Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11259 del 31/05/2016


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 11259 Anno 2016
Presidente: VALITUTTI ANTONIO
Relatore: ACIERNO MARIA

SENTENZA

sul ricorso 12197-2011 proposto da:
BANCA

NAZIONALE

DEL

LAVORO

S.P.A.

(c.f./p.i.

09339391006), in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA DELLE

QUATTRO FONTANE 10, presso l’avvocato LUCIO GHIA, che

Data pubblicazione: 31/05/2016

la rappresenta e difende, giusta procura in calce al
2016

ricorso;
– ricorrente –

681
contro

VARGIU MARIO (c.f. VRGMRA39L31E387R), elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA PORTUENSE 104, presso la

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sig.ra

ANTONIA DE ANGELIS,

rappresentato e difeso

dall’avvocato EMANUELA VARGIU, giusta procura a
margine del controricorso;
– controricorrente contro

S.R.L.;
– Intimato –

avverso la sentenza n.

59/2011 della CORTE D’APPELLO

di CAGLIARI, depositata il 24/02/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 31/03/2016 dal

Consigliere Dott.

MARIA

ACIERNO;
udito, per la ricorrente,

l’Avvocato ANDREA PIVANTI,

con delega, che ha chiesto raccoglimento del ricorso;

udito, per il controricorrente, l’Avvocato EMANUELA
VARGIU che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M.,

in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO che ha concluso
per il rigetto del ricorso, previa correzione della

FALLIMENTO SA.C.O.P. SARDA COSTRUZIONI OPERE PUBBLICHE

motivazione della sentenza impugnata (art. 1853 c.c.);
spese compensate.

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FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
E’ stato richiesto ed ottenuto decreto ingiuntivo nei
confronti della debitrice principale Società Sarda
Costruzioni Opere Pubbliche a r.l. e del fideiussore Mario

al saldo passivo di un conto corrente ordinario;

Vargiu da parte della Banca Nazionale del lavoro relativo
due conti

correnti speciali relativi ad anticipi cantiere e due conti
correnti speciali relativi ad anticipi fatture, intestati
alla società.
Il giudizio di opposizione proposto da tutti gli ingiunti,
si è concluso, in primo grado, con la revoca del decreto
ingiuntivo sul rilievo che il credito della banca relativo
al conto corrente ordinario non fosse determinabile per
difetto di produzione documentale con conseguente attivo
per il correntista pari ad

E

560.000. Quanto ai conti

correnti speciali era emerso un credito in favore della
banca pari ad E 326.835,32. In mancanza di una tempestiva
eccezione quest’ultimo era l’importo da pagare da parte
degli opponenti in favore dell’istituto bancario.
Su impugnazione

del Vargiu, il giudice d’appello ha

riformato integralmente la pronuncia di primo grado sulla
base delle seguenti argomentazioni:
l’eccezione di compensazione non deve essere proposta
quando le voci di debito credito nascono da un rapporto
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unitario.

In questa ipotesi è sufficiente procedere

all’accertamento delle reciproche partite di dare ed avere
anche se non sia stata proposta specifica domanda
riconvenzionale od eccezione di compensazione.

Nel specie il rapporto è stato unico in ragione del
comportamento tenuto dalla banca nella gestione del conti
accesi dalla società in bonis, così come accertato dalla
consulenza tecnica eseguita in primo grado. La banca, come
riferito dal CTU, una volta calcolati sui quattro conti gli
interessi passivi con cadenza trimestrale procedeva
all’accredito ed addebito girandoli tutti sul conto
corrente ordinario.
In conclusione, all’esito della compensazione, di natura
atecnica, la Banca Nazionale del Lavoro risulta tenuta al
pagamento di E 237.568,95.
Avverso questa pronuncia ha proposto ricorso per cassazione
la BNL ed ha resistito con controricorso il Vargiu.
Entrambe le parti hanno depositato memorie.
Nel primo motivo viene dedotta l’omessa, insufficiente e/o
contraddittoria motivazione in ordine all’errato
accertamento dell’unicità dei rapporti di conto corrente.
In particolare la Corte ha valorizzato un mero collegamento
di fatto tra i diversi conti correnti, fondato su esigenze
esclusivamente contabili. E’ prassi costante che un
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contratto di mutuo sia

– appoggiato” ad un conto corrente

ordinario pur conservando la sua autonomia. Inoltre nella
sentenza impugnata non è fatta menzione dei documenti o
fatti posti a base della conclusione assunta né emerge
l’indagine interpretativa dei testi negoziali relativi al

contratto di conto corrente ordinario e quelli speciali che
ha condotto all’assunto dell’unicità del rapporto. In
realtà i contratti stipulati hanno natura giuridica
autonoma, trattandosi di contratti tipici (conto corrente
ordinario ed aperture di credito con annessi conti
speciali) che non possono essere

ritenuti un unicum solo

per le modalità di regolazione dei pagamenti.
Nel secondo motivo viene dedotta la violazione e falsa
applicazione degli artt. 1322, 1362 e ss., 1842, 1852 cod.
civ. per non avere la Corte d’Appello proceduto ad
un’operazione interpretativa sul merito dei contratti di
conto corrente speciale al fine di ritenerne l’unicità con
il conto corrente ordinario. Né può dirsi che nella specie
si sia verificato un collegamento funzionale tra i
contratti, non essendo sufficiente al riguardo la mera

coincidenza soggettiva tra le parti.
Nel terzo motivo viene dedotta la violazione e falsa
applicazione degli artt. 1241, 1243, 1246, 1853 cod. civ.
per avere la Corte fatto discendere erroneamente
dall’unicità del rapporto la non applicabilità delle regole
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tecnico giuridico poste a base della compensazione e la
conseguente necessità di formulare tempestivamente
l’eccezione al fine di farla valere. Nella specie non si è
rilevato che il credito derivante dai contratti di apertura
di credito contabilizzato sui conti speciali, è del tutto

autonomo rispetto a quello accertato sul conto corrente
ordinario, difettando il nesso di corrispettività e
sinallagmaticità tra il finanziamento concesso e il saldo
attivo derivante dal ricalcolo del ricalcolo delle poste
del c/c ordinario.
I motivi possono essere trattati congiuntamente perché
fondati, sia pure sotto diverse angolazioni, sui medesimi
rilievi e possono essere respinti, ancorchè mediante un
percorso argomentativo parzialmente diverso da quello della
Corte d’Appello.
L’esame dei predetti motivi deve prendere le mosse
dall’esegesi dell’art. 1853 cod. civ. ai sensi del quale se
tra banca e correntista intercorra una pluralità di
rapporti o di conti, i saldi attivi e passivi si compensano
reciprocamente. Secondo l’interpretazione univoca della
norma la compensazione opera automaticamente senza bisogno
della proposizione di apposita eccezione, proprio in virtù
della predeterminazione codicistica della sostanziale
unitarietà dei rapporti contrattuali che legano banca e
correntisti. Le condizioni di applicabilità di questa
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peculiare fattispecie di compensazione legale, esplorate
dalla giurisprudenza di legittimità, riguardano la natura
dei crediti (Cfr. di recente Cass. n. 512 del 2016 che
richiede la reciproca esigibilità delle poste da
compensare, indiscussa nella specie) e non le condizioni

processuali di operatività della compensazione stessa,
trattandosi di un’ipotesi tipica di cd. compensazione
atecnica, in ordine alla quale deve sottolinearsi un
orientamento sempre più estensivo della giurisprudenza di
legittimità (di recente cfr.Cass. 16800 del 2015, in ordine
all’unicità di rapporto e all’operatività officiosa della
compensazione anche se uno dei crediti abbia natura
risarcitoria). Infine deve sottolinearsi, come indicato
dalla parte controricorrente che i moduli contrattuali
denominati “cessioni di credito” aventi ad oggetto quattro
distinte linee di credito regolate su conti speciali
prevedono espressamente nell’ultima parte dell’art. 5 che
le somme incassate in dipendenza delle cessioni
sottoscritte potranno essere portate in estinzione o
decurtazione di ogni altro credito vantato dall’affidato ad
insindacabile giudizio della banca (pag. 29 ricorso).
Si tratta di una prescrizione negoziale sostanzialmente
riproduttiva della ratio sottesa all’art. 1853 cod. civ.
peraltro rinvenibile in ogni contratto di conto corrente
bancario, indipendentemente dal rapporto cui sia servente,
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posta ad esclusiva garanzia della soddisfazione dei crediti
della banca.
In conclusione il ricorso deve essere respinto con
applicazione del principio della soccombenza in ordine alle

P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al
pagamento delle spese processuali del presente giudizio da
liquidarsi, in favore della parte controricorrente in E
9000 per compensi; E 200 per esborsi oltre accessori di
legge.

Così deciso nella camera di consiglio del 31 marzo 2016

spese processuali del presente giudizio.

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