Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11263 del 09/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 09/05/2017, (ud. 08/03/2017, dep.09/05/2017),  n. 11263

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28689/2015 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE ((OMISSIS)),

in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede

dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso

unitamente e disgiuntamente dagli avvocati SEBASTIANO CARUSO,

ELISABETTA LANZETTA e CHERUBINA CIRIELLO, giusta procura a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.L., C.N., G.M.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 649/2014 della CORIE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 29/1/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata dell’8/3/2017 dal Consigliere Dott. CATERINA MAROTTA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

– il Tribunale di Roma accoglieva la domanda di C.E. intesa ad ottenere la condanna dell’I.N.P.S. a pagargli l’indennità integrativa speciale sulla pensione di vecchiaia (cat. PI – pensioni del personale a rapporto d’impiego dell’I.N.P.S. e degli Enti disciolti con la riforma sanitaria – a carico del Fondo speciale I.N.P.S.), che l’Istituto non gli aveva corrisposto ritenendo la stessa incumulabile con analogo trattamento erogato su altra pensione (privilegiata ordinaria – prevista per i dipendenti pubblici colpiti da lesioni o infermità, per causa di servizio – a carico dello Stato). La Corte di appello di Roma, pronunciando sull’impugnazione dell’I.N.P.S. nei confronti degli eredi di C.E., confermava tale decisione;

– per la cassazione della sentenza ricorre l’I.N.P.S. affidandosi ad un motivo;

– C.L., C.N. e G.M. sono rimasti solo intimati;

– la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio non partecipata;

– non sono state depositate memorie;

– il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

– con l’unico motivo l’I.N.P.S. lamenta violazione e falsa applicazione della L. n. 324 del 1959, art. 2, L. n. 324 del 1959, art. 16, comma 3, L. n. 843 del 1978, art. 19 e dell’art. 99, comma 2, del T.U. norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato (D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092) per avere la Corte territoriale affermato che sul trattamento pensionistico di vecchiaia (a carico dell’I.N.P.S.) spetti l’indennità integrativa speciale e ciò anche in presenza del godimento di altra indennità integrativa speciale corrisposta sulla pensione privilegiata (a carico dello Stato);

– la questione all’esame del Collegio è stata affrontata dalle Sezioni unite di questa Corte che, a componimento di un contrasto di giurisprudenza, ha enunciato il seguente principio di diritto: “La L. n. 843 del 1978, art. 19, comma 1, in relazione alla disciplina di adeguamento al costo della vita delle pensioni dell’assicurazione generale obbligatoria fondata sulla corresponsione di quote aggiuntive (cosiddette quote fisse) di importo uguale per tutte le pensioni, di cui alla L. n. 160 del 1975, art. 10, ha escluso, a decorrere dal primo gennaio) 1979, che lo stesso soggetto, se titolare di più pensioni, comprese quelle delle gestioni obbligatorie di previdenza sostitutive, integrative, esclusive o esonerative dell’assicurazione generale, possa fruire su più di una pensione di tali quote aggiuntive, o dell’incremento dell’indennità integrativa speciale, o di ogni altro analogo trattamento collegato con il costo della vita. Ne consegue l’applicazione di tale regola anche nel caso di titolarità di una pensione dell’assicurazione generale obbligatoria e di una pensione dello Stato e, in tal caso, al pensionato, come precisa del citato art. 19, comma 2, continua a corrispondersi l’indennità integrativa speciale inerente alla pensione statale e non spettano, invece, le quote aggiuntive sulla pensione dell’assicurazione generale obbligatoria corrisposta dall’I.N.P.S. (Cass., SU, n. 25616/2008; per successive conformi, v., fra le altre, Cass. nn. 13783/2010, 28628/2013, 20169/2015, 17419/2016);

– la citata pronuncia ha rilevato che sia il tenore letterale dell’art. 19, compresa la specifica formulazione del comma 2, sia la complessiva finalità del disposto normativo, avvalorano l’interpretazione secondo cui anche nell’ipotesi specifica di concorso di pensione dell’AGO e di pensione dello Stato la legge esclude che il medesimo soggetto possa fruire su più di una pensione della quota diretta a compensare l’incremento del costo della vita. Deve, altresì, sottolinearsi che dell’art. 19, comma 2, è chiaro nel prescrivere che, in tale ipotesi, deve essere corrisposta l’indennità integrativa speciale sulla pensione statale e rimane esclusa invece l’erogazione delle quote aggiuntive sulla pensione I.N.P.S.;

– è di tutta evidenza che di tale principio debba farsi applicazione nel caso in esame di concorso di pensione a carico del Fondo Speciale I.N.P.S. attraverso la cui gestione è esercitata l’assicurazione generale obbligatoria;

– ricorre con ogni evidenza il presupposto dell’art. 375 c.p.c., n. 5, per la definizione camerale del processo;

– in conclusione la proposta va condivisa e il ricorso va accolto; la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa con il rigetto dell’originaria domanda;

– sussistono giusti motivi per compensare le spese dell’intero processo avuto riguardo, da una parte, ai pregressi contrasti giurisprudenziali sulla questione trattata ed al consolidarsi della tesi qui accolta solo con la decisione delle Sezioni Unite e, dall’altra, al differente esito dei giudizi di merito rispetto) al presente di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originaria; compensa tra le parti le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, il 8 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2017

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