Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1126 del 19/01/2011

Cassazione civile sez. II, 19/01/2011, (ud. 14/12/2010, dep. 19/01/2011), n.1126

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso proposto da:

avv. SORRENTINO Eduardo, nella qualità di difensore di fiducia e

procuratore speciale di P.V., per legge domiciliato presso

la cancelleria civile della Corte di cassazione, piazza Cavour, Roma;

– ricorrente –

avverso il decreto del Tribunale di Napoli, 11^ sezione penale, in

data 5 aprile 2007.

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 14

dicembre 2010 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. Sgroi Carmelo, che ha concluso per la rimessione in

termini.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che l’Avv. Eduardo Sorrentino, nella qualità di difensore di fiducia e procuratore speciale di P.V., ha proposto ricorso diretto ad ottenere l’annullamento del provvedimento di revoca d’ufficio del decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, emesso il 5 aprile 2007 dal Tribunale di Napoli.

Considerato che si tratta di ricorso per cassazione promosso avverso il provvedimento di revoca d’ufficio del decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, emesso da un Tribunale penale;

che, ad avviso del Collegio, nella specie non viene in considerazione la competenza delle sezioni civili della Corte a giudicare sui ricorsi in tema di spese di giustizia;

che, in forza di quanto statuito da Cass., sez. un., 3 settembre 2009, n. 19161, detta competenza è stata infatti riconosciuta esclusivamente in ordine ai ricorsi che nascono dal procedimento di opposizione, ex art. 170 del citato testo unico, al decreto di liquidazione dei compensi ai custodi ed agli ausiliari del magistrato (oltre che ai decreti di liquidazione degli onorari dovuti ai difensori nominati nell’ambito del patrocinio a spese dello Stato), indipendentemente dalla circostanza che il decreto di liquidazione sia stato pronunciato in un giudizio penale;

che, nella impugnazione suindicata, invece, ciò di cui si discute è, non l’opposizione al decreto di liquidazione, bensì la legittimità del provvedimento di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato;

che questa materia, ad avviso del Collegio, rientra nell’ambito delle competenze delle sezioni penali della Corte di cassazione (cfr. Cass. pen., sez. 4^, 14 luglio 2010, n. 32057; Cass. pen., sez. 4^, 22 giugno 2010, n. 34668; Cass., sez. 4^, 29 aprile 2010, n. 20087).

P.Q.M.

La Corte rimette gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione ad una sezione penale della Corte di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 14 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2011

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