Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1126 del 21/01/2021

Cassazione civile sez. VI, 21/01/2021, (ud. 10/12/2020, dep. 21/01/2021), n.1126

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Presidente –

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 11865/2019 R.G. proposto da:

C.G., rappresentato e difeso dall’Avv. Giacomo

Siniscalchi;

– ricorrente –

contro

UnipolSai Assicurazioni S.p.a., rappresentata e difesa dall’Avv.

Danila Visciani;

– controricorrente –

e nei confronti di:

A.P.;

– intimato –

avverso la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore, n. 1501/2018,

depositata il 3 ottobre 2018;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 dicembre

2020 dal Consigliere Emilio Iannello.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

1. Il Tribunale di Nocera Inferiore ha confermato, sia pure con diversa motivazione, la sentenza di primo grado con la quale il Giudice di pace di Sarno aveva rigettato la domanda risarcitoria proposta da C.G. nei confronti della Milano Assicurazioni S.p.A. e di A.P. per i danni subiti alla propria autovettura in conseguenza di sinistro stradale.

Pur dando atto dell’esistenza di un danno al veicolo e della sua causazione per fatto dell’ A., ha ritenuto tuttavia insufficiente a dimostrare l’entità del danno il solo preventivo di spesa prodotto dall’attore/appellante, essendo stata l’automobile rottamata e mancando di elementi di riscontro.

2. Avverso tale sentenza il C. propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, cui resiste UnipolSai Assicurazioni S.p.a., depositando controricorso.

L’altro intimato non ha svolto difese.

3. Essendo state ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Va preliminarmente rilevata la tardività della memoria del ricorrente, la quale dunque non può essere presa in esame, in quanto depositata in cancelleria in data odierna, ben al di là dunque del termine di cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza.

2. Con il primo motivo il ricorrente denuncia “omessa o errata valutazione delle prove, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.”.

Lamenta la mancata considerazione, da parte del giudice a quo, della prova testimoniale nonchè delle foto ritraenti il danno all’autovettura.

Rileva che il preventivo di riparazione “si riferisce a riparazioni analiticamente descritte inerenti alla parte latero-posteriore sinistra dell’autovettura, coerentemente a quanto dichiarato dal teste e in corrispondenza ai danni evincibili dalle riproduzioni fotografiche”.

2. Con il secondo motivo denuncia, “in via gradata”, “errore di percezione, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per errore in procedendo e violazione dell’art. 115 c.p.c.”.

Lamenta che “il Giudice di secondo grado, nell’esaminare le prove offerte dall’attore, è incorso in un evidente errore di percezione, quale errore che cade sulla ricognizione del contenuto oggettivo della prova”: ciò per avere “erroneamente ritenuto che l’attore avesse offerto quale prova unicamente il preventivo di riparazione, senza considerare le ulteriori prove offerte (prova testimoniale, foto dei danni)”.

3. Con il terzo motivo il C. deduce “omessa ammissione della c.t.u., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per nullità processuale per violazione del diritto di difesa, violazione dell’art. 132 disp. att. c.p.c., comma 2, n. 4 e art. 118 disp. att. c.p.c., comma 1, manifesta illogicità della motivazione” (così, testualmente, nell’intestazione).

Lamenta, in sintesi, che, contraddittoriamente, il giudice a quo ha, da un lato, immotivatamente, disatteso l’istanza di ammissione della c.t.u., dall’altro, ritenuto la domanda non provata.

4. Con il quarto motivo il ricorrente, in subordine, denuncia “omessa ammissione della c.t.u., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per omesso esame di uno specifico fatto storico, decisivo controverso, ovvero per motivazione apparente o perplessa” (questa l’intestazione).

Afferma che “il rigetto dell’istanza di ammissione della c.t.u. costituisce un omesso esame di uno specifico fatto storico, decisivo e controverso, e, in ogni caso è fondato su motivazione apparente o perplessa, tanto da essere stata preclusa all’attore la possibilità di assolvere l’onere probatorio su esso gravante”.

Rileva che “se è vero che la consulenza tecnica non costituisce una prova, ma un mezzo istruttorio rimesso al potere discrezionale del giudice, cionondimeno è pacifico che il giudice “è tenuto a motivare adeguatamente il rigetto dell’istanza di ammissione proveniente da una delle parti, dimostrando di poter risolvere, sulla base di corretti criteri, i problemi tecnici connessi alla valutazione degli elementi rilevanti ai fini della decisione, senza potersi limitare a disattendere l’istanza sul presupposto della mancata prova dei fatti che la consulenza avrebbe potuto accertare””.

5. I quattro motivi, congiuntamente esaminabili, per la loro intima connessione, sono inammissibili.

5.1. Ciò, anzitutto, per la palese inosservanza dell’onere – previsto a pena di inammissibilità dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, – di specifica indicazione degli atti o documenti su cui il ricorso si fonda: è ripetuto il riferimento a prove, testimoniali o documentali, accompagnata bensì da una sommaria descrizione del contenuto ma non anche dalla pure necessaria indicazione della sede processuale in cui detti risultino prodotti o acquisiti e siano dunque presenti nel fascicolo processuale; è invece, come noto, necessario che si provveda anche alla relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta alla Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l’esame (v. Cass., 16/3/2012, n. 4220), con precisazione (anche) dell’esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, rispettivamente acquisito o prodotto in sede di giudizio di legittimità (v. Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239; Cass., 6/11/2012, n. 19157), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr., da ultimo, Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701).

5.2. Appare comunque evidente che le censure invocano in sostanza una diversa lettura delle risultanze istruttorie, muovendo all’impugnata sentenza censure del tutto irricevibili, volta che la valutazione delle prove, al pari della scelta di quelle – fra esse -ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, postula un apprezzamento di fatto riservato in via esclusiva al giudice di merito.

In particolare, il vizio di motivazione viene dedotto in modo difforme da quanto disposto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel testo applicabile ratione temporis, e cioè quale omesso esame di fatto decisivo e controverso.

E’ evidente, infatti, che la doglianza si volge a considerare non già l’omissione rilevante ai fini dell’art. 360, n. 5 cit., bensì la congruità del complessivo risultato della valutazione operata nella sentenza impugnata con riguardo all’intero materiale probatorio, che, viceversa, il giudice a quo risulta aver elaborato in modo completo ed esauriente, sulla scorta di un discorso giustificativo dotato di adeguata coerenza logica e linearità argomentativa, senza incorrere in alcuno dei gravi vizi d’indole logico-giuridica unicamente rilevanti in questa sede.

Mette conto in tal senso rimarcare che, in realtà, la sentenza impugnata – come può del resto ricavarsi anche dalla sintesi che ne è stata fatta nella parte narrativa della presente ordinanza – non nega affatto l’effettiva causazione di un danno alla vettura (donde l’irrilevanza delle doglianze di mancato esame della prova testimoniale che dell’esistenza di tale danno dava conferma), ma ben diversamente ritiene inidoneo il preventivo di spesa a fornire prova della sua entità.

5.3. Palesemente fuori segno è in proposito il riferimento, in rubrica, agli artt. 115 e 116 c.p.c..

Varrà rammentare al riguardo che, come già più volte chiarito da questa Corte, “per dedurre la violazione del paradigma dell’art. 115 è necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, il che significa che per realizzare la violazione deve avere giudicato o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (fermo restando il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio, previsti dallo stesso art. 115 c.p.c.), mentre detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell’art. 116 c.p.c., che non a caso è rubricato alla “valutazione delle prove”” (Cass. Sez. U. 05/08/2016, n. 16598; Cass. 10/06/2016, n. 11892; Cass. 20/10/2016, n. 21238).

Allo stesso modo, sotto il profilo della pure dedotta violazione dell’art. 116 c.p.c., è appena il caso di rilevare che, in tema di ricorso per cassazione, la violazione di detta norma (la quale sancisce il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale) è idonea ad integrare il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, non certo secondo la prospettazione evocata in ricorso (la quale si risolve, come detto, nella proposta di una diversa lettura delle risultanze istruttorie), ma solo quando il giudice di merito disattenda tale principio in assenza di una deroga normativa mente prevista, ovvero, all’opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime (Cass. Sez. U. 05/08/2016, n. 16598; Cass. 10/06/2016, n. 11892).

5.4. Quanto alla mancata ammissione di c.t.u., occorre rilevare che la decisione di ricorrere o meno ad una consulenza tecnica d’ufficio costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice di merito, il quale è sindacabile, nel giudizio di legittimità, solo sul piano della ricognizione del fatto e, dunque, per vizio di motivazione.

Tale vizio è, però, oggi deducibile:

a) nei ristretti limiti di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ossia – come detto – per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione, ove per fatto deve intendersi un “fatto storico”, vale a dire un accadimento fenomenico esterno alla dinamica del processo, del quale sia indicato il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (tra le molte, Cass. Sez. U. n. 8053 del 2014);

b) oppure ove si sia in presenza di un’anomalia motivazionale talmente grave da tramutarsi in violazione di legge costituzionalmente rilevante (art. 111 Cost. e art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4), in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass. Sez. U. n. 8053 del 2014 e la conforme giurisprudenza successiva).

Nel caso di specie tuttavia nessuna di tali ipotesi è configurabile.

Come sopra si è detto non viene indicato, nei termini e nei modi normativamente richiesti, un fatto storico il cui esame sia stato omesso dal giudice.

E’ poi certamente innegabile che la motivazione risponda al “minimo costituzionale” richiesto dalla funzione ad essa assegnata dall’ordinamento.

In particolare una implicita ma chiara e del tutto plausibile ragione del mancato ricorso all’ausilio di un c.t.u. per la determinazione del danno è certamente desumibile dal rilievo che il mezzo era stato rottamato.

Nè potrebbe obiettarsi che una valutazione tecnica poteva comunque compiersi sulla base delle foto evocate in ricorso, atteso che:

– il riferimento all’esistenza in atti di immagini fotografiche del veicolo e del danno da esso subito è del tutto assente in sentenza, di guisa che la sua motivazione rimane comunque coerente e insindacabile sotto il profilo in questione (si rammenti che, come detto, l’anomalia motivazionale idonea a risolversi in violazione dell’obbligo di cui all’art. 111 Cost. e art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, deve risultare dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali);

– il riferimento, in ricorso, all’esistenza di immagini fotografiche del danno è, comunque, come detto, inosservante dell’onere di specifica indicazione di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6.

6. Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese processuali liquidate come da dispositivo.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalls L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, art. 1-bis.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.400 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis, stesso art. 13.

Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2021

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