Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11258 del 10/05/2010

Cassazione civile sez. lav., 10/05/2010, (ud. 21/04/2010, dep. 10/05/2010), n.11258

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE LUCA Michele – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso

lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato TOSI PAOLO, giusta mandato a margine del

ricorso;

– ricorrenti –

contro

D.F.M.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1909/2005 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 07/12/2005 r.g.n. 1383/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/04/2010 dal Consigliere Dott. ANTONIO LAMORGESE;

udito l’Avvocato FIORILLO LUIGI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza depositata il 7 dicembre 2005, la Corte di appello di Torino ha rigettato l’impugnazione proposta dalla s.p.a. Poste Italiane avverso la pronuncia, con la quale il Tribunale della stessa sede, accogliendo la domanda avanzata da D.F.M., aveva dichiarato la nullità della clausola di apposizione del termine al contratto di lavoro stipulato il 7 dicembre 2000 fra costei e la società, con la conversione del rapporto sin da tale data in quello di lavoro subordinato a tempo indeterminato, e la condanna della società al pagamento in favore del lavoratrice delle retribuzioni maturate dal 16 giugno 2003.

La Corte di merito è pervenuta a queste conclusioni, considerando che l’assunzione era avvenuta a norma dell’art. 8 c.c.n.l. 26 novembre 1994 e dei successivi accordi integrativi per esigenze di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione, ivi ricomprendendo un più funzionale riposizionamento di risorse sul territorio, anche derivanti da innovazioni tecnologiche, ovvero conseguenti all’introduzione e/o sperimentazione di nuove tecnologie, prodotti o servizi, senza però dare prova del nesso fra le singole assunzioni e le esigenze comprese fra quelle innanzi individuate dell’ufficio ove i lavoratori erano stati destinati. Ha inoltre ritenuto che tale profilo di nullità della clausola comportava l’assorbimento dell’altro derivante dalla conclusione del contratto oltre il limite temporale stabilito dalle organizzazioni sindacali con l’azienda, circa la possibilità di assunzione con contratto a termine per le riferite esigenze.

La cassazione di questa sentenza è stata chiesta dalla società, con ricorso basato su un motivo, poi illustrato con memoria.

L’intimata non ha svolto alcuna attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’unico motivo denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 56 del 1987, art. 23 e degli artt. 1362 e ss. cod. civ.; oltre a vizio di motivazione, e critica la sentenza impugnata perchè, malgrado il consolidato principio di diritto per il quale il denunciato art. 23 opera un’ampia delega alla contrattazione collettiva nell’individuare liberamente le ipotesi di legittima apponibilità del termine finale ai contratti di lavoro subordinato, senza che possano essere imposti vincoli oggettivi alle causali di fonte collettiva, ha ritenuto necessario, ai fini della legittimità della clausola di apposizione del termine, la prova del nesso di collegamento fra la singola assunzione e le esigenze aziendali cui essa è strumentale.

Il ricorso è infondato.

Senza dubbio non è condivisibile la conclusione cui è pervenuta la sentenza impugnata, laddove ha ritenuto l’illegittimità del termine apposto al contratto stipulato in questione per la carenza di individuazione del collegamento tra clausola collettiva autorizzatoria del contratto a termine per le esigenze di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione, e il singolo rapporto.

Infatti, la costante giurisprudenza di questa Corte (cfr. fra le tante la sentenza 4 agosto 2008 n. 21063) è nel senso che l’attribuzione alla contrattazione collettiva, L. n. 56 del 1987, ex art. 56, del potere di definire nuovi casi di assunzione a termine rispetto a quelli previsti dalla L. n. 230 del 1962, prescinde dalla necessità di individuare ipotesi specifiche di collegamento fra le singole assunzioni a termine dei lavoratori e le esigenze aziendali, costituendo l’esame congiunto delle parti sociali sulle necessità del mercato del lavoro, unitamente al limite della predeterminazione della percentuale di lavoratori da assumere a termine rispetto a quelli impiegati a tempo indeterminato, idonea garanzia per i lavoratori ed efficace salvaguardia per i loro diritti.

La Corte territoriale ha aggiunto, pur ritenendone l’assorbimento per il precedente rilievo, l’ulteriore motivo di nullità della medesima clausola di apposizione del termine, derivante dalla conclusione del contratto dopo il 30 aprile 1998, oltre cioè l’efficacia temporale delle pattuizioni collettive intercorse fra le organizzazioni sindacali e la società Poste Italiane, così come evidenziato da questa Corte regolatrice per confermare le pronunce di merito che in base a tale motivo avevano affermato la nullità della medesima clausola.

Dato l’accertamento compiuto dal giudice del merito sulla data della conclusione del contratto 7 marzo 2000, in relazione al periodo 8 marzo/30 giugno 2000 (come specificato dalla società), e sulla circostanza che il rapporto di lavoro rientrava nella previsione dell’art. 8 del c.c.n.l. del 1994, circostanza anche questa, così come l’altra sulla conclusione del contratto, assolutamente pacifica in atti, ritiene il Collegio che la deduzione svolta dalla sentenza impugnata, ancorchè abbia considerata assorbente l’altro motivo di nullità, è idonea a sostenere da sola la impugnata decisione, relativamente all’illegittimità del contratto.

Anche a tale proposito si deve fare rinvio alla giurisprudenza elaborata da questa Corte Suprema (cfr., ex plurimis, Cass. 23 agosto 2006 n. 18378), che decidendo su fattispecie sostanzialmente identiche a quella in esame, ha confermato le pronunce dei giudici di merito che avevano dichiarato illegittimo il termine apposto a contratti stipulati, in base alla previsione dell’accordo integrativo del 25 settembre 1997 sopra citato (esigenze eccezionali, conseguenti alla fase di ristrutturazione ..), dopo il 30 aprile 1998.

Richiamato quanto già affermato circa la configurabilità, in relazione alla L. n. 56 del 1987, art. 23 di una vera e propria delega in bianco a favore dei sindacati nell’individuazione di nuove ipotesi di apposizione di un termine alla durata del rapporto di lavoro, e premesso altresì che in forza della sopra citata delega in bianco le parti sindacali hanno individuato, quale nuova ipotesi di contratto a termine, quella di cui al citato accordo integrativo del 25 settembre 1997, questa Corte ha ritenuto corretta l’interpretazione dei giudici di merito del distinto accordo attuativo sottoscritto in pari data e del successivo accordo attuativo sottoscritto in data 16 gennaio 1998, nel senso che con tali accordi le parti avevano convenuto di riconoscere la sussistenza fino al 31 gennaio 1998 (e poi in base al secondo accordo attuativo, fino al 30 aprile 1998), della situazione di cui al citato accordo integrativo, con la conseguenza che, per far fronte alle esigenze derivanti da tale situazione, l’impresa poteva procedere (nei suddetti limiti temporali) ad assunzione di personale straordinario con contratto tempo determinato; da ciò deriva che deve escludersi la legittimità dei contratti a termine stipulati dopo il 30 aprile 1998 in quanto privi di presupposto normativo.

Si è in particolare osservato che la suddetta interpretazione degli accordi attuativi non viola alcun canone ermeneutico, atteso che il significato letterale delle espressioni usate è così evidente e univoco che non necessita di un più diffuso ragionamento al fine della ricostruzione della volontà delle parti; infatti nell’Interpretazione delle clausole dei contratti collettivi di diritto comune, nel cui ambito rientrano sicuramente gli accordi sindacali sopra riferiti, si deve fare innanzitutto riferimento al significato letterale delle espressioni usate e, quando esso risulti univoco, è precluso il ricorso a ulteriori criteri interpretativi, i quali esplicano solo una funzione sussidiaria e complementare nel caso in cui il contenuto del contratto si presti a interpretazioni contrastanti (cfr., ex plurimis, Cass. 28 agosto 2003 n. 12245, Cass. 25 agosto 2003 n. 12453).

Inoltre è stato rilevato che tale interpretazione è rispettosa del canone ermeneutico di cui all’art. 1367 cod. civ., a norma del quale, nel dubbio, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possano avere qualche effetto, anzichè in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno; ed infatti la stessa attribuisce un significato agli accordi attuativi de quibus (nel senso che con essi erano stati stabiliti termini successivi di scadenza alla facoltà di assunzione a tempo, termini che non figuravano nel primo accordo sindacale del 25 settembre 1997); diversamente opinando, ritenendo cioè che le parti non avessero inteso introdurre limiti temporali alla deroga, si dovrebbe concludere che gli accordi attuativi, così definiti dalle parti sindacali, erano “senza senso” (così testualmente Cass. 14 febbraio 2004 n. 2866).

Infine, questa Corte ha ritenuto corretta, nella ricostruzione della volontà delle parti come operata dai giudici di merito, l’irrilevanza attribuita all’accordo del 18 gennaio 2001 in quanto stipulato dopo oltre due anni dalla scadenza dell’ultima proroga, e cioè quando il diritto del soggetto si era già perfezionato; ed infatti, ammesso che le parti avessero espresso l’intento di interpretare autenticamente gli accordi precedenti, con effetti comunque di sanatoria delle assunzioni a termine effettuate senza la copertura dell’accordo 25 settembre 1997 (scaduto in forza degli accordi attuativi), la conclusione affermata dal giudice del merito è comunque conforme alla regula iuris dell’indisponibilità dei diritti dei lavoratori già perfezionatisi, dovendosi escludere che le parti stipulanti avessero il potere, anche mediante lo strumento dell’interpretazione autentica (previsto solo per lo speciale settore del lavoro pubblico, secondo la disciplina nel D.Lgs. n. 165 del 2001), di autorizzare retroattivamente la stipulazione di contratti a termine non più legittimi per effetto della durata in precedenza stabilita (vedi, per tutte, Cass. 12 marzo 2004 n. 5141).

In base al detto orientamento, ormai consolidato, ed al valore dei relativi precedenti, pur riguardanti la interpretazione di norme collettive (cfr. Cass. 29 luglio 2005 n. 15969, Cass. 21 marzo 2007 n. 6703), va confermata la nullità del termine apposto al contratto stipulato dalla intimata il 7 marzo 2000 per il periodo 8 marzo/30 giugno 2000.

Il ricorso va dunque rigettato.

Non si deve provvedere al regolamento delle spese del giudizio di cassazione, non avendo la lavoratrice svolto alcuna attività difensiva in questa sede.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 21 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2010

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