Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1126 del 18/01/2017
Cassazione civile, sez. trib., 18/01/2017, (ud. 06/12/2016, dep.18/01/2017), n. 1126
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –
Dott. PEZZULLO Rosa – Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –
Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 6720/2012, proposto da:
E.F., rappres. e difesa dall’avv. Francesco La Malfa, come da
mandato in atti;
– ricorrente –
contro
Equitalia Nord s.p.a., (già Equitalia Esatri s.p.a.), in persona del
legale rappres. p.t., elettivamente domiciliato in Roma, alla via
degli Scipioni 267, rappresentata e difesa dall’avv. Gaetano
Morazzoni, con procura in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 107 della commissione tributaria regionale
della Lombardia, depositata il 12/07/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
06/12/2016 dal Consigliere dott. Rosario Caiazzo;
udito per il ricorrente l’avv. Sangalli, per delega dell’avv. La
Malfa, che si riporta agli scritti;
udito per la controricorrente l’avvocato Sangallo, per delega
dell’avv. Morazzoni, che si riporta agli scritti;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
CARDINO Alberto, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Felice Erba impugnò innanzi alla CTP di Milano atto con cui Equitalia Esatri s.p.a. richiese il pagamento di somme per imposte non versate, oggetto di cartelle precedentemente notificate.
La CTP rigettò il ricorso con sentenza del 24.6.2010, appellata dall’ E. innanzi alla CTR che, con sentenza emessa il 13.6.2011 rigettò l’impugnazione.
Avverso tale sentenza, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, formulando un unico motivo, afferente alla nullità della notificazione delle cartelle esattoriali, in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 4, e all’art. 160 c.p.c..
In particolare, il ricorrente ha denunciato che dal fascicolo di causa non emergerebbero le “matrici” delle cartelle con le relate dell’avvenuta notifica da farne esibizione al contribuente o al collegio”. Pertanto, sono stati formulati tre principi di diritto, in ordine all’accertamento dell’invocata prescrizione del diritto di riscossione delle imposte, alla nullità delle notificazioni delle cartelle e alla nullità delle fotocopie delle relate di notificazione “staccate dal corpo degli atti”.
Si è costituita l'”Equitalia Nord” s.p.a., depositando controricorso, chiedendo il rigetto del ricorso. Il ricorso è inammissibile.
Come eccepito dalla controricorrente, l’atto impugnato è stato notificato al contribuente sulla base di cartelle di pagamento notificate in precedenza, come analiticamente esposto nel controricorso. Al riguardo, il ricorrente non ha contestato l’avvenuta notificazione delle cartelle di pagamento, ma ha lamentato il fatto che il giudice d’appello avrebbe ignorato che all’atto impugnato furono allegate le fotocopie delle cartelle e non gli originali.
Occorre richiamare la consolidata giurisprudenza della Corte secondo cui, in tema di notifica della cartella esattoriale D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 26, comma 1, seconda parte, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta mediante la produzione dell’avviso di ricevimento, non essendo necessario che l’agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento.
Peraltro, va soggiunto che nessuna norma impone all’ufficio di allegare all’ingiunzione di pagamento gli originali delle cartelle notificate.
Ora, il ricorrente avrebbe avuto l’onere di disconoscere le fotocopie delle cartelle nei modi e nei tempi prescritti dalla legge, impugnando le cartelle; avendo omesso ciò, la questione non può essere proposta nel giudizio di legittimità, trattandosi di onere da assolvere nella fase di merito.
Le spese seguono la soccombenza.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento, in favore della parte contro ricorrente, delle spese del giudizio che liquida nella somma di Euro 3000,00, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 dicembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2017