Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1126 del 17/01/2019

Cassazione civile sez. trib., 17/01/2019, (ud. 06/07/2018, dep. 17/01/2019), n.1126

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAGDA Cristiano – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22558-2011 proposto da.

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

FONDAZIONE CASSA RISPARMIO DI RIMINI, elettivamente domiciliato in

ROMA VIA ASIAGO 9, presso lo studio dell’avvocato AURELI MICHELE,

rappresento e difeso dall’avvocato DANZA ANNA RITA;

– controricorrente –

Avverso la sentenza n. 30/2011 della COMM. TRIB. REG. di BOLOGNA,

depositata il 24/05/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di Consiglio del

06/07/2018 dal Consigliere Dott. CASTORINA ROSARIA MARIA.

Fatto

RILEVATO

Che:

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, sulla base di un motivo, contro la sentenza della C.T.R. della Emilia Romagna n. 30/04/11, depositata in data 24.5.2011 la quale, rigettando l’appello dell’Ufficio, ha confermato la decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso di Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini avverso il silenzio- rifiuto opposto dall’ufficio all’istanza di rimborso di imposte dirette da essa presentata.

La CTR ha ritenuto che il credito di imposta, evidenziato dalla Fondazione nella dichiarazione, si fosse consolidato in quanto l’Amministrazione finanziaria non aveva esercitato, sui dati esposti in dichiarazione, il potere-dovere di controllo secondo la procedura di liquidazione prevista dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis, e che pertanto l’ufficio fosse obbligato ad eseguire il rimborso.

La contribuente resiste con controricorso.

Diritto

RITENUTO

Che:

1. Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate deduce “violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 36-bis e 43, nonchè della L. n. 449 del 1997, art. 28, comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, per avere la Commissione Tributaria regionale erroneamente ritenuto che l’amministrazione finanziaria sia tenuta ad eseguire il rimborso laddove non abbia esercitato, sui dati esposti in dichiarazione, il potere-dovere di controllo secondo la procedura di liquidazione prevista dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis, o secondo lo strumento della rettifica.

2. Preliminarmente va rilevato che il motivo pone una questione di puro diritto, per la cui soluzione non è necessario l’esame di atti o documenti di causa: l’eccezione svolta dalla Fondazione, di inammissibilità del ricorso, per difetto dei requisiti di cui all’art. 366 c.p.c., nn. 4 e 6, deve pertanto essere respinta.

3. La censura è fondata.

Sulla questione si è pronunciata questa Corte a Sezioni Unite, affermando che “In tema di rimborso d’imposte, l’Amministrazione finanziaria può contestare il credito esposto dal contribuente nella dichiarazione dei redditi anche qualora siano scaduti i termini per l’esercizio del suo potere di accertamento, senza che abbia adottato alcun provvedimento, atteso che tali termini decadenziali operano limitatamente al riscontro dei suoi crediti e non dei suoi debiti, in applicazione del principio “quae temporalia ad agendum, perpetua ad excepiendum” (Cass. Sez. Unite, 15 marzo 2016, n. 5069).

Il principio enunciato dalle Sezioni Unite è stato confermato dalla successiva sentenza di questa Corte n. 12557 del 17/6/2016, secondo cui in caso di richiesta di rimborso di imposta del D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 38, non è previsto – nè da tale norma nè da altre disposizioni- l’onere dell’ Amministrazione finanziaria di svolgere attività di rettifica della dichiarazione in cui è stato esposto il credito, sicchè, anche in assenza di accertamenti nei termini di legge, non si consolida l’asserito credito del contribuente.

Allo stesso modo, del resto, il diritto al rimborso del contribuente non è sottoposto al termine di decadenza di cui al citato art. 38, ma esclusivamente all’ordinario termine di prescrizione decennale, ferma restando la facoltà dell’Ufficio di opporre eccezioni in ordine alla domanda di rimborso (Cass. n. 9524 del 22/4/2009; Cass. n. 8055 del 3/4/2013).

3. Ritiene questo Collegio che le argomentazioni della controricorrente non consentano di discostarsi dall’orientamento i principi sopra enunciati, in quanto il contribuente, al fine di non restare esposto “sine die” al potere dell’Amministrazione finanziaria, ben può proporre impugnazione, come avvenuto nella specie, avverso il silenzio rifiuto ed ottenere una pronuncia giudiziale che accerti in modo definitivo la sua situazione fiscale, facendo venire meno in tal modo la situazione di incertezza determinata dall’ Amministrazione.

La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata, con rinvio della causa alla CTR dell’Emilia Romagna in diversa composizione, la quale liquiderà anche le spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR dell’Emilia Romagna in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 6 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2019

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