Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11258 del 09/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 09/05/2017, (ud. 08/03/2017, dep.09/05/2017),  n. 11258

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – rel. Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1347-2016 proposto da:

G.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PRINCIPE

UMBERTO 35, presso lo studio dell’avvocato GIORGIO LOMBARDI, che lo

rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

M.L., elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE GOTTARDO 21,

presso lo studio dell’avvocato LUCIA CARINI, che lo rappresenta e

difende giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4977/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 09/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’08/03/2017 dal Consigliere Dott. GIULIO FERNANDES.

Fatto

RILEVATO

che, con sentenza del 9 luglio 2015, la Corte di Appello di Roma confermava la decisione del Tribunale in sede di rigetto della domanda proposta da M.R. nei confronti del germano M.L. ed intesa all’accertamento dell’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra esse parti nel periodo dal 1.1.1996 al 30.3.2008 – con mansioni di cuoca nel ristorante gestito dal fratello – con condanna di quest’ultimo al pagamento di Euro 1.228.057,38 per differenze retributive, 13^ e 14^ mensilità, straordinario, ferie non godute e TFR, oltre accessori di legge;

che per la cassazione di tale decisione propone ricorso G.M. – quale avente causa dalla M. – affidato a due motivi cui resiste con controricorso M.L.;

che è stata depositata la proposta del relatore ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;

che il G. ha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c. in cui si dissente dalla predetta proposta e si insiste per l’accoglimento del ricorso;

che il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che: con il primo motivo di ricorso si deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) per non avere la Corte di Appello dato rilevanza alle specifiche ammissioni fornite dal M. in sede di interrogatorio libero che, se valutate unitamente alle emergenze documentali ed alla mancata contestazione circa le mansioni svolte dalla sorella ed in ordine alle differenze retributive richieste, avrebbero portato ad affermare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato; con il secondo motivo viene prospettata “violazione e falsa applicazione di norme di diritto” in quanto il giudice del gravame non aveva considerato che i beni immobili di proprietà delle parti e la gioielleria dell’attuale ricorrente provenivano dalla successione dei genitori e non dai proventi dell’attività del ristorante;

che il primo motivo è inammissibile dovendo trovare applicazione il testo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, – nella formulazione disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b) convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134, per essere stata pubblicata la sentenza impugnata dopo 11 settembre 2012 – che non consente più di censurare la sufficienza del ragionamento logico posto alla base dell’interpretazione di determinati atti del processo (si veda Cass., S.U., n. 8053/14); peraltro, il motivo denuncia non l’omesso esame di un fatto inteso nella sua accezione storico-fenomenica (e quindi non un punto o un profilo giuridico), un fatto principale o primario (ossia costitutivo, impeditivo, estintivo o modificativo del diritto azionato) o secondario (cioè un fatto dedotto in funzione probatoria) bensì l’omessa o carente valutazione di determinati elementi probatori, censura questa non più consentita; ed infatti, è sufficiente che il fatto sia stato esaminato, senza che sia necessario che il giudice abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie emerse all’esito dell’istruttoria come astrattamente rilevanti (cfr. Cass. n. 8053/14cit.); e, comunque, nel caso in esame, le risultanze istruttorie asseritamente non valutate sono state manifestamente prese in esame dalla Corte territoriale (le dichiarazioni rese dal M. e le risultanze documentali ritenute non probanti dell’elemento caratterizzante il rapporto di lavoro subordinato, ovvero l’assoggettamento della M. al potere direttivo del fratello, titolare dell’esercizio commerciale);

che parimente inammissibile è il secondo motivo in quanto: non specifica in alcun modo le norme di diritto asseritamente violate; neppure indica da quali risultanze istruttorie sarebbe emerso che i beni immobili e la gioielleria dell’attuale ricorrente provenivano dalla successione dei genitori delle parti in lite; tale circostanza, comunque, non appare essere decisiva avendo l’impugnata sentenza fondato il rigetto della domanda sulla mancata prova dell’assoggettamento della M. al potere gerarchico del fratello, suo datore di lavoro;

che, pertanto, in adesione alla proposta del relatore – non scalfita dalla memoria ex art. 380 bis c.p.c. del ricorrente per le ragioni esposte – il ricorso va dichiarato inammissibile;

che le spese del presente giudizio, per il principio della soccombenza, sono poste a carico del ricorrente e vengono liquidate come da dispositivo;

che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013) trovando tale disposizione applicazione ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, quale quello in esame.

PQM

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 2.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfetario nella misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 8 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2017

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