Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11260 del 09/05/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 09/05/2017, (ud. 08/03/2017, dep.09/05/2017),  n. 11260

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12630/2015 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, ((OMISSIS)),

in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede

dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso

unitamente e disgiuntamente dagli avvocati ANTONELLA PATTERI, LUIGI

CALIULO e SERGIO PREDEN, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

A.G. e C.R., elettivamente domiciliati in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati

e difesi dall’avvocato FABIO BORILE, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 565/2014 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 4/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata dell’8/3/2017 dal Consigliere Dott. CATERINA MAROTTA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

– con l’indicata sentenza, la Corte di appello di Venezia rigettava l’appello proposto dall’I.N.P.S. contro la decisione di primo grado che, in accoglimento della domanda, aveva condannato l’Istituto al pagamento, in favore di A.G. e C.R., della pensione di anzianità, sul presupposto della totalizzazione di contributi settimanali corrispondenti ad oltre quarant’anni lavorativi, comprensivi, ex D.Lgs. n. 42 del 2006, del periodo contributivo accreditato nel soppresso Fondo previdenziale e assistenziale degli Spedizionieri doganali;

– avverso tale sentenza l’I.N.P.S. propone ricorso per cassazione, fondato su due motivi, cui resistono, con controricorso, A.G. e C.R.;

– la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata;

– non sono state depositate memorie;

– il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

– con il primo motivo, l’I.N.P.S. censura la sentenza, per violazione e falsa applicazione della L. 16 luglio 1997, n. 230, artt. 2 e 3, del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 42, artt. 1, 4 e 7: assume che erroneamente è stato riconosciuto il diritto degli appellati alla pensione di anzianità sulla scorta della complessiva contribuzione (totalizzazione) versata in parte presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti, in parte presso il Fondo di previdenza ed assistenza degli spedizionieri doganali, in parte presso la gestione separata ex L. n. 335 del 1995. Rileva in particolare che tale totalizzazione non può operare con riguardo ai contributi versati presso il Fondo degli spedizionieri doganali in quanto, considerata la data di decorrenza della pensione (dicembre 2009) tale gestione non integrava una forma esonerativi o sostitutiva dell’AGO (attitudine attribuita solo con le modifiche apportate al D.Lgs. n. 42 del 2006, art. 1, dal D.P.R. n. 157 del 2013, art. 2, comma 2);

– con il secondo motivo l’I.N.P.S. denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n. 243 del 2004, art. 1 e della L. n. 247 del 2007, art. 1, comma 5: rileva la contrarietà del riconoscimento della pensione di anzianità dal dicembre 2009 con le norme con cui sono state disciplinate le finestre di accesso per i soggetti che maturano il diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità (prevedendosi un decorrenza diversa da quella del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa e cioè una decorrenza differita alla prima finestra utile);

– il primo motivo è manifestamente infondato alla luce della giurisprudenza di questa Corte (da ultimo, Cass. n. 20734/2015, n. 22359/2015, Cass. n. 22826/2015, Cass. n. 11065/2016, la cui motivazione si richiama integralmente) secondo la quale: già in base a quanto previsto dal testo originario del D.Lgs. n. 42 del 2006, art. 1, il soppresso Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali doveva ritenersi ricompreso fra le forme assicurative obbligatorie l’iscrizione alle quali comportava la facoltà di ottenere la totalizzazione dei contributi al fine del conseguimento di un’unica pensione; la disposizione di cui al D.P.R. n. 157 del 2013, art. 2, comma 2, non ha portata innovativa, ma, piuttosto, funzione esplicativa e confermativa della ricomprensione anche del soppresso Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali fra le forme assicurative obbligatorie in relazione alle quali il D.Lgs. n. 42 del 2006, art. 1, consente il ricorso al cumulo dei periodi assicurativi, tenuto conto che nessuna modifica è stata introdotta medio tempore alla disciplina di cui alla L. n. 230 del 1997;

– il secondo motivo è manifestamente infondato;

– si evince dal ricorso per cassazione (v. pag. 20) e dalla sentenza impugnata (pag. 3) che, nelle conclusioni di cui all’atto di appello, l’I.N.P.S., in via subordinata, aveva chiesto “dichiararsi il diritto dei ricorrenti alla pensione di anzianità con decorrenza dalla prima finestra utile secondo la legge in relazione alla domanda del novembre 2009, con analoga decorrenza degli accessori”;

– la Corte di appello ha rigettato in loto l’impugnazione tuttavia in motivazione, dopo aver confermato il diritto al trattamento pensionistico a far data dal 1 dicembre 2009, ha precisato che “in virtù della normativa sulle c.d. finestre di accesso di cui alla L. n. 247 del 2007, richiamata dall’I.N.P.S. in via subordinata (e non oggetto di replica da parte degli appellati) si verifica uno slittamento nella corresponsione alla prima finestra utile”;

– in verità, il D.Lgs. n. 42 del 2006, art. 5, comma 3 (Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi) – decreto sul quale la L. n. 247 del 2007, è intervenuta (cfr. art. 76 lett. a) solo limitatamente alla previsione di cui all’art. 1, comma 1, a sua volta successivamente modificato del D.L. n. 201 del 2011, art. 24, comma 19 e quindi del D.P.R. n. 157 del 2013, art. 2, comma 2) – nel testo ratione temporis vigente prevedeva che: “I trattamenti pensionistici derivanti dalla totalizzazione decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione in regime di totalizzazione”;

– il D.L. n. 78 del 2010, art. 12 (commi da 1 a 6), convertito con modificazioni nella L. n. 122 del 2010, ha introdotto, dal 1 gennaio 2011, una nuova disciplina in materia di decorrenza della pensione di vecchiaia e dei trattamenti di anzianità rispetto alle disposizioni previste dalla L. n. 243 del 2004 e L. n. 247 del 2007, lasciando peraltro impregiudicati i requisiti di accesso ai predetti trattamenti pensionistici;

– le modifiche, con la medesima entrata in vigore, hanno riguardato anche i trattamenti pensionistici derivanti dalla totalizzazione;

– infatti, con il D.L. n. 78 del 2010, art. 12, comma 3, come modificato dalla Legge di Conversione n. 122 del 2010, l’indicata disposizione di cui del D.Lgs. n. 42 del 2006, art. 5, comma 3 è stata così sostituita: “Ai trattamenti pensionistici derivanti dalla totalizzazione si applicano le medesime decorrenze previste per i trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi iscritti all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. In caso di pensione ai superstiti la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di decesso del dante causa. In caso di pensione di inabilità la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione in regime di totalizzazione”. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti di accesso al pensionamento, a seguito di totalizzazione, a decorrere dal 1 gennaio 2011″;

– trattandosi, nella specie di un trattamento riconosciuto in relazione alla domanda del novembre del 2009, occorreva far riferimento, ai fini della decorrenza, alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 42 del 2006, art. 5, comma 3, prima delle modifiche di cui al D.L. n. 78 del 2010 (decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione in regime di totalizzazione);

– la sentenza impugnata è pervenuta ad un esito (rigetto di tutte le doglianze dell’I.N.P.S., e così anche di quella avanzata in via subordinata) conforme a diritto, su una base argomentativa errata e che, non richiedendosi di nuovi accertamenti in fatto, può essere corretta (con l’applicazione della disciplina legale che regola la fattispecie, alla stregua della riconosciuta decorrenza del trattamento pensionistico) ex art. 384 c.p.c., u.c. (cfr. Cass. n. 23989/2014 e n. 16157/2016);

– ricorre con ogni evidenza il presupposto dell’art. 375 c.p.c., n. 5, per la definizione camerale del processo;

– in conclusione la proposta va condivisa e il ricorso va rigettato;

– la regolamentazione delle spese segue la soccombenza;

– va dato atto dell’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna l’I.N.P.S. al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge e rimborso forfetario in misura del 15% da corrispondersi all’avv. Fabio Borile, anticipatario.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 8 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA