Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11262 del 11/06/2020

Cassazione civile sez. I, 11/06/2020, (ud. 29/01/2020, dep. 11/06/2020), n.11262

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3730/2015 proposto da:

Metalmeccanica Fracasso S.p.a. in Liquidazione e Concordato

Preventivo con cessione dei beni, in persona del liquidatore pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Nemorense n. 15,

presso lo studio dell’avvocato Angelo Riccio che la rappresenta e

difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Sasa Internationai S.r.l., Sasa S.r.l., in persona dei legali

rappresentanti p.t.;

– intimate –

avverso la sentenza n. 4476/2013 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 06/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

29/01/2020 dal Cons. Dott. LAURA SCALIA.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Metalmeccanica Fracasso S.p.A. ricorre in cassazione avverso la sentenza n. 4476 del 2013 con cui la Corte di appello di Milano ha rigettato: a) in sede rescindente, la domanda di nullità del lodo arbitrale rituale che, sottoscritto dalla ricorrente con Sasa S.r.l., costituita con la prima in Ati giusta contratto rep. n. (OMISSIS) per l’aggiudicazione della gara relativa ai lavori di adeguamento della segnaletica stradale verticale dell’Autostrada (OMISSIS); b) in fase rescissoria, nel merito, le domande, le eccezioni e istanze istruttore formulate dalla prima in sede di procedimento arbitrale introdotto in dipendenza dell’esecuzione dei lavori del contratto di appalto conferito dalla società per azioni Serravalle per l’autostrada (OMISSIS) per l’importo netto di Euro 3.174.568,30.

2. Gli arbitri designati avevano declinato la propria competenza quanto alle domande preposte, che pur traevano titolo diretto, o per compensazione, dal contratto di associazione di imprese, perchè:

a) nel corso di precedenti giudizi introdotti, anche con soggetti terzi fornitori, dinanzi al giudice ordinario ovverosia il Tribunale di Torino ed il Tribunale di Forlì erano stati fatti valere diritti astrattamente ricompresi nel compromesso (adempimento del contratto di a.t.i.), in tal modo restando integrata la clausola di incompetenza che attribuisce facoltà alle parti di escludere la competenza arbitrale su domande di garanzia o connesse a quelle già proposte in giudizi pendenti a norma del codice di procedura civile (art. 17, comma 1 e ottavo capoverso, contratto di a.t.i.);

b) i diritti azionati erano estranei al contratto di associazione di imprese per essere ricompresi, nella specie, nel contratto aperto di fornitura intercorso con ditte terze (art. 817 c.p.c., comma 3).

La Corte di merito confermava il lodo impugnato apprezzando l’erroneità e l’insufficienza della difesa articolata dall’appellante per non avere questa nè colto la ratio decidendi della decisione arbitrale di declinatoria di competenza – e quindi per non aver denunciato l’erroneità della interpretazione della volontà delle parti espressa nella clausola in deroga in cui sarebbero incorsi gli arbitri – con indicazione dei canoni violati in conformità al consolidato orientamento di legittimità, e per avere, ancora erroneamente, richiamato l’applicabilità degli artt. 817 bis e 819 ter c.p.c., a sostegno.

3. Avverso l’indicata sentenza la ricorrente articola due motivi. Sasa International S.r.l., intimata, non ha articolato difese.

4. Metalmeccanica Fracasso S.p.A. con il primo motivo fa valere la violazione dell’art. 112 c.p.c., art. 132 c.p.c., n. 4, art. 829 c.p.c., comma 1, n. 10 e n. 12, artt. 817 bis, 819 ter c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 e dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Il collegio arbitrale non avrebbe potuto, in ragione del tenore letterale della clausola compromissoria, declinare la propria competenza dato che l’attrice, Metalmeccanica Fracasso, aveva promosso il giudizio arbitrale optando per siffatta competenza e le norme invocate dal ricorrente avrebbero imposto agli arbitri di decidere la controversia nel merito. Alcune domande ed eccezioni proposte da Metalmeccanica Fracasso non sarebbero state in modo assoluto dipendenti dalla sorte di quelle sollevate davanti al giudice ordinario ed avrebbero dovuto essere decise ai sensi dell’art. 817-bis c.p.c., unitamente alle questioni direttamente pertinenti ed oggetto della clausola compromissoria.

5. Con il secondo motivo la ricorrente deduce il vizio di motivazione per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio quanto ai motivi oggetto di impugnazione del lodo in ragione dei contenuti della clausola arbitrale ed in ragione dell’operatività della clausola compromissoria.

6. In via preliminare, osserva il Collegio che Metalmeccanica Fracassi ha notificato il ricorso per cassazione in data 19.01.2015 (data dell’inoltro per la notifica ovvero dies a quo da valere per il decorso del termine di impugnazione per il proponente) e tanto a fronte di sentenza della Corte di appello di Milano, non notificata, pubblicata il 6.6.2013.

7. In applicazione dell’art. 327 c.p.c., comma 1, come novellato dalla L. n. 69 del 2009, art. 46, comma 17, applicabile a decorrere dal 4.7.2009, come previsto dall’art. 58, comma 1, L. cit., il ricorso va dichiarato inammissibile per tardività per essere stato proposto oltre il termine di decadenza di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza impugnata.

Nulla sulle spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 29 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2020

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