Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11259 del 10/05/2010
Cassazione civile sez. lav., 10/05/2010, (ud. 21/04/2010, dep. 10/05/2010), n.11259
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCIARELLI Guglielmo – Presidente –
Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –
Dott. DI NUBILA Vincenzo – Consigliere –
Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – rel. Consigliere –
Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale
dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO
ALESSANDRO, PATTERI ANTONELLA, VALENTE NICOLA, giusta mandato in
calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
D.F.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARLO POMA
2, presso lo studio dell’avvocato ASSENNATO GIUSEPPE SANTE, che lo
rappresenta e difende, giusta mandato a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 220/2006 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO,
depositata il 23/06/2006 r.g.n. 121/05;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
21/04/2010 dal Consigliere Dott. GIANCARLO D’AGOSTINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
ABBRITTI Pietro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 23.9.2002 al Tribunale di Isernia D.F.M. conveniva in giudizio Inps e chiedeva che gli fosse riconosciuto il diritto all’assegno ordinario di invalidità di cui alla L. n. 222 del 1984.
Nella resistenza dell’Inps, il Tribunale, disposta una CTU, con sentenza del 24.6.2004 riconosceva al ricorrente l’assegno mensile di invalidità civile di cui alla L. n. 118 del 1971, a decorrere dal 1^ gennaio 2003 e condannava il Ministero del Tesoro al pagamento della prestazione.
Avverso detta sentenza proponeva appello il D.F. osservando che la sua domanda era diretta ad ottenere l’assegno ordinario di invalidità di cui alla L. n. 222 del 1984 e che aveva citato in giudizio il solo Inps, tenuto alla prestazione.
La Corte di Appello di Campobasso, con sentenza depositata il 23 giugno 2006, in riforma della decisione di primo grado, accertava il diritto dell’appellante all’assegno ordinario di invalidità a decorrere dal 1^ gennaio 2003, lasciando ferma la data a partire dalla quale il CTU in primo grado aveva accertato il perfezionamento del requisito sanitario. Condannava di conseguenza l’Inps al pagamento della relative prestazione, oltre accessori, dichiarando improcedibile l’appello incidentale dell’Istituto.
Per la cassazione di tale sentenza l’Inps ha proposto ricorso con un motivo. L’intimato ha resistito con controricorso.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso l’Inps ha denunciato violazione degli artt. 112, 436 e 442 c.p.c. e del D.P.R. n. 488 del 1968, art. 18 ed ha rilevato che l’appellante D.F. aveva chiesto la condanna dell’Istituto alla corresponsione della prestazione dal 1 gennaio 2003, data di insorgenza dello stato invalidante; osserva che a norma del D.P.R. n. 488 del 1968, art. 18, il diritto alla prestazione inizia a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della accertata insorgenza dello stato invalidante, e quindi nella specie dal 1^ febbraio 2003.
Il ricorso è manifestamente infondato.
Le Sezioni Unite della Cassazione, con sentenza n. 12270/2004, hanno affermato che il D.P.R. n. 488 del 1968, art. 18, si riferisce al procedimento amministrativo, nel quale non è operante il principio della “perpetuatio actionis”, non già al procedimento giudiziario, in cui opera il suddetto principio, per cui la durata del processo non deve danneggiare chi ha ragione. Di conseguenza ove il requisito sanitario non sussista al momento della domanda amministrativa, ma sopravvenga nel corso del giudizio, i benefici decorrono dalla data di insorgenza dello stato invalidante.
La successiva giurisprudenza della Corte (vedi Cass. n. 14516/2007, n. 24883/2006), modificando il precedente orientamento, richiamato dall’Istituto previdenziale, ha ritenuto tale principio applicabile, oltre che in materia di benefici assistenziali, anche ai procedimenti giudiziari per i conseguimento di prestazioni previdenziali.
Il ricorso, pertanto, deve essere respinto con conseguente condanna dell’Istituto al pagamento in favore del resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo, da distrarre in favore dell’avv. Giuseppe Sante Assennato che si è dichiarato antistatario.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna l’Inps al pagamento delle spese di questo giudizio, che liquida in Euro 10,00 per esborsi ed in Euro millecinquecento per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore dell’avv. Giuseppe Sante Assennato.
Così deciso in Roma, il 21 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2010