Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11258 del 20/05/2011

Cassazione civile sez. II, 20/05/2011, (ud. 01/03/2011, dep. 20/05/2011), n.11258

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. PROTO Cesare Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 6311/2006 proposto da:

BELVEDERE DI BARBERO EUGENIO & C SNC (OMISSIS) IN PERSONA DEL

SOCIO LEGALE RAPPRESENTANTE SIG. B.E., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA G. AVEZZANA 31, presso lo studio

dell’avvocato DE DOMINICIS Tommaso, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato TABASSO GUIDO;

– ricorrente –

e contro

A.M.P.;

– intimata –

sul ricorso 16019-2006 proposto da:

A.M.P. C.F. (OMISSIS), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA G.P. DA PALESTRINA 19, presso lo studio

dell’avvocato PAGLIARI MASSIMO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato FERRERI GIANFRANCO;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

BELVEDERE DI BARBERO EUGENIO & C SNC elettivamente domiciliata

in

ROMA, VIA G. AVEZZANA 31, presso lo studio dell’avvocato DE DOMINICIS

TOMMASO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato TABASSO

GUIDO;

– controricorrente al ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 1936/2005 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 29/11/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

01/03/2011 dal Consigliere Dott. CESARE ANTONIO PROTO;

udito l’Avvocato De Dominicis Tommaso difensore della ricorrente che

si riporta agli atti;

udito l’Avv. Borromeo Carlo con delega depositata in udienza

dell’Avv. Pagliari Massimo difensore della resistente che si riporta

agli atti;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione dei 24/12/1994 A.M.P. conveniva in giudizio la Belvedere s.n.c. e, premesso di avere stipulato con la convenuta quale promittente venditiice, due preliminari di vendita aventi ad oggetto, ognuno, una unità immobiliare, premesso ancora che i contratti erano risolti fatto e colpa della, stessa Belvedere, chiedeva la condanna di quest’ultima alla restituzione dell’intero prezzo già pagato, pari a L. 243.000.000 e al pagamento dell’indennità per opere eseguite su suolo altrui spettante ex art. 936 c.c., correlata all’aumento di valore degli immobili per effetto delle opere di ultimazione dell’edificazione e di realizzazione degli impianti necessari all’uso abitativo, fatte eseguire da essa attrice a proprie spese.

La Belvedere s.n.c. si costituiva per resistere alle pretese attoree e per chiedere, in via riconvenzionale, la declaratoria di risoluzione dei contratti preliminari per inadempimento della A. e la condanna di questa al risarcimento dei danni con compensazione tra l’importo risarcitorio a proprio credito e l’importo eventualmente ancora dovuto all’attrice.

In fatto, parte attrice sosteneva che la Belvedere era inadempiente perchè, malgrado l’integrale pagamento del prezzo, non aveva voluto stipulare il rogito di trasferimento della proprietà; la Belvedere, invece, sosteneva che la A. si era resa inadempiente per non avere provveduto ai pagamento del saldo prezzo; assumeva, inoltre, di avere dovuto eliminare le radicali trasformazioni edilizie realizzate dalla A. nelle unità abitative e di avere dovuto estinguere due mutui ipotecari stipulati dalla A. per L. 140.000.000 ognuno, in quanto essa Belvedere aveva concesso, a garanzia, ipoteca sui due immobili promessi in vendita, ma ancora di proprietà.

Con sentenza 19/7/2001 il Tribunale di Saluzzo dichiarava la risoluzione dei preliminari per colpa della Belvedere che condannava a pagare all’attrice la somma di L. 200.205.000 corrispondente a quanto ritenuto già pagato per l’acquisto degli immobili;

condannava, poi, l’ A. a pagare alla Belvedere L. 238.438.428 per rimborso di quanto da questa pagato per “l’estinzione di un mutuo ipotecario contratto dall’attrice e compensava il debito dell’ A. fino alla concorrenza del credito di Euro 200.205.000, pagate dall’attrice per l’acquisto non realizzatosi;

condannava l’attrice, convenuta in riconvenzionale, a pagare alla società Belvedere la differenza, pari a L. 38.233.428.

Avverso la sentenza proponeva appello l’ A. lamentando errori relativi:

– alla determinazione dell’importo che le doveva essere restituito;

– all’entità del valore delle opere da lei eseguite;

– all’incremento del valore degli immobili per effetto celle opere da lei eseguite;

alla determinazione del rimborso dovuto alla Belvedere per l’estinzione dei mutui.

La Belvedere s.n.c. si costituiva, chiedeva il rigetto delle domande attrici e, per quanto qui ancora di interesse (essendosi definita la posizione relativa al P., preteso cessionario del preliminare e ritenuto, invece, soggetto al quale doveva semplicemente essere volturata una delle due unità abitative), proponeva appello incidentale per sostenere che l’inadempimento avrebbe dovuto essere addebitato alla A. che non aveva pagato integralmente il prezzo di vendita pattuito; pertanto chiedeva la condanna della predetta al risarcimento dei danni per la mancata disponibilità degli immobili, per il costo dei lavori necessari a la separazione di due appartamenti che, secondo la Belvedere, sarebbero stati uniti dalla A. e per l’avvenuta estinzione del mutuo.

Con sentenza 29/11/2005 la Corte di Appello di Torino in parziale accoglimento dell’appello della A. condannava la Belvedere s.n.c. al pagamento della somma di Euro 188.455,13, quale suo residuo debito dopo le compensazioni tra i debiti e i crediti.

1. credito della A., pari a complessive L. 610.229.653, era determinato sommando L. 244.270.000 dovute a titolo di restituzione del prezzo già corrisposto per l’acquisto immobiliare non concluso, L. 15.300.000 per spese di progettazione per i lavori migliorativi, ritenute indefettibilmente funzionali alle opere che avevano migliorato l’immobile e L. 550.659.653 quale indennità dovuta per addizioni ai sensi dell’art. 936 c.c., per costi di materiali e di mane d’opera delle opere eseguite dall’attrice sugli immobili rimasti di proprietà della Belvedere; al riguardo il giudice di appello rilevava che al momento della restituzione, secondo la CTU del primo grado, l’immobile (comprensivo delle due unità immobiliari) aveva un valore commerciale di L. 700.000.000 e che nel 1995 (a quanto risulta dalla sentenza di appello) le due unità immobiliari, già promesse in vendita alla A. al prezzo di L. 243.000.000, erano state vendute dalla Belvedere per circa un L. miliardo. La Corte territoriale rigettava l’eccezione della Belvedere secondo la quale i lavori effettuati dalla A. avrebbero integrato un abuso edilizio, non essendo provato l’abuso ed essendo invece documentato il rilascio delle concessioni edilizie.

Il controcredito della Belvedere s.n.c., era determinato in L. 245.329.66 per l’estinzione del mutuo ipotecario stipulato dalla A. (importo comprensivo dell’importo per anticipata estinzione e degli oneri legali e assicurativi).

La Corte di Appello respingeva le contestazioni formulate sulla domanda della Belvedere di rimborso delle somme versate per estinguere il mutuo ipotecario della stessa attrice, posto che il rimborso alla Belvedere era dovuto per il semplice fatto che l’ A. aveva introitato le somme del mutuo che poi erano state restituite non dalla A., ma dalla Belvedere all’istituto mutuante.

Nella determinazione del credito di restituzione del prezzo pagato il giudice a quo non sottraeva, diversamente dal quanto ritenuto dal giudice di primo grado, nè l’importo di L. 7.750.000 quale asserito credito della Belvedere s.n.c. per lavori eccedenti il prezzo pattuito in quanto avrebbero dovuto essere pagati solo in sede di stipula del definitivo, nè l’importo di L. 35.045.000 in quanto relativo a lavori che erano già inclusi nel prezzo pattuito con in preliminare ed effettivamente pagato.

La Corte territoriale riteneva che l’inadempimento dei contratto preliminare fosse da addebitare alla Belvedere s.n.c. in quanto la A. aveva aocumentalmente provato di avere corrisposto l’intero prezzo mediante:

– la quietanza, in preliminare, di L. 45.000,000;

– le cambiali ipotecarie per L. 29.500.000 riscosse dalla Belvedere e che erano in possesso dell’attrice;

– le cambiali per L. 169.770.000 pure incassate dalla Belvedere s.n.c. o personalmente, dal socio B., legale rappresentante.

Malgrado l’integrale pagamento, la Belvedere non aveva dato corso al trasferimento dell’immobile, tra l’altro previsto con patto di riservato dominio, rendendosi, così, inadempiente; per tale motivo, il giudice di appello escludeva il risarcimento dei danni richiesto dalla Belvedere per rimborso delle spese per lavori edili eseguiti dalla Belvedere per asseriti ripristini sull’immobile dopo averne riacquistato il possesso, trattandosi di costi discrezionalmente effettuati dalla stessa Belvedere a seguito del proprio inadempimento.

Con riferimento all’assunto della Belvedere per il quale la promissoria acquirente si sarebbe resa inadempiente al pagamento del prezzo (per L. 42.700.000 sull’importo complessivo di L. 243.000.000), la Corte territoriale osservava: – che il materiale probatorio fornito dalla convenuta era rappresentato da tre cambiali impagate di L. 10.000.000 ciascuna (sicuramente riferibili alla A.) e da un assegno privo di data e di indicazione nel prenditore, non emesso dalla A., nè riferibile ad un suo conto;

che il debito cambiario, incontestabile, poteva essere riferito a rapporti o situazioni diverse, quali ad esempio, la mancata restituzione di effetti rinnovati o il diverso rapporto avente ad oggetto il mutuo ipotecario.

Avverso la sentenza propone ricorso la Belvedere sulla base di tre motivi.

Resiste con controricorso la A. che propone ricorso incidentale sulla base di un motivo.

La Belvedere resiste al ricorso incidentale con controricorso.

Le parti hanno depositato memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente si dispone la riunione dei ricorsi ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

1. Con il primo motivo la ricorrente principale deduce la violazione dell’art. 1237 c.c. (restituzione del titolo e prova della liberazione del debitore), art. 1453 c.c. (risolubilità del contratto per inadempimento; art. 1988 c.c. (promessa di pagamento e inversione dell’onere probatorio), artt. 2727 e 2729 c.c. (in materia di presunzioni), art. 2733 c.c. (confessione giudiziale), artt. 115 e 116 c.p.c. (disponibilità e valutazione delle prove), nonchè omessa, o insufficiente o contraddittoria motivazione.

La ricorrente sostiene:

a) che sarebbe stato violato l’art. 1988 c.c. essendosi posto a suo carico l’onere di provare …l’esistenza del credito, malgrado la produzione di tre cambiali;

b) che non sarebbero state valutate prove che dimostravano che il prezzo non era stato pagato, costituite:

b1) da una lettera con la quale la stessa Belvedere contestava alla A. di non avere versato l’importo ricavato dal primo mutuo;

d2) da una scrittura autografa con la quale la A. si impegnava a girare gli assegni (per l’importo di L. 100.000.000) che avrebbe ricevuto dall’istituto mutuante a B.E. contestualmente all’erogazione del mutuo; siccome la scrittura era datata 2/1/1991 e alcune cambiali a mani della promissaria acquirente erano scadute in data anteriore, si sarebbe dovuto trarre la conclusione che malgrado il possesso delle cambiali residuava un debito di L. 100.000.000;

c) che, infatti, la A. aveva a sue mani le cambiali ipotecarie non perchè le avesse pagate, ma porche, essendo già scadute e impagate, erano state sostituite con l’impegno assunto di girare gli assegni che l’Istituto mutuante le avrebbe consegnato in esecuzione del contratto di mutuo;

c1) che la prova del mancato pagamento di parte dei prezzo, quanto meno con riferimento alle tre cambiali ancora in possesso della Belvedere, era raggiunta per la stessa confessione della A. la quale aveva dichiarato, rispondendo all’interrogatorio formale, che quelle cambiali si riferivano al parziale pagamento del debito contratto con la promessa di vendita.

Il motivo è infondato in ogni suo punto:

quanto a punti, sub a) e d) perchè il giudice di appello non ha posto a carico del possessore dei titolo di credito l’onere di provare il suo credito, ma, semplicemente, ha ritenuto che il prezzo di cui al preliminare fosse stato pagato; ha fondato il suo convincimento sul materiale probatorio raccolto e, in particolare, ha ritenuto che le quietanze e il possesso di titoli di credito girati alla Belvedere e riscosse da questa o dal suo amministratore B., provavano il pagamento dell’intero prezzo, così che, pur ammettendosi che le tre cambiali da L. 10.000.000 ciascuna ancora in possesso della Belvedere fossero state emesse dalla A. a parziale pagamento del prezzo, essendo dimostrato che il prezzo comunque era già stato pagato, le cambiali potevano essere ancora detenute dalla Belvedere ad altro titolo.

La motivazione, dunque, esiste, ha una sua logica e non contraddice i principi in materia di onere probatorio, posto che si assume l’irrilevanza di un debito cartolare, pur inizialmente sorto con riferimento al preliminare, in presenza della prova documentale dell’integrale pagamento del prezzo contrattualmente convenuto;

– quanto ai punti b) (nelle sue varie articolazioni) e c), si osserva che il giudice di appello ha correttamente applicato il principio per il quale l’avvenuta restituzione dei titoli di credito a debitore costituisce presunzione di pagamento; sarebbe stato, quindi, onere della Belvedere dedurre e provare che la A. era rientrata in possesso dei titoli per effetto di rinnovo o, eventualmente, contro la volontà del creditore cambiario; la ricorrente Belvedere, invece, non dimostra di avere eccepito nel giudizi di appello che il possesso dei titoli da parte della promettente acquirente era conseguenza di accordi di rinnovazione de debito e inammissibilmente pretende di dimostrare tali accordi in questo giudizio di Cassazione.

In ordine all’impegno assunto dalla A. nel gennaio 200 di girare a B.E. l’importo erogato per un mutuo ipotecario (che comunque si tratterebbe di un impegno non incompatibile con la successiva estinzione del debito per il prezzo dovuto), basti osservare che la circostanza attiene ad un profilo di merito già esaminar, o e risolto, sotto altro aspetto (v. infra) dalla Corte di Appello la quale ha condivisibilmente rilevato che le vicende relative ai mutui ipotecali mantengono una rilevanza autonoma rispetto ai contratti preliminari posto che le parti non hanno previsto un collegamento negoziale con i contratti preliminari e, quindi,l’inadempimento delle obbligazioni relative ai mutui non può riverberarsi sulle obbligazioni dei contratti preliminari.

2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione dell’art. 1453 c.c. (risolubilità del contratto per inadempimento), art. 1455 c.c. (importanza dell’inadempimento), art. 1175 c.c. (obbligo di correttezza), art. 1375 c.c. (esecuzione di buona fede) artt. 115 e 116 c.p.c. (disponibilità e valutazione delle prove) nonchè omessa, o insufficiente o contraddittoria motivazione.

Nella censura si assume che, a modifica dei precedenti preliminari, la promissaria acquirente si sarebbe assunta l’obbligo, rimasto inadempiuto, di versare alla Belvedere, al momento dell’erogazione di ogni singolo mutuo, l’importo di tutti gli effetti cambiari rilasciati a pagamento degli immobili promessi in vendita; il giudice di appello avrebbe errato nel non dare rilevanza a questo profilo di inadempimento e a non considerare che l’erogazione dei mutui era finalizzato al pagamento del prezzo.

La censura è inammissibile perchè si risolve in una generica dichiarazione di non condivisione della sentenza impugnata laddove ha affermato che i due mutui non erano negozialmente collegati ai preliminari e gli inadempimenti relativi ai mutui non potevano riverberarsi sui contratti preliminari.

Ne, d’altra parte, nelle fasi di merito risulta mai sostenuto un inadempimento del preliminare collegato al ritardato pagamento del prezzo, sul presupposto che la A., con la scrittura del 31/7/1990 o con l’impegno del 2/1/1991 si sarebbe assunta l’obbligo di pagare il prezzo per contanti al momento dell’erogazione del mutuo; neppure può sostenersi che il mancato pagamento del prezzo sarebbe dimostrato dal mancato incasso, da parte della Belvedere, delle somme erogate alla A. a titolo di mutuo, posto che il pagamento del prezzo, come detto, è stato ritenuto provato dal giudice del merito con motivazione non insufficiente, nè llogica o contraddittoria.

3. Il terzo motivo, con il quale si deduce erronea applicazione delle norma in materia di risoluzione per inadempimento (art. 1453 c.c.) e in materia di spettanza, ai solo possessore di buona fede, dell’indennità per addizioni (artt. 936 e 1150 c.c.) è fondato sul presupposto che alla A. e non alla Belvedere debba essere addebitato l’inadempimento contrattuale e pertanto, essendo confermata l’esclusiva responsabilità della Belvedere per l’inadempimento del contratto, il motivo resta assorbito.

4. La resistente ha proposto ricorso incidentale con il quale deduce violazione degli artt. 342, 343 e 112 c.p.c., e insufficiente motivazione.

Si sostiene che il giudice di appello sarebbe incorso nel vizio di ultrapetizione, pronunciando oltre i limiti della pretesa fatta valere dall’appellante incidentale perchè avrebbe aumentato (da L. 238.438.428, come determinato in primo grado in primo grado a L. 245.329.636, come determinato in appello) l’importo a credito della Belvedere per estinzione del mutuo ipotecario in mancanza di specifico motivo di appello da parte della Belvedere; nel merito si assume che la motivazione con la quale il giudice di appello ha condiviso e fatto proprio il conteggio del dovuto elaborato dalla Belvedere sarebbe apodittica e non avrebbe considerato alcuni documenti prodotti in primo grado.

Il motivo è infondato sotto il primo profilo (vizio di ultrapetizione) perchè risulta che con l’atto di appello incidentale la Belvedere aveva richieste di accertare la somma da essa versata all’ente mutuante per l’estinzione dei mutui e aveva chiesto una somma complessiva ancora maggiore rispetto a quella liquidata dal giudice di appello; sotto il secondo profilo (riguardante la determinazione del quantum del rimborso dovute) il motivo è inammissibile in quanto, con riferimento all’unico specifico argomento di contestazione del conteggio (la mancata considerazione di documenti che comproverebbero il pagamento effettuato dalla A. di spese legali reclamate invece dalla Belvedere) difetta di autosufficienza facendo riferimento a documenti che in ricorso non vengono riportati e specificati nei loro contenuti.

5. In conclusione, devono essere rigettati sia il ricorso principale che il ricorso incidentale e, avuto riguardo alla reciproca soccombenza, devono essere compensate le spese di questo giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale e compensa le spese di questo giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 1 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2011

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