Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11258 del 11/06/2020

Cassazione civile sez. I, 11/06/2020, (ud. 28/01/2020, dep. 11/06/2020), n.11258

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1140/2015 proposto da:

Regione Calabria, in persona del Presidente della Giunta Regionale

pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Sabotino n. 12,

presso lo studio dell’avvocato Pungì Graziano, rappresentata e

difesa dall’avvocato Talarico Franceschina, giusta procura a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

Fondazione Betania Onlus, in persona del Presidente legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via

di Tor Vergata n. 12, presso lo studio dell’avvocato Gidaro

Giuseppe, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

Gidaro Marziale, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 687/2014 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

del 13/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28/01/2020 dal Cons. Dott. MELONI MARINA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Su domanda della Fondazione Betania Onlus il Tribunale di Catanzaro con ordinanza ex art. 702-ter c.p.c., del 21/6/1013 condannò la Regione Calabria, a titolo di corrispettivo per le prestazioni socio-sanitarie rese durante l’anno 2010, al pagamento della somma di Euro 20.643,58 oltre interessi per ritardato pagamento di cui al D.Lgs. n. 231 del 2002, somma costituente la quota parte, pari al 30%, posta a carico della Regione Calabria in virtù della L.R. 5 dicembre 2003, n. 23, art. 7 e L.R. 5 ottobre 2007, n. 22, art. 17.

La Regione Calabria impugnò l’ordinanza e la Corte di Appello di Catanzaro rigettò l’appello e confermò l’impugnata ordinanza. Avverso la sentenza n. 687 del 2014 della Corte di Appello di Catanzaro propone ricorso per cassazione la Regione Calabria affidato a tre motivi. La Fondazione Betania Onlus resiste con controricorso e memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso la ricorrente Regione Calabria denuncia la violazione e falsa applicazione della L.R. Calabrese 18 luglio 2008, n. 24, art. 13, comma 2, nonchè della L.R. 5 dicembre 2003, n. 23, art. 7 e L.R. 5 ottobre 2007, n. 22, art. 17, artt. 1173 e 1322 c.c., D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 8 quinquies e segg. in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè la Corte di Appello di Catanzaro ha ritenuto che il contratto sottoscritto dalla Azienda Sanitaria Provinciale ASP con le strutture pubbliche e private relativamente alla assistenza agli anziani nelle RSA (Residenza sanitaria assistita) fosse fonte diretta di obbligazione a carico della Regione Calabria nella sua qualità di titolare del Fondo sociale cui spetta ope legis il pagamento dei costi di assistenza agli anziani nella misura del 30%, ritenendo così irrilevante la mancata sottoscrizione del contratto intercorso tra Asp di Catanzaro e Fondazione Betania Onlus da parte dei dirigenti o funzionari della Regione preposti ed abilitati ad impegnare le somme dell’apposito capitolo di bilancio afferente il fondo sociale.

Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione della L.R. n. 8 del 2002, artt. 43, 44, 45 legge di bilancio, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè la Corte di Appello di Catanzaro ha ritenuto valido il contratto sottoscritto dalla Azienda Sanitaria Provinciale ASP con le strutture pubbliche e private relativamente alla assistenza agli anziani nelle RSA nonostante la mancata indicazione di spesa e di copertura finanziaria in contrasto con il principio di copertura finanziaria di ogni impegno di spesa costituente principio generale ed inderogabile nell’ambito dei contratti della pubblica amministrazione.

Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 231 del 2002, art. 5, all. E, L. n. 2248 del 1865, artt. 8 e 13, dell’accordo contrattuale in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè la Corte di Appello di Catanzaro pur qualificando il rapporto come “concessione di servizi” ha ritenuto applicabile la normativa speciale attinente agli interessi in materia di transazioni commerciali.

Il ricorso è infondato e deve essere respinto in ordine a tutti e tre i motivi proposti.

Occorre premettere che la sentenza impugnata fonda la propria decisione sul disposto della L.R. Calabria 18 luglio 2008, n. 24, art. 13, comma 2, il quale recita: “Le aziende sanitarie definiscono gli accordi con le strutture pubbliche ed equiparate e stipulano contratti con quelle private sulla base dei piani annuali preventivi e della valutazione dei bisogni di prestazione, nell’ambito dei livelli di spesa, dei livelli assistenziali stabiliti dalla programmazione”.

Le Aziende Sanitarie sono quindi i soggetti legittimati dalla legge alla stipula dei contratti in ossequio ai piani annuali preventivi ed ai livelli di spesa regionali e tale contratti, pur stipulati da soggetto diverso dalla Regione per legge deputato allo scopo, producono i loro effetti nella sfera giuridica della Regione Calabria.

La norma sopra riportata autorizza infatti a ritenere che il Legislatore abbia inteso determinare la produzione nell’ambito della sfera giuridica della Regione Calabria, degli effetti derivanti dal contratto sebbene non sottoscritto da un Dirigente Regionale ma dall’Azienda Sanitaria.

Ciò in quanto l’onere di pagamento della spesa relativa alle prestazioni rese agli Anziani in residenze sanitarie assistite (categoria cui appartiene la controricorrente) deve essere imputato per una parte pari al 30% comprensiva anche della quota-utente al Fondo sociale Regionale e per il restante 70% a carico del Fondo Sanitario Regionale. Pertanto nel caso in cui l’inadempimento abbia ad oggetto la quota parte gravante sul Fondo sanitario Regionale la legittimazione passiva spetta necessariamente all’Azienda sanitaria firmataria del relativo contratto mentre nella diversa ipotesi in cui l’inadempimento ricade sulla quota percentuale c.d. “quota sociale” espressamente richiamata all’art. 7, comma 1 del contratto stretto tra A.S.P. di Catanzaro e Fondazione Betania Onlus posta dalla L.R. Calabria n. 22 del 2007, a carico del Fondo Sociale Regionale gestito dalla Regione, quest’ultimo è il soggetto incaricato del pagamento.

Quanto sopra risulta confermato dalla Delib. Giunta Regionale 30 luglio 2002, n. 685, atto idoneo a spostare la titolarità passiva dell’obbligazione dedotta in giudizio (“quota sociale”) dall’Azienda sanitaria territorialmente competente e firmataria del relativo contratto sulla Regione Calabria.

A tal riguardo Sez. 3, Sentenza n. 13333 del 30/06/2015 ha stabilito che: “Il D.L. 27 agosto 1993, n. 324, art. 1, comma 10, convertito, con modificazioni, in L. 27 ottobre 1993, n. 423 (a norma del quale “nei rapporti con le farmacie, con i medici specialisti convenzionati e con le strutture private convenzionate, in caso di mancato pagamento delle relative spettanze, si deve considerare debitore inadempiente e soggetto passivo di azione di pignoramento per le obbligazioni sorte successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto l’ente incaricato del pagamento del corrispettivo, anzichè l’unità sanitaria locale territorialmente competente”), si applica non solo per le prestazioni autorizzate dall’U.S.S.L. nel regime anteriore alla riforma di cui al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, ma anche successivamente, con riferimento alle prestazioni sanitarie autorizzate dalle unità sanitarie locali che si sono costituite in aziende sanitarie locali.

In ordine al terzo motivo di ricorso appare corretto applicare gli interessi dovuti e previsti per i ritardi nei pagamenti delle transazioni commerciali sia perchè il soggetto creditore è un’impresa sia perchè la fattispecie è propria quella di una transazione commerciale e cioè una prestazione di servizi a fronte di un corrispettivo monetario, come già affermato dalla sentenza impugnata.

In considerazione di quanto sopra il ricorso proposto deve essere respinto e la ricorrente condannata alle spese del giudizio di legittimità.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente che si liquidano in Euro 2.200,00 di cui 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessorie. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, ricorrono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima della Corte di Cassazione, il 28 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2020

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