Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11260 del 11/06/2020

Cassazione civile sez. I, 11/06/2020, (ud. 29/01/2020, dep. 11/06/2020), n.11260

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – rel. Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1438/2015 proposto da:

L.L., titolare dell’omonima impresa, elettivamente

domiciliato in Roma V. Pozzuoli 7, presso lo studio dell’avvocato

Antonio Corvasce e rappresentato e difeso dall’avvocato Pasquale

Nasca, in forza di procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Arca Capitanata, Agenzia Regionale per la Casa e l’Abitare, già

IACP-Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma Via S. Tommaso d’Aquino 116,

presso lo studio dell’avvocato Antonio Iannella e rappresentato e

difeso dall’avvocato Nicola Lasalvia, in forza di procura speciale a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1512/2013 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 15/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

29/01/2020 dal Consigliere Dott. UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE

SCOTTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con atto di citazione notificato il 29/5/1998 L.L., titolare dell’omonima impresa edile, convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Foggia l’Istituto Autonomo per le Case Popolari (di seguito: IACP) della Provincia di (OMISSIS), sostenendo che l’Ente non avesse adempiuto esattamente ai pagamenti a lui dovuti in forza del contratto di appalto per lavori di ordinaria manutenzione delle case popolari stipulato il 15/12/1996, e chiedendone la condanna al pagamento in suo favore della somma di Lire 160.429,259, oltre rivalutazione e interessi.

Si costituì in giudizio lo IACP di (OMISSIS), eccependo preliminarmente l’improcedibilità della domanda, rilevando che nulla era dovuto all’attore che aveva concordato la contabilizzazione dei lavori, senza proporre eccezioni o riserve, e proponendo a sua volta domanda riconvenzionale per ottenere il pagamento dal L. della somma di Lire 174.500.000, a titolo di penale per i ritardi incorsi nel completamento dei lavori affidatigli.

Il Tribunale di Foggia, respinta l’eccezione preliminare proposta dallo IACP con una prima sentenza non definitiva ed istruita la causa con consulenza tecnica, con sentenza definitiva del 18/1/2006 accolse parzialmente la domanda principale dell’attore, condannando lo IACP al pagamento in suo favore di Euro 159,56 e rigettando le altre domande dell’attore, come pure la domanda riconvenzionale dell’Istituto, a spese compensate.

2. Avverso la predetta sentenza di primo grado propose appello L.L., a cui resistette l’appellato IACP, proponendo altresì appello incidentale.

La Corte di appello di Bari con sentenza del 15/11/2013 ha respinto entrambi i gravami, a spese compensate.

3. Avverso la citata sentenza del 15/11/2013, non notificata, con atto notificato il 31/12/2014 ha proposto ricorso per cassazione L.L., svolgendo unico motivo.

Con atto notificato il 2/2/2015 ha proposto controricorso l’ARCA Capitanata, Agenzia Regionale per la Casa e l’Abitare, già IACP per la Provincia di Foggia, chiedendo la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto dell’avversaria impugnazione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 5, il ricorrente denuncia omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti.

1.1. Il ricorrente osserva che la Corte territoriale aveva omesso di considerare la circostanza che l’impresa appaltatrice aveva preteso il pagamento degli interessi per ritardato pagamento.

A tal proposito, diversamente da quanto sostenuto dalla Corte di appello, vertendosi in tema di somme riconosciute come dovute dall’amministrazione appaltante, che dovevano essere pagate nei termini contrattuali, ai sensi dell’art. 10, comma 2, del contratto, non potevano essere formulate riserve. Non si trattava di omessa formulazione delle riserve ma piuttosto della loro idoneità (verbale 14/6/1996; nota L. 4/2/1997; monitorie legali del 20/12/1997 e 17/4/1997).

1.2. La censura è inammissibile.

Il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, risultante dalle modifiche apportate dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito, con modificazioni, in L. 7 agosto 2012, n. 134, in tema di ricorso per vizio motivazionale deve essere interpretato, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, nel senso della riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione; secondo la nuova formula, è denunciabile in Cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Sez. un., 07/04/2014, n. 8053; Sez. un., 22/09/2014, n. 19881; Sez. un., 22/06/2017, n. 15486).

Inoltre, secondo le Sezioni Unite, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.

Il ricorrente non deduce alcun fatto storico decisivo il cui esame sia stato omesso dalla Corte territoriale, ma sembra piuttosto lamentare una erronea interpretazione della propria domanda.

1.3. In ogni caso, il ricorrente trascura totalmente, con la conseguente carenza di pertinenza alla ratio decidendi e specificità della censura, le considerazioni espresse alle pagine 4 e 5 dell’impugnata sentenza, laddove la Corte barese ha dichiarato nuove e perciò inammissibili le domande tutte avanzate dall’appellante L. diverse da quella con cui in primo grado aveva richiesto il pagamento della somma di Lire 160.429.259 oltre rivalutazione e interessi; in particolare sono state ritenute tardive e inammissibili le domande dirette al pagamento della somma di Euro 8.476.920 per interessi relativi al ritardo nel pagamento di 136 lavori su 158, della somma di Lire 21.004.420 e degli interessi D.P.R. n. 1063 del 1962, ex artt. 35 e 36.

1.4. Ulteriore fatto decisivo al cui proposito la Corte di appello sarebbe incorsa in omesso esame attiene all’idoneità delle riserve iscritte dall’impresa.

A tal proposito il ricorrente si riferisce a vari documenti prodotti (verbale 14/6/1996; nota L. 4/2/1997; monitorie legali del 20/12/1997 e 17/4/1997).

Il motivo è del tutto generico e non autosufficiente, poichè il ricorrente non dà conto del contenuto specifico degli atti la cui efficacia sarebbe stata trascurata e tantomeno del loro rapporto temporale ed oggettivo rispetto alle singole contabilizzazioni formulate dalla stazione appaltante, non mettendo così la Corte in grado di apprezzare rilevanza a decisività delle sue deduzioni critiche.

1.5. Pure in ordine al difetto di prova dei lavori eseguiti, secondo la ricorrente, la Corte barese sarebbe incorsa in omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, perchè l’impresa aveva eseguito le opere ordinate dal direttore dei lavori e collaudate e approvate, senza alcuna contestazione, mentre in sede di pagamento i tecnici dello IACP avevano operato immotivati tagli alla contabilità; il consulente designato non aveva risposto al quesito e la Corte di appello si era adagiata sulla valutazione negativa del consulente, incorrendo così in vizio di omesso esame.

1.6. La censura è del tutto generica, ignora la ratio decidendi basata sulla mancata iscrizione di rituali riserve all’atto della contabilizzazione in contraddittorio dei lavori eseguiti e comunque si riferisce a un fatto storico che la Corte di appello non ha affatto omesso di esaminare.

2. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte:

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore del controricorrente, liquidate nella somma di Euro 5.000,00 per compensi, Euro 200,00 per esposti, 15% rimborso spese generali, oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 29 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2020

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