Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11261 del 09/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 09/05/2017, (ud. 08/03/2017, dep.09/05/2017),  n. 11261

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15770/2015 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, ((OMISSIS)),

in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale

procuratore speciale della SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI

I.N.P.S. (S.C.C.I.) S.P.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIA

CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto

medesimo, rappresentato e difeso unitamente e disgiuntamente dagli

avvocati ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE e CARLA

D’ALOISIO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.R., elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE VATICANO 48,

presso lo studio dell’avvocato STEFANO MARIELLA, rappresentato e

difeso dall’avvocato ANTONIO SERIO giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

e contro

EQUITALIA SUD S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 3086/2014 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 10/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata dell’8/3/2017 dal Consigliere Dott. CATERINA MAROTTA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

– con l’indicata sentenza, la Corte di appello di Lecce accoglieva l’impugnazione proposta da C.R. e dichiarava che nulla era dovuto dal predetto all’I.N.P.S. in relazione alle cartelle esattoriali opposte nonchè in relazione al verbale ispettivo oggetto di domanda di accertamento negativo. Riteneva la Corte territoriale che tanto nel giudizio di opposizione quanto nelle azioni di accertamento negativo era l’I.N.P.S. ad assumere la posizione sostanziale di attore rispetto al diritto controverso, con quel che ne consegue anche per l’onere della prova; nella specie, tale onere non era stato adempiuto risultando la pretesa contributiva fondata sulle sole dichiarazioni del lavoratore C.L. (peraltro, stante la sua incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c., utilizzabili solo al pari di quelle rese in sede di libero interrogatorio ex art. 421 c.p.c.);

– per la cassazione di tale decisione ricorre l’I.N.P.S., in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.p.A., affidando l’impugnazione ad unico motivo;

– C.R. resiste con controricorso;

– la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata;

– non sono state depositate memorie;

– il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

– con l’unico motivo l’Istituto ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n. 407 del 1990, art. 8, comma 9 e dell’art. 115 c.p.c., per avere la Corte territoriale mancato di considerare, nella complessiva valutazione delle prove, che, avendo formato oggetto della verifica ispettiva e della conseguente intimazione di pagamento, l’indebita fruizione da parte del C. degli sgravi contributivi in relazione all’assunzione del lavoratore C.L. (sul presupposto dell’esistenza di uno stato di disoccupazione di almeno 24 mesi), gravava sul datore di lavoro (e non sull’I.N.P.S.) l’onere di provare le condizioni legittimanti la fruizione degli sgravi;

– il motivo è manifestamente fondato;

– questa Corte Suprema ha già avuto modo di affermare reiteratamente il principio (cui deve darsi continuità) secondo il quale grava sul datore di lavoro l’onere di provare le c.d. circostanze eccettuative cioè le circostanze in base alle quali si ricadrebbe nell’ambito di una deroga rispetto all’onere contributivo ordinariamente previsto. Così grava sull’impresa, che invochi il diritto al riconoscimento di benefici (come gli sgravi etc.), la prova dell’inesistenza dei fatti negativi e il relativo onere può essere soddisfatto con la dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario ovvero mediante presunzioni da cui possa desumersi il fatto negativo (vedi: Cass. 1 ottobre 2015, n. 19639; Cass. 16 aprile 2015, n. 7781; Cass. 22 ottobre 2014, n. 22381; Cass. 7 agosto 2012, n. 14205; Cass. 3 maggio 2012, n. 6671; Cass. 26 ottobre 2010, n. 21898; Cass. 15 dicembre 2008, n. 29324);

– pertanto doveva essere il C. ad offrire la prova della sussistenza dei requisiti per beneficiare dell’agevolazione contributiva di cui alla L. n. 407 del 1990, art. 8, comma 9 (e cioè l’essere stato il lavoratore in relazione al quale vi era stata la fruizione degli sgravi contributivi “disoccupato da almeno ventiquattro mesi”);

– la Corte salentina ha erroneamente ritenuto) che avrebbe dovuto essere l’I.N.P.S. a fornire la prova della legittimità del recupero contributivo (melius della riconduzione all’ordinario dell’onere contributivo);

– ricorre con ogni evidenza il presupposto dell’art. 375 c.p.c., n. 5, per la definizione camerale del processo;

– in conclusione la proposta va condivisa e il ricorso va accolto; la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di appello di Lecce che, in diversa composizione, procederà ad un nuovo esame, attenendosi ai principi sopra illustrati, e provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte di appello di Lecce in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 8 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2017

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