P.I.S. s.p.a., S.A.S.R.I.V. s.p.a. ed Eurodistillati
s.r.1., tutte socie della Locomar s.r.1., convennero in
giudizio innanzi al Tribunale di Napoli Fernando Antonio De
Francesco, per ivi sentirlo condannare in favore della detta
società al risarcimento dei danni arrecati, in qualità di suo
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Antonino Smiroldo.
amministratore unico, in occasione di una operazione sul
capitale sociale deliberato dall’assemblea straordinaria,
all’esito della quale aveva attestato l’esecuzione di
versamenti, suoi e di altra socia, in conto del deliberato
aumento del capitale, poi non rinvenuti nelle casse sociali.
corresponsabili del pregiudizio patito, i sindaci della
Locomar s.r.l. Gerardo Pauciulo, Maurizio Nappi, Vittoria
Donna Marsotto e Marina Starace, il tribunale adito accolse
le domande nei confronti del De Francesco, condannandolo al
risarcimento dei danni in favore della Locomar s.r.l. e
respinse invece quelle estese ai detti sindaci.
Sull’appello
promosso
dal
solo
De
Francesco,
si
costituirono innanzi alla Corte d’Appello di Napoli S.A.P.I.S.
s.p.a., S.A.S.R.I.V. s.p.a., Eurodistillati s.r.1., Locomar
s.r.1., Vittoria Donna Marsotto e Marina Starace, mentre
rimasero contumaci il Pauciulo e il Nappi; dichiarato
interrotto per l’intervenuto fallimento della società Locomar
s.r.1., il processo venne poi riassunto dall’appellante nei
confronti delle parti già costituite e della curatela
fallimentare, che rimase tuttavia contumace.
In parziale riforma della sentenza impugnata, la Corte di
merito condannò quindi Gerardo Pauciulo, Maurizio Nappi,
Vittoria Donna Marsotto e Marina Starace, in solido con
Fernando Antonio De Francesco, al risarcimento dei danni
direttamente in favore del fallimento della Locomar s.r.l.
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Chiamati in causa su istanza del convenuto, quali
Ritenne il giudice del gravame, nel confermare il giudizio
di responsabilità dell’amministratore in occasione della
operazione sul capitale sociale della Locomar s.r.1., che
anche i sindaci entrati in carica dopo la delibera di aumento
del capitale sociale dovessero rispondere del danno arrecato
idoneo a determinare la prescrizione dei crediti vantati per i
mancati conferimenti dovuti dai soci – la dovuta vigilanza
sulla regolarità della situazione economico finanziaria dalla
società.
Contro la sentenza della Corte d’Appello di Napoli
propongono ricorso per cassazione Gerardo Pauciulo e Maurizio
Nappi, affidato a quattro motivi.
Fernando Antonio De Francesco, il fallimento della Locomar
s.r.1., S.A.P.I.S. s.p.a., in liquidazione, S.A.S.R.I.V.
s.p.a., in liquidazione, ed Eurodistillati s.r.1., hanno
notificato controricorso; Vittoria Donna Marsotto e Marina
Starace hanno notificato controricorso con ricorso
incidentale.
Nel termine di cui all’art. 378 c.p.c. i ricorrenti, il
curatore resistente e Marina Starace hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con il primo motivo il Pauciulo e il Nappi lamentano la
violazione degli artt. 24 Cost, 101, 292, 303, 305, 307 e 310
c.p.c., 125 disp. att. c.p.c., non essendo stato ricostituito
il contraddittorio nei loro confronti dopo l’interruzione
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alla società, avendo omesso di esercitare – per un tempo
della causa in appello,
intervenuta a seguito della
dichiarazione di fallimento della Locomar s.r.l.
Con il
secondo motivo
si dolgono della violazione degli
artt. 1294 c.c., 100, 112, 324, 333, 343 e 346 c.p.c.,
assumendo che a seguito della pronuncia di primo grado, che
sindaci, si era ormai formato il giudicato sul relativo capo,
per effetto del mancato appello delle socie attrici e della
Locomar s.r.l.
Con il
terzo motivo
eccepiscono la violazione degli artt.
88 e 100 c.p.c., avendo la Locomar s.r.l. mantenuto nel
giudizio di appello la medesima pretesa risarcitoria,
nonostante avesse già eseguito un pignoramento mobiliare
presso un terzo debitore del De Francesco, insinuandosi poi al
passivo del fallimento del detto terzo, in luogo
dell’originario creditore.
Con il
quarto motivo
rilevano i ricorrenti la violazione
dell’art. 2407, comma secondo, c.c. poiché la corte ha
erroneamente ritenuto che i sindaci della società potessero
essere chiamati a rispondere per fatti di
mala gesti°
perpetrati prima dell’assunzione della relativa carica.
Con l’unico motivo
del ricorso incidentale Marina Starace
eccepisce la violazione dell’art. 81 c.p.c. e dell’art. 146
1.fall., in quanto dopo la dichiarazione di fallimento della
Locomar s.r.1., la Corte d’Appello non avrebbe potuto decidere
nel merito la causa per sopravvenuto difetto di legittimazione
I
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aveva respinto la domanda estesa nei confronti di tutti i
attiva della fallita e dei suoi soci, spettando la titolarità
dell’azione esclusivamente al curatore fallimentare.
Con il primo motivo di ricorso incidentale Vittoria Donna
Marsotto lamenta la violazione degli artt. 106 e 112 c.p.c.,
avendo la corte d’appello pronunciato su una domanda giammai
non potendosi ritenere estesa la domanda dell’attore quando il
convenuto chiami in causa un soggetto ritenuto soltanto
corresponsabile.
Con il secondo motivo assume la violazione degli artt.
100,
325 e 329 c.p.c., poiché la società poi fallita non aveva
inteso proporre appello avverso la sentenza di rigetto della
domanda estesa nei confronti dei sindaci della società ed
essendosi quindi formato il giudicato sul relativo capo.
Con il
terzo motivo
eccepisce la violazione dell’art. 112
c.p.c., avendo la corte emesso pronuncia di condanna nei
confronti dei sindaci della Locomar s.r.1., pure in difetto di
una domanda avanzata dalla medesima società ovvero dalla
curatela fallimentare.
Con il
quarto motivo deduce la ricorrente incidentale la
violazione dell’art. 2941, n. 7), c.c. e dell’art. 346 c.p.c.,
atteso che erroneamente la corte di merito ha omesso di
esaminare l’eccezione di prescrizione della domanda, pure
ritualmente proposta da essa appellata
in
comparsa di
risposta, senza che fosse necessario formulare apposito
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avanzata dalle società attrici ovvero dalla Locomar s.r.1.,
appello incidentale in quanto integralmente vittoriosa in
primo grado.
2.- Merita esame prioritario l’unico motivo di ricorso
incidentale formulato da Marina Starace.
Il motivo è fondato, restando così assorbiti tutti i motivi
nonché quelli del ricorso incidentale della Marsotto.
È incontroverso che l’azione sociale di responsabilità di
cui si discute venne promossa dai soci della Locomar s.r.1.,
in forza della speciale legittimazione ad agire prevista
nell’ambito delle società a responsabilità limitata dall’art.
2476, comma terzo, c.c., quali sostituti processuali ex art.
81 c.p.c. della medesima società rimasta inizialmente inerte
e, successivamente, in pendenza del giudizio di appello,
dichiarata fallita.
Orbene, secondo il tradizionale orientamento di questa
Corte, nel caso di fallimento di una società di capitali, le
azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori
previste dagli artt. 2393 e 2394 c.c. per le società per
azioni e oggi – dall’art. 2476 c.c. per quelle a
responsabilità limitata, confluiscono nell’unica azione
prevista dall’art. 146, secondo comma, lett. a), 1.fall. – nel
testo novellato dall’art. 130 del d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5
– di cui è titolare il curatore, con la legittimazione del
quale non può concorrere quella dei creditori sociali per
l’azione già di loro spettanza, essendo quest’ultima
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del ricorso principale formulati dal Pauciulo e dal Nappi,
assorbita,
in
costanza
della
procedura
fallimentare,
dall’azione di massa, e non potendo – quindi – finché dura il
fallimento, ad essa sopravvivere, ancorché il curatore rimanga
inerte (Cass. 21 luglio 2010, n. 17121; Cass. 15 giugno 2005,
n. 12855; Cass. 22 ottobre 1998, n. 10488; Cass. 28 febbraio
Del resto, la sostituzione del curatore alla società
fallita, in persona dei suoi legali rappresentanti,
nell’esercizio dell’azione sociale di responsabilità – è il
caso che ci occupa – rappresenta soltanto una particolare
manifestazione specifica del generale effetto, previsto nel
primo comma dell’art. 43 1.fall., per cui nelle controversie
relative a rapporti di diritto patrimoniale compresi nel
fallimento sta in giudizio esclusivamente il curatore.
Con particolare riferimento poi all’azione sociale
disciplinata dall’art. 2476, comma terzo, c.c., va ricordato
come anche la dottrina abbia evidenziato che la legittimazione
speciale del socio abbia natura derivativa rispetto a quella
della società, come è confermato dalle disposizioni in merito
al suo diritto al rimborso delle spese di lite (art. 2476,
comma quarto, c.c.) e da quelle concernenti la riserva alla
società del potere di rinunciare o di transigere l’azione
(art. 2476, comma quinto, c.c.), nonché in generale dalla
considerazione che, in ogni caso, del risultato dell’azione si
giova esclusivamente il patrimonio sociale.
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1998, n. 2251; Cass. 28 novembre 1984, n. 6187).
Può allora pronunciarsi il seguente principio di diritto:
in tema di azione di responsabilità sociale promossa nei
confronti degli amministratori e dei sindaci di s.r.1., ai
sensi dell’art. 2476, comma terzo, c.c., dai soci in
sostituzione processuale della società, nel caso di suo
lett. a), 1.fall., è il curatore fallimentare l’unico soggetto
legittimato a proseguire l’azione. Sicché, quando nel corso
dell’appello riassunto nei confronti del fallimento della
società, il curatore non abbia inteso proseguire l’azione, la
causa deve essere dichiarata senz’altro improcedibile, per
sopravvenuto difetto di legittimazione attiva dei soci.
Facendo applicazione del suddetto principio, in
accoglimento del ricorso incidentale proposto dalla Starace,
il capo della sentenza impugnata relativo alla condanna dei
sindaci al risarcimento del danno, va cassato senza rinvio
poiché il giudizio di appello non poteva essere proseguito;
resta fermo, invece, in difetto di ricorso incidentale da
parte del De Francesco, il capo della sentenza della corte
d’appello che ha respinto il suo gravame, confermandone la
condanna in favore della massa, trattandosi ormai di cosa
giudicata, non suscettibile di esame in questa sede.
Le obbiettive peculiarità della lite, giustificano la
integrale compensazione delle spese processuali del giudizio
di legittimità e di quello di appello tra tutte le parti.
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successivo fallimento, ai sensi dell’art. 146, coma secondo,
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso incidentale di Marina Starace,
cassa senza rinvio la sentenza impugnata relativamente al
capo di condanna dei sindaci perché l’appello non poteva
essere proseguito.
legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4 maggio
2016.
Compensa le spese del giudizio di merito e di quello di