Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1126 del 21/01/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1126 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: COSENTINO ANTONELLO

ORDINANZA
sul ricorso 21106-2011 proposto da:
EQUITALIA SUD SPA 11210661002,- società incorporante Equitalia
Polis Spa, in persona del Responsabile della Direzione legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
CLAUDIO MONTEVERDI 16, presso lo studio dell’avvocato
AMORETTI PATRIZIA, rappresentata e difesa dall’avvocato MANSI
FRANCESCO PAOLO giusta procura in calce al ricorso;
-.11.011Ten te-

contro
NAPOLITANO UBALDO UMBERTO, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA G. PALUMBO, 26, presso la società E.P. S.P.A.,
rappresentato e difeso dall’avvocato GAETA GIULIO (quale socio
della società “Studio Legale Tributario e Societario avvocato Gaeta
s.t.p.”), giusta procura speciale a margine del controricorso;

8340
À3

Data pubblicazione: 21/01/2014

- controlicorrente –

avverso la sentenza n. 42/44/2011 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di NAPOLI del 27/01/2011,
depositata il 28/01/2011;

23/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLO
COSENTINO;
è presente il P.G. in persona del Dott. RAFFAELE CENICCOLA.
rilevato che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la relazione di seguito integralmente trascritta:
<< Equitalia Sud spa ricorre contro il sig. Ubaldo Umberto Napolitano per la cassazione della sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale della Campania, riformando la sentenza di primo grado, ha ritenuto perfezionato il condono richiesto dal contribuente ai sensi dell'articolo 12 I. 289/02 in ordine a carichi iscritti a ruolo nei suoi confronti; e ciò nonostante che il contribuente avesse tempestivamente versato solo la prima rata dell'importo dovuto a titolo di condono, e non anche la seconda rata. La Commissione Tributaria Regionale ha ritenuto che il mancato o tardivo versamento della seconda rata del condono ex art. 12 1. 289/02 non impedirebbe il perfezionamento della sanatoria, ma attribuirebbe al Fisco solo il diritto di procedere all'integrale esazione del relativo importo. Il ricorso di Equitalia Sud si articola in due censure, formalmente cumulate in un solo motivo, la prima per violazione di legge ex art. 360 n. 3 cpc (con riguardo all'articolo 12 I. 289/02) e la seconda per insufficiente e contraddittoria motivazione e omesso esame di un punto controverso ex art. 360 n.5 cpc. Il contribuente si è costituito con controricorso. Le censura relativa alla violazione di legge è fondata e va accolta, con assorbimento della censura relativa al vizio di motivazione, in quanto l'interpretazione dell'articolo 12 I. 289/02 adottata dalla Commissione Tributaria Regionale contrasta con l'insegnamento di questa Corte secondo cui "In tema di condono fiscale, l'art. 12 della legge n. 289 del 2002, applicabile esclusivamente con riferimento a cartelle esattoriali relative ad IRPEF ed ILOR, nel disciplinare una speciale procedura per la definizione dei carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali e affidati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione fino al 31 dicembre 2000, mediante il pagamento del 25% dell'importo iscritto a ruolo, oltre alle spese eventualmente sostenute dal concessionario, non prevede alcuna attestazione di regolarità del condono e del pagamento integrale dell'importo dovuto, gravando integralmente sul Ric. 2011 n. 21106 sez. MT - ud. 23-10-2013 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del contribuente l'onere di provare la corrispondenza tra quanto versato e il ruolo oggetto della controversia. Ne consegue che tale forma di sanatoria costituisce una forma di condono clemenziale e non premiale come, invece deve ritenersi per le fattispecie regolate dagli arti. 7,8,9, 15 e 16 della legge n. 289 del 2002, le quali attribuiscono al contribuente il diritto potestativo di chiedere un accertamento straordinario, da effettuarsi con regole peculiari rispetto a quello ordinario, con la conseguenza che, nell'ipotesi di cui al citato art. 12, non si determina alcuna incertezza in ordine alla determinazione del "quantum", esattamente definire favorevolmente la lite fiscale. L'efficacia della sanatoria, è, pertanto condizionata all'integrale pagamento dell'importo dovuto, mentre l' omesso o anche soltanto il ritardato versamento delle rate successive alla prima regolarmente pagata, escludono il verificarsi della definizione della lite pendente." (così sent. n. 20746/10; conf. n. 24316/10). Quanto all'argomento del contro ricorrente secondo cui il tardivo versamento della seconda rata sarebbe attribuibile ad errore scrutabile, esso non può essere valutato in questa sede, in quanto non trattato nella sentenza della Commissione Tributaria Regionale, non impugnata con ricorso incidentale del contribuente; tale argomento potrà eventualmente essere scrutinato nel giudizio di rinvio, sempre che sia stato ritualmente introdotto nel ricorso introduttivo e reiterato nell'atto di appello. Si propone l'accoglimento della prima censura, con assorbimento della seconda, e la cassazione della sentenza gravata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale che si atterrà al principio di diritto sopra enunciato.>>;

che l’intimato è costituito con controricorso;
che la ricorrente ha depositato memoria difensiva;
che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alle parti;
che il Collegio condivide gli argomenti esposti nella relazione;
che, in particolare, per quanto riguarda l’argomento – svolto nella memoria
della ricorrente – secondo cui sulla deduzione del contribuente relativa alla
dipendenza da errore scusabile del tardivo versamento della seconda rata di
condono si sarebbe formata una preclusione processuale, per non essere stata
tale deduzione proposta nei gradi di merito e per non avere il contribuente
proposto ricorso incidentale avverso la sentenza di secondo grado che nulla
dice sulla sussistenza di un errore scusabile del contribuente, il Collegio
osserva quanto segue:
– l’assunto che il contribuente non possa dedurre la sussistenza di un
errore scusabile in sede di giudizio di rinvio, se tale deduzione non sia
Ric. 2011 n. 21106 sez. MT – ud. 23-10-2013
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indicato nell’importo normativamente indicato da versarsi da parte del contribuente per

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stata svolta nel ricorso introduttivo e reiterata nell’atto di appello, è
giuridicamente esatto;

ma la verifica della circostanza che la

sussistenza di un errore scusabile

sia stata dedotta nel ricorso

introduttivo e reiterata nell’atto di appello compete al giudice del rinvio,
sempre che tale sussistenza venga davanti a lui dedotta dal contribuente;

contribuente avverso la sentenza di secondo grado che nulla ha detto
sulla questione della sussistenza di un errore scusabile – si sarebbe
formato un giudicato di rigetto dell’eccezione al riguardo proposta dal
contribuente è giuridicamente errato, perché la Commissione
Tributaria Regionale ha accolto la domanda del contribuente di
accertamento dell’efficacia del condono e quindi costui non era
legittimato, in quanto parte vittoriosa, a proporre ricorso incidentale
avverso la sentenza di secondo grado (vedi Cass. 23548/12: “Il ricorso
incidentale, anche se qualificato come condizionato, deve essere
giustificato dalla soccombenza (non ricorrendo altrimenti l’interesse
processuale a proporre ricorso per cassazione), cosicché è
inammissibile il ricorso incidentale con il quale la parte, che sia
rimasta completamente vittoriosa nel giudizio di appello, risollevi
questioni non decise dal giudice di merito, perché non esaminate o
ritenute assorbite, salva la facoltà di riproporre le questioni medesime
al giudice del rinvio, in caso di annullamento della sentenza.”; conf.
sentt. 19366/07, 17201/04).
che pertanto si deve accogliere il ricorso e cassare la sentenza gravata, con
rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, che regolerà
anche le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza gravata con rinvio alla
Commissione Tributaria Regionale della Campania, in altra composizione, che
si atterrà al principio di diritto sopra enunciato in ordine alla corretta ermeneusi
Ric. 2011 n. 21106 sez. MT – ud. 23-10-2013
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l’assunto che – in mancanza di un controricorso per cassazione del

dell’articolo 12 1. 289/02 e regolerà anche le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma il 23 ottobre 2013.

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