Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11264 del 11/06/2020

Cassazione civile sez. I, 11/06/2020, (ud. 29/01/2020, dep. 11/06/2020), n.11264

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4708/2015 proposto da:

D.P.G., nella qualità di curatore del Fallimento

(OMISSIS) S.p.A., elettivamente domiciliato in Roma, Via Capodistria

n. 18, presso lo studio dell’avvocato Serena Miceli, rappresentato e

difeso dall’avvocato Vincenzo Siracusa, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

Assessorato Attività Produttive della Regione Siciliana, in persona

dell’Assessore in carica;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1059/2014 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 26/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29/01/2020 dal Cons. Dott. Laura Scalia.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Palermo con sentenza del 4 febbraio 1999 revocava il decreto emesso il 25 maggio 1996 con il quale si Ingiungeva all’Assessorato Cooperazione Artigianato e Pesca della Regione Siciliana il pagamento in favore del fallimento (OMISSIS) S.p.A. della somma di Lire 116.622.704, quale residuo dovuto per l’attività di progettazione esecutiva e di organizzazione di alcune manifestazioni fieristiche tenutesi nell’anno 1990, a seguito di convenzione stipulata tra le parti il 12 maggio 1989.

Il fallimento appellava deducendo l’erroneità del rigetto avendo la società provveduto ad inviare i rendiconti dei relativi progetti che l’Assessorato, in modo ingiustificato, non aveva esaminato.

La Corte di appello con sentenza del 10 dicembre 2004 dichiarava improponibile ex art. 1453 c.c. la domanda di pagamento del fallimento per avere lo stesso richiesto, in altro e precedente giudizio, la risoluzione per inadempimento della convenzione conclusa tra le parti da cui era derivato l’incarico di promozione.

Il creditore non avrebbe potuto proporre domanda di adempimento di una prestazione ineseguita dopo aver agito per la risoluzione del contratto, perchè l’effetto risolutivo ex art. 1458 c.c., comma 1, avrebbe lasciato ferme le sole prestazioni reciprocamente esaurite con adempimento di entrambe le parti.

2. La Corte di cassazione con sentenza n. 30555/2011, in accoglimento del primo dei tre motivi di ricorso proposti dal curatore fallimentare e con assorbimento degli altri, dopo aver evidenziato che il Tribunale di Palermo con altra sentenza, passata in giudicato, la n. 1599/2004 – adottata all’esito di un distinto giudizio civile svoltosi tra le medesime parti e relativo a pagamenti reclamati in esecuzione della medesima convenzione – aveva esaminato e respinto l’eccezione di improponibilità ex art. 1453 c.c., comma 2, sicchè sulla indicata questione doveva ritenersi formato il giudicato esterno, cassava con rinvio la sentenza della Corte di appello per lo svolgimento del relativo giudizio.

3. Il giudizio veniva riassunto e definito dalla Corte di merito con il rigetto della domanda di arricchimento ingiustificato proposta in via subordinata dal fallimento, in mancanza di prova di una utilità effettiva da parte del preteso arricchito, e, nel resto, con la conferma della sentenza del tribunale.

La Corte di merito motivava dal giudicato esterno formatosi su altra sentenza adottata dalla medesima Corte di appello, la n. 614 del 2009, e pronunciata tra le stesse parti in ordine al medesimo rapporto, con cui si era rigettata la domanda di risoluzione del contratto del 12 maggio 1989 e quella di danni proposta dal fallimento, per una valutazione comparativa delle condotte di inadempimento delle parti e l’apprezzata maggiore gravità di quello Imputabile alla società fallita.

4. D.P.G., in qualità di curatore del fallimento (OMISSIS) S.p.A., ricorre in cassazione avverso la sentenza n. 1059/2014 della Corte di appello di Palermo, con cinque motivi, illustrati da memoria.

L’Assessorato Attività Produttive della Regione Siciliana, intimato, non ha articolato difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso il ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione di norme e principi di diritto in tema di cosa giudicata (art. 2909 c.c. e art. 324 c.p.c.) e dell’art. 1453 c.c., comma 2 e 3, art. 1458 c.c., comma 1, artt. 1456,1460, 2033 c.c. e, ancora, vizio di motivazione per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

2. Con il secondo motivo del ricorso il ricorrente fa valere violazioni e/o false applicazioni di norme sul giudizio di rinvio (artt. 384, 392 e 394 c.p.c.) con nullità della sentenza e, ancora, vizio di motivazione per omesso esame di un fatto decisivo.

3. Con il terzo motivo parte ricorrente denuncia carenze motivazionali sulle risultanze probatorie nonchè violazione e falsa applicazione degli artt. 112,115, 116 e 210 c.p.c.; la Corte di merito aveva ritenuto non rilevante ai fini della decisione la richiesta di esibizione di documenti e della relazione di CTU espletata in altro giudizio tra le stesse parti nonchè di prova testimoniale.

4. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 2041 c.c., artt. 112, 115 e 116 c.p.c. nonchè omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio e mancata valutazione di risultanze probatorie.

5. Con il quinto ed ultimo motivo si fa valere violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.; la Corte territoriale avrebbe errato compensando le spese di tutti i gradi del giudizio.

6. La soluzione della presente controversia è affidata alla corretta applicazione dell’art. 1458 c.c., comma 1, per il quale, ferma la regola generale secondo cui la risoluzione del contratto per inadempimento ha effetto retroattivo tra le parti, gli effetti retroattivi della risoluzione non operano per le prestazioni già eseguite.

Il principio riguarda i contratti ad esecuzione continuata o periodica ossia quelli in cui le obbligazioni di durata sorgono per entrambe le parti e l’intera esecuzione del contratto avviene attraverso coppie di prestazioni da realizzarsi contestualmente nel tempo (Cass. 28/10/2011 n. 22521).

Sulla indicata premessa va scrutinato il contratto intercorso tra le parti del giudizio che, concluso il 12 maggio 1989 tra l’Assessorato Attività produttive della Regione siciliana e la società (OMISSIS) S.p.A., aveva ad oggetto l’attività di progettazione esecutiva ed organizzazione di manifestazioni fieristiche di promozione del prodotto regionale e, con esso, il diritto vantato dalla società prestatrice del servizio al corrispettivo delle prestazioni rese prima della dichiarazione della risoluzione del contratto.

7. In applicazione dell’indicato principio, questa Corte di legittimità ha già avuto occasione di pronunciare rispetto ad altri segmenti della medesima vicenda contrattuale con precedenti, adottati in contesti e per condotte processuali sostanzialmente sovrapponibili a quelle in esame, ai quali questo Collegio deve richiamarsi (Cass. n. 13226 del 2019; Cass. n. 25783 del 2016; Cass. 30555 del 2011).

In siffatti precedenti la Corte di cassazione ha affermato l’irrilevanza del giudicato di risoluzione nel diverso giudizio in cui si agisca per l’adempimento di prestazioni continuate o periodiche sulle quali non opera, nella sua irretroattività, la pronunciata risoluzione. L’azione di risoluzione per inadempimento di un contratto a prestazioni continuate o periodiche e quella di pagamento delle prestazioni rese hanno, per vero, differenti oggetti e causae petendi sicchè il giudicato formatosi sulla risoluzione non è destinato ad esplicare effetto sulla domanda di adempimento non valendo nè a condizionarne la proponibilità nè a definirne il tema di accertamento e prova.

7.1. Nella domanda di risoluzione del contratto, il giudice del merito è infatti chiamato ad accertare l’inadempimento delle parti provvedendo ad una valutazione comparativa delle loro condotte per apprezzarne il carattere rilevante, o comunque preponderante, nella determinazione dell’effetto solutorio.

7.2. Nella domanda di adempimento, invece, il giudice deve accertare se la prestazione resa sia rispettosa delle previsioni del contratto risolto e soddisfi pienamente la pretesa del creditore della prestazione (Cass. 22/10/2019 n. 26862); come altrimenti rilevato, infatti, la risoluzione dell’appalto per colpa dell’appaltatore non osta a che questi, in detrazione alle ragioni di danno spettanti al committente, abbia diritto al riconoscimento del compenso per le opere già effettuate e delle quali, comunque, il committente stesso si sia giovato (Cass. 16/03/2011 n. 6181).

8. In via conclusiva, in applicazione degli indicati principi, il giudice investito della domanda di pagamento del corrispettivo di prestazioni continuate o periodiche che relative a contratto risolto siano state rese lungo l’arco temporale di operatività del contratto non attinto dalla risoluzione ex art. 1458 c.c. deve in via autonoma, rispetto al giudizio solutorio su cui è caduto il giudicato, accertare la rispondenza a contratto ed all’interesse del creditore della prestazione resa per cui è domanda di pagamento, a tal fine individuando periodo e modalità della prestazione resa.

9. La Corte di appello di Palermo con l’impugnata sentenza, contravvenendo alle indicate affermazioni di principio, ha attinto, indistintamente, alle valutazioni ed al materiale probatorio oggetto della sentenza n. 614 del 2009 pronunciata sulla risoluzione del contratto per inadempimento e su cui si è formato il giudicato senza valutare l’interesse del creditore alla prestazione, definita per contenuti e periodo di riferimento, e l’utilità comunque conseguita.

10. In accoglimento del primo motivo di ricorso ed assorbiti gli altri, la sentenza impugnata va cassata ed il giudizio rinviato alla Corte di appello di Palermo, altra sezione, che si atterrà agli indicati principi, provvedendo, altresì, alla liquidazione delle spese di lite per la fase di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso ed assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Palermo, altra sezione, anche per la regolazione delle spese della fase di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima civile, il 29 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2020

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