Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11263 del 31/05/2016


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 11263 Anno 2016
Presidente: GIANCOLA MARIA CRISTINA
Relatore: DI VIRGILIO ROSA MARIA

é
SENTENZA

sul ricorso 28967-2011 proposto da:
CANDY

HOOVER

GROUP

S.R.L.

UNIPERSONALE

(p.i.

00786860965), già CANDY ELETTRODOMESTICI S.R.L., in
persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CAIO MARIO 7,

Data pubblicazione: 31/05/2016

presso l’avvocato MARIA TERESA BARBANTINI,
2016
913

rappresentata e difesa dall’avvocato ATHOS MENGHINI,
giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente contro

KOMERCNI

BANKA

A.S.,

in

persona

dei

legali

1

rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA POMPEO MAGNO 1, presso l’avvocato ANDREA
ZINCONE, rappresentata e difesa dall’avvocato VARTUI
KURKDJIAN, giusta procura speciale per Notaio LIBUSE
VILDOVA’ di PRAGA (REPUBBLICA CECA), con Apostille N.
11543/11 del 15.12.2011;
in persona del legale

INTESA SANPAOLO S.P.A.,

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE l, presso l’avvocato
ENRICO BRUGNATELLI, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato MANUELA MARIA GRASSI, giusta
procura in calce al controricorso;

controricorrenti

avverso la sentenza n. 1207/2011 della CORTE D’APPELLO
di MILANO, depositata il 27/04/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 03/05/2016 dal Consigliere Dott. ROSA
MARIA DI VIRGILIO;
udito, per la controricorrente INTESA SANPAOLO S.P.A.,
l’Avvocato GHERA FEDERICO, con delega avv. GRASSI, che
si riporta;
udito,

per la controricorrente KOMERCNI BANKA,

l’Avvocato VARTUI KURKDJIAN che si riporta;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
i

Generale Dott. LUCIO CAPASSO che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

2

Svolgimento del processo
Con sentenza del 4/10/2006, il Tribunale di Milano
respingeva le domande avanzate dalla Candy Elettrodomestici
s.r.l. nei confronti della banca della Repubblica Ceca
Komercni Banka a.s. e della Banca Commerciale Italiana,

oggi Banca Intesa San Paolo s.p.a., di condanna delle due
convenute al pagamento della somma di lire 663.871.230(euro
342.860,87), per la fornitura di elettrodomestici alla
ditta ceca ON OFF, coperta da crediti documentari emessi in
via irrevocabile dalla banca ceca e confermati dalla banca
italiana, pagata solo per lire 120.977.505, e di condanna
della sola banca ceca al pagamento della somma di DEM
460.192(pari ad euro 900.057,00) per la fornitura alla
ditta MaryBell, dichiarata fallita, coperta da credito
documentario irrevocabile per DEM 1.620.000, pagata per la
minore somma di DEM 940.000.
La sentenza veniva appellata dalla Candy in via principale,
ed in via incidentale condizionata da Banca Intesa.
Con sentenza del 12-27 aprile 2011, la Corte d’appello di
Milano ha respinto l’appello della Candy e condannato
questa alle spese del grado.
Nello specifico, la Corte del merito ha premesso che la
controversia verteva tra la fornitrice e la banca ceca
mandataria degli acquirenti nonché, per una fornitura,
anche la banca italiana corrispondente di quella ceca, con
riferimento al credito documentario irrevocabile emesso a
3

favore della fornitrice, assoggettato alle condizioni di
credito proposte dalla banca ceca ed accettate
dall’appellante; che nel sistema dei crediti documentari
emessi dalle banche, queste non possono entrare nel merito
del rapporto commerciale, ma possono e debbono verificare

la conformità dei documenti presentati rispetto a quelli
stabiliti nelle condizioni di credito e non devono pagare
ove riscontrino difformità, salvo l’esplicita
autorizzazione

mandante;

della

che

la

Komercnl,

all’emissione della lettera di credito per la fornitura
alla ON OFF, aveva fissato il seguente principio:”At
maturity please Debit our Account with your H.O. If does
Strictly Comply With Credit terms.”; che i pagamenti
dovevano avvenire pertanto ” se i documenti si conformano
strettamente alle clausole di credito”;

che detta

condizione era stata accettata dalla Candy come risultava
dalla missiva di

conferma

inviata a mezzo racc.

all’appellante il 6/4/98 dalla Banca Commerciale, da cui
l’applicazione del principio di strict compliance (stretta
conformità); che la Banca Commerciale aveva comunicato a
mezzo raccomandata alla Candy che i documenti da questa
consegnati

presentavano

discordanze

rispetto

alle I

condizioni di credito( in particolare: fattura con resa e
descrizione merce non strettamente conforme, l CMR-lettera
di vettura internazionale- priva di targa camion),e con
messaggio pervenuto il 20/4/98 alla Banca Commerciale, la
4

banca

ceca

aveva

chiarito

la

natura

di

tali

discordanze(descrizione delle merci in entrambe le CMR non
strettamente come da clausola della lettera di credito,
essendo in lingua italiana e non inglese come da condizione
n.47 del credito ed entrambe le CMR non indicavano come
luogo di partenza Brugherio,Italia); che la banca ceca

aveva dichiarato di avere pagato il minore importo, ma su
espressa autorizzazione della mandante acquirente.
Quanto alla fornitura alla Mary Beh, anche in tal caso la
Candy aveva accettato le condizioni descritte nel credito
documentario, non rispettate, in particolare, l’art.28
delle Norme ed Usi uniformi dei crediti, risultando il
carico non partito da Brugherio ma da altra località; in un
primo tempo,

l’amministratore della Marybell aveva

autorizzato il pagamento di DEM 436.896, ma intervenuto il
fallimento, la curatrice fallimentare, pur riconoscendo di
avere ricevuto la merce e mantenute le condizioni del
pagamento, non aveva autorizzato il saldo.
Ricorre avverso detta pronuncia la Candy Hoover Group
s.r.l. unipersonale, già Candy Elettrodomestici s.r.1., con
ricorso affidato a cinque motivi.
Si difendono con controricorso Intesa e Komercnl Banka a.s.
Le due banche controricorrenti hanno depositato le memorie
ex art.378 c.p.c.

)

Motivi della decisione

)

…-r«

5

1.1.- Col primo motivo, la ricorrente si duole della

T

violazione o falsa applicazione di norme di diritto con
riferimento alla mancata applicazione del principio di
buona fede nell’interpretazione dei contratti oltre che e/o
anche alla luce delle modalità di esecuzione degli stessi.”

Sostiene che la Corte ambrosiana non ha correttamente
applicato il principio di buona fede di cui agli artt.1375
e 1366 c.c., che l’avrebbe condotta ad escludere la
vincolatività di prescrizioni formali ininfluenti, né le
norme in materia di interpretazione del contratto, anche e
soprattutto alla luce della condotta tenuta dalle parti
dopo la stipulazione e nel corso delle prestazioni, in
particolare non ha valutato i doc. sub 20 e 23 del
fascicolo, (lettera della Banca Commerciale alla banca ceca
del 23/8/00 e lettera della curatrice del Fallimento Mary
Bell).
2.1.- Il motivo è infondato.
Anche a tacere dal generico riferimento da parte della
ricorrente ai tre( e non due) documenti riprodotti nel
ricorso ed indicati come già versati in atti sub 20 e 23
nel fascicolo di parte alle due forniture On Off e Mary
Bell(mentre il contenuto dei documenti induce a ritenere
che siano riferibili solo alla seconda fornitura), va
rilevato che la Corte territoriale ha

correttamente

\l

utilizzato il criterio letterale, idoneo a consentire la
chiara interpretazione delle condizioni del credito
6

documentario,e, quanto al ricorso al criterio della buona
fede, invocato in ogni caso dalla ricorrente in modo del
tutto generico, questa Corte ha affermato che nel sistema
giuridico attuale, l’attività interpretativa dei contratti
è legalmente guidata, nel senso che essa risulta conforme a

diritto non già quando ricostruisce con precisione la
volontà delle parti, ma quando si adegui alle regole
legali, le quali, in generale, non sono norme integrative,
dispositive o suppletive del contenuto del contratto, ma,
piuttosto, costituiscono lo strumento

di

ricostruzione

della comune volontà delle parti al momento della
stipulazione del contratto e, perciò, della sostanza
dell’accordo: pertanto, la volontà emergente dal consenso
delle parti nel suddetto momento non può essere integrata
con elementi ad essa estranei, e ciò anche quando sia
invocata la buona fede come fattore di interpretazione del
contratto, la quale deve intendersi come fattore di
integrazione non già sul piano dell’interpretazione del
contratto, ma su quello – diverso – della determinazione
delle rispettive obbligazioni, come stabilito dall’art.
1375 c. c. (così la pronuncia 8619/2006).
E nella fattispecie, il Giudice del merito ha dato conto
del comportamento delle banche, che hanno contestato
prontamente la non corrispondenza dei documenti con le
condizioni del credito, dando altresì ragione del pagamento

7

parziale, avvenuto a seguito della specifica autorizzazione
della mandante-acquirente.
Quanto allo specifico rilievo della mancata considerazione
dei documenti indicati, va rilevato che, per giurisprudenza
costante, il vizio di omessa, insufficiente e

contraddittoria motivazione denunciabile con ricorso per
cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, si
configura solo quando nel ragionamento del giudice di
merito sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame
di punti decisivi della controversia, prospettati dalle
parti o rilevabili d’ufficio, ovvero un insanabile
contrasto tra le argomentazioni adottate tale da non
consentire l’identificazione del procedimento logicogiuridico posto a base della decisione; tali vizi non
possono consistere nella difformità dell’apprezzamento dei
fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a
quello preteso dalla parte, spettando solo al giudice di
merito individuare le fonti del proprio convincimento,
valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la
concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle
ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare
prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova, mentre alla
Corte di cassazione non è conferito il potere di
riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa,
bensì solo quello di controllare, sotto il profilo logico e
formale e della correttezza giuridica, l’esame e la
8

valutazione compiuti dal giudice del merito, cui è
riservato l’apprezzamento dei fatti (così la pronuncia
15489 del 2007 e, tra le ultime, l’ordinanza 91/2014).
Deve pertanto ritenersi che la ricorrente si è limitata ad
avanzare mere critiche alla ricostruzione della volontà

operata dalla Corte territoriale, sostanzialmente
richiedendo una inammissibile rivalutazione del merito.
1.2.- Col secondo motivo, la società Candy si duole
dell’avere la Corte milanese ritenuto necessario l’assenso
del compratore per il pagamento degli importi di cui alle
lettere di credito, principio che non trova fondamento non
solo nelle condizioni della lettera di credito ma neppure
nei principi generali dell’ordinamento.
2.2.- Il motivo è inammissibile.
La Corte del merito non ha affatto affermato detto
principio, ma che, a ragione della difformità dei
documenti, occorreva che il compratore autorizzasse di
volta in volta il pagamento, come era avvenuto nel caso.
Il motivo è pertanto incongruo rispetto alla decisione
impugnata.
1.3.- Col terzo mezzo, la ricorrente denuncia il vizio di
motivazione; sostiene che la Corte del merito ha applicato
il criterio di

strict compliance

alla stregua della

clausola di stile data dall’indicazione unilaterale e
formale della Komercni Banca, con motivazione insufficiente
ed addirittura mancante e contraddittoria, mentre avrebbe
9

dovuto verificare se tale criterio fosse accettabile, non
limitandosi al dato formale.
2.3.- Il motivo è infondato.
La

Corte

territoriale,

con

accertamento

di

fatto

incensurabile in questa sede, quanto alla fornitura alla ON

OFF ha dato atto delle principali difformità (descrizione
della merce e indicazione del luogo di partenza delle
stesse), alla stregua del principio posto dalla banca ceca
al punto 78 della lettera di credito, pienamente accettato
dalla Candy, così come per la fornitura alla Mary Bell, ha
indicato come nella comunicazione della Banca italiana(che
pur non risultava coinvolta in detta vicenda) vi era il
chiaro riferimento all’assoggettamento del credito alla
regolamentazione delle “Norme ed Usi Uniformi relativi ai
crediti documentari”, revisione 1993 Pubblicazione n.500
della Camera di Commercio Internazionale, e anche in questo
caso non era stata rispettata la condizione delle dette
Norme, art.28, perché la merce in base ai documenti forniti
non risultava partita da Brugherio, ove la società aveva
sede legale, ma da altra località.

Come affermato nella pronuncia 7388/1997, la disciplina del
credito documentario è regolato” da un complesso normativo
sorto

dalle

prassi

del

commercio

internazionale,

stratificatosi nel tempo, adottato a livello internazionale

da numerose associazioni bancarie e formalizzato in un
10

testo soggetto a periodiche revisioni e denominato “norme
ed usi uniformi relativi ai crediti documentari”.Da
tempo(cfr.sentt. nn.1130 del 1979, 693 del 1982,3992 del
1983,1842 del 1996) questa Corte ha chiarito che le norme e
gli usi uniformi relativi ai crediti documentari non sono

usi giuridici o normativi, ma costituiscono clausole d’uso,
integrative della volontà negoziale dei contraenti, ai
sensi dell’art. 1340 cod. civ., e sono dirette a regolare
in maniera uniforme le operazioni di apertura di credito
documentario; con la conseguenza che la loro
interpretazione, compiuta dal giudice del merito con
motivazione esauriente ed immune da vizi logico-giuridici,
risolvendosi in indagine di fatto, non è censurabile in
sede

di

E, continua la pronuncia 7388/1997, in detta valutazione la

giurisprudenza di questa Corte “ha giustamente escluso
un’applicazione rigida del principio del c.d. “formalismo”
del credito documentario relativamente all’attività di
controllo della corrispondenza dei documenti alle
condizioni del credito stesso svolta dalla banca
“mandataria” osservando come “l’esecuzione del mandato,
ancorché vincolata alle forme, debba trovare una certa
ampiezza di respiro, che si debba tradurre, cioè, in un
accertamento intelligente e non automatico della
corrispondenza formale fra titolo e documenti, da svolgere
sulla base delle conoscenze normali.., secondo il criterio
11

della comune esperienza…” (così sent. n. 3417 del 1953
cit.)”; ed il criterio della “ragionevolezza”, che deve
guidare l’attività di controllo documentale della banca
verso il giudizio finale di conformità o discordanza, ” se,
da un lato, non deve limitarsi ad una verifica meramente

estrinseca e letterale dei documenti con il rischio di
pervenire ad un giudizio di discordanza documentale per
errori immediatamente evidenti e non incidenti sul rispetto
sostanziale delle condizioni del credito – parimenti non
deve, dall’altro, esorbitare in un vero e proprio sindacato
sulla corrispondenza del contenuto degli stessi alle
condizioni

del

credito.

Escluso, dunque, che, in materia, viga un principio di
rigido “formalismo”, può, invece, ribadirsi che il rigoroso
controllo formale di conformità dei documenti alle
condizioni del credito, demandato alla banca mandataria,
deve essere guidato ed illuminato dal criterio della
ragionevolezza, in relazione alle molteplici circostanze
del caso concreto, nel rispetto dei confini prima
individuati.”
Ciò posto, deve rilevarsi che la Corte territoriale ha dato
specificamente conto delle discordanze concrete sia per la
fornitura alla ON OFF(pag.21 della sentenza), che per
quella alla Mary Beh l (pag.22), né è riscontrabile alcuna
carenza o contraddittorietà nella motivazione tra criterio
formale e sostanziale, atteso il chiaro riferimento alla
12

violazione

“netta”

delle

condizioni

del

credito

documentario di cui agli artt.47 e 44 per la fornitura alla
CN OFF, ed alla violazione delle condizioni di cui
all’art.28 delle Norme ed Usi uniformi, per la fornitura
alla Mary Beh.

Si è trattato pertanto, per ambedue le forniture, di
difformità rispetto alle esplicite condizioni del credito
documentario, come argomentatamente ritenuto dalla Corte
del merito.
1.4.- Col quarto mezzo, la ricorrente si duole del vizio di
motivazione per la mancata valutazione dei due documenti
già indicati nel primo motivo, delle condizioni aggiuntive
della lettera di credito sulle discrepancles; sostiene che
la Corte di merito ha desunto dalla mancata conoscenza dei
fatti dei due rappresentanti delle banche, sentiti in
interrogatorio formale, la mancata conoscenza dei fatti da
parte dei testi che non ha escusso, che avrebbero
confermato i fatti così accaduti.
2.4.- Il motivo è inammissibile.
Quanto al mancato esame, in tesi, dei documenti indicati,
si è già detto sopra, nell’esame del primo motivo; quanto
alle condizioni aggiuntive, il relativo rilievo è
inammissibile, non riportando la parte il contenuto delle
stesse, che non risultano neanche indicate come prodotte
nel giudizio di merito, con ciò violandosi gli artt.366 n.6
e 369 n.4.

13

Anche per le prove testimoniali la ricorrente ha omesso di
indicare i capitoli di prova, con ciò non rendendo
possibile a questa Corte la necessaria valutazione sulla
decisività degli stessi ai fini di una diversa decisione.
Come infatti affermato, tra le ultime, nella pronuncia

25927/2015, il ricorrente che denunci, quale vizio di
motivazione, l’insufficiente giustificazione logica
dell’apprezzamento dei fatti della controversia o delle
prove, non può limitarsi prospettare una spiegazione di
tali fatti e delle risultanze istruttorie con una logica
alternativa, pur in possibile o probabile corrispondenza
alla realtà fattuale, poiché è necessario che tale
spiegazione logica alternativa appaia come l’unica
possibile.
1.5.- Col quinto motivo, la società Candy si duole del
vizio di omessa pronuncia “sul motivo di censura della
sentenza di primo grado relativo alla posizione della Banca
Intesa ed all’obbligazione dalla stessa assunta nei
confronti di Candy come confermato dalla lettera dalla
stessa inviata alla ricorrente e prodotta agli atti”.
2.5.- Il motivo è inammissibile.
La ricorrente non indica quale fosse il “motivo di censura”

I

il cui esame sarebbe stato omesso dalla Corte di merito, né
in alcun modo dalla sentenza risulta che vi fosse un’
I

ulteriore censura nel rapporto tra Banca Intesa e Candy.

14

Il motivo è pertanto viziato in radice; ed infatti, come
affermato tra le ultime nella pronuncia 15367/2014,
affinché possa utilmente dedursi in sede di legittimità un
vizio di omessa pronunzia, ai sensi dell’art. 112 c. p. c.,
è necessario, da un lato, che al giudice del merito siano

state rivolte una domanda od un’eccezione autonomamente
apprezzabili, ritualmente ed inequivocabilmente formulate,
per le quali quella pronunzia si sia resa necessaria ed
ineludibile, e, dall’altro, che tali istanze siano
riportate puntualmente, nei loro esatti termini e non
genericamente ovvero per riassunto del loro contenuto, nel
ricorso per cassazione, con l’indicazione specifica,
altresì, dell’atto difensivo e/o del verbale di udienza nei
quali l’una o l’altra erano state proposte, onde consentire
al giudice di verificarne, “in primis”, la ritualità e la
tempestività ed, in secondo luogo, la decisività delle
questioni prospettatevi; ove, quindi, si deduca la
violazione, nel giudizio di merito, del citato art. 112
c.p.c., riconducibile alla prospettazione di un’ipotesi di
“error in procedendo” per il quale la Corte di cassazione è
giudice anche del “fatto processuale”, detto vizio, non
essendo rilevabile d’ufficio, comporta pur sempre che il
potere-dovere del giudice di legittimità di esaminare
direttamente gli atti processuali sia condizionato, a pena
di inammissibilità, all’adempimento da parte del ricorrente
– per il principio di autosufficienza del ricorso per
15

cassazione che non consente, tra l’altro, il rinvio “per
a

relationem” agli atti della fase di merito – dell’onere di
indicarli compiutamente, non essendo legittimato il
suddetto giudice a procedere ad una loro autonoma ricerca,
ma solo ad una verifica degli stessi.

giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la
soccombenza.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso; condanna la ricorrente alle
spese,

liquidate

in

favore

di

ciascuna

delle

controricorrenti, in euro 11.200,00, di cui euro 200,00 per
esborsi; oltre spese forfettarie ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, in data 3 maggio 2016
Il Presidente

3.1.- Conclusivamente, va respinto il ricorso. Le spese del

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