Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11264 del 20/05/2011

Cassazione civile sez. II, 20/05/2011, (ud. 18/04/2011, dep. 20/05/2011), n.11264

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – rel. Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 6406/2009 proposto da:

D.D., D.C. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA R. ROMEI 19, presso lo studio

dell’avvocato RIITANO Adolfo, che li rappresenta e difende unitamente

all’avvocato RIITANO BRUNO;

– ricorrenti –

contro

D.F. (OMISSIS), D.S.

(OMISSIS), D.M. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA COLLINA 24, presso lo studio

dell’avvocato CARLO ANNESE, rappresentati e difesi dall’avvocato

FIASCO Ernesto;

– controricorrenti –

e contro

DE.MI., DE.CL., D.E.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 237/2008 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 23/01/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

18/04/2011 dal Presidente Dott. ROBERTO MICHELE TRIOLA;

udito l’Avvocato RIITANO Bruno, difensore del ricorrente che ha

chiesto di riportarsi ai motivi di ricorso;

udito l’Avvocato FIASCO Ernesto, difensore dei resistenti che si

riporta anch’egli;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

LETTIERI Nicola, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il 17 febbraio 1979 decedeva ab intestato F.E., lasciando quali eredi legittimi il coniuge De.Do. ed i cinque figli D.S., E., F., M. e C..

In data 10 marzo 1996 decedeva anche De.Do., lasciando quale erede testamentaria la seconda moglie B. C. ed eredi legittimi i cinque figli per i beni non contemplati nel testamento.

Con atto notificato il D.C., D., Mi. e Cl. convenivano davanti al tribunale di Roma S., E., M., D.F., D. D., impugnando tutte le deliberazioni assunte dall’assemblea della comunione in data 31 marzo 1998, con le quali erano state determinate le quote di partecipazione dei coeredi alle spese, con effetto dalla data del decesso di De.Do., era stata deliberata la nomina di D.S. ad amministratore, erano state ratificate spese effettuate ad iniziativa di alcuni dei coeredi.

I convenuti si costituivano, resistendo alle domande, che venivano rigettate dal Tribunale di Roma con sentenza in data 16 novembre 2001.

D.C. e D.D. proponevano appello, che veniva rigettato dalla Corte di appello di Roma con sentenza in data 23 gennaio 2008.

I giudici di secondo grado ritenevano, innanzitutto, che infondatamente gli appellanti sostenevano che l’assemblea non aveva il potere di provvedere alla individuazione delle quote di partecipazione alle spese, dal momento che nella specie tale individuazione non era stata effettuata per attribuire ai partecipanti alla comunione le quote della proprietà spettante sugli immobili costituente la comunione ereditaria, ma allo scopo meramente strumentale e provvisorio di ripartire le spese occorrenti alle conservazione, gestione e manutenzione dei beni nell’interesse della comunione e di tutti i condomini.

Per il resto la Corte di appello riteneva che le spese effettuate dai singoli coeredi erano necessarie per la assicurare la manutenzione dei beni commi nell’interesse della comunione, per cui correttamente erano state ratificate dall’assemblea, che tale ratifica era stata indicata nell’ordine del giorno, che correttamente era stato stabilito il corrispettivo dovuto da parte dei coeredi che occupava immobili facenti parte della comunione.

Contro tale decisione hanno proposto ricorso per cassazione C. e D.D., con due motivi.

Resistono con controricorso D.S., M. e F..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con la prima censura i ricorrenti deducono che la affermazione della Corte di appello, secondo la quale l’assemblea della comunione, anche se non ha il potere di determinare in via definitiva le quote di partecipazione dei singoli partecipanti, ha tuttavia il potere di determinare tali quote in via provvisoria, ai fine della gestione della cose comuni è apodittica.

La doglianza è fondata.

E’ vero che la possibilità di una determinazione provvisoria delle quote (millesimi) è stata affermata dal questa S.C. in tema di condominio, ma occorre considerare che in tema di condominio, prima della formazione delle tabelle millesimali, non esiste un criterio legale o convenzionale per determinare la misura della partecipazione alle spese, per cui la giurisprudenza in questione trova una sua giustificazione logica.

In tema di comunione, invece, la misura della partecipazione, in mancanza del titolo, è stabilita dalla legge, nel senso della parità delle quote (art. 1001 c.c.), per cui non vi è alcun bisogno di una determinazione provvisoria da parte dell’ assemblea.

Nel caso di successione, poi, le quote sono quelle predeterminate dalla legge nel caso di successione legittima o quelle determinate dal testatore (nel caso di chiamata di eredi in quote disuguali) nella successione testamentaria.

L’accoglimento di tale decisiva doglianza comporta l’assorbimento delle censure dirette contro le altre deliberazioni dell’assemblea.

La sentenza impugnata va cassata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma, che provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma, anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 18 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2011

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