Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11257 del 11/06/2020

Cassazione civile sez. I, 11/06/2020, (ud. 28/01/2020, dep. 11/06/2020), n.11257

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 963/2015 proposto da:

R.L., nella qualità di titolare dell’omonima Farmacia

Urbana, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza del Popolo n. 18,

presso lo studio dell’avvocato Federico Camillo, che la rappresenta

e difende unitamente all’avvocato Lamarte Antonio, giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Azienda Sanitaria Locale di Caserta, in persona del Commissario

Straordinario pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via

Ettore Ximenes n. 3 (Studio Panova), presso lo studio dell’avvocato

Pannone Ottavio, che la rappresenta e difende, giusta procura a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3952/2013 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 13/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28/01/2020 dal Cons. Dott. MELONI MARINA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

R.L., titolare della omonima Farmacia Urbana con sede in (OMISSIS) premesso di aver subito nel (OMISSIS) un furto di medicinali e di ricette mediche per farmaci già erogati chiese alla ASL CE/(OMISSIS) il pagamento della somma pari al costo dei farmaci dispensati rientranti nella convenzione con il servizio sanitario nazionale. La ASL CE/(OMISSIS) contestò la debenza della somma richiesta ed il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere rigettò la domanda in quanto sfornita di prova. La Corte di Appello di Napoli confermò la sentenza di primo grado.

Avverso la sentenza n. 3952 del 2013 della Corte di Appello di Napoli propone ricorso per cassazione R.L. affidato a quattro motivi. La ASL CE/(OMISSIS) resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso la ricorrente R.L. denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 244 c.p.c., nonchè omesso esame di circostanze decisive in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè la Corte di Appello di Napoli non ha ammesso la prova testimoniale articolata dalla ricorrente in quanto generica, nonostante la sua decisività e la mancanza di eccezioni della ASL/CE(OMISSIS) in merito alla asserita genericità.

Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente denuncia omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, violazione e falsa applicazione degli artt. 228 e 230 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè la Corte di Appello di Napoli ha ritenuto inammissibile la richiesta di interrogatorio formale del legale rappresentante dell’Ente perchè vertente su circostanze pacifiche. Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente lamenta illogica, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine a fatti decisivi per il giudizio in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, perchè la Corte di Appello di Napoli non ha ammesso la richiesta di CTU, ritenuta dai primi giudici generica ed esplorativa, senza motivare in ordine al rigetto.

Con il quarto motivo di ricorso la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè la Corte di Appello di Napoli ha condannato alle spese la ricorrente stante la soccombenza senza indicare i motivi per cui non compensava.

Il ricorso è inammissibile e deve essere respinto.

I primi tre motivi di ricorso sono inammissibili in quanto richiedono un riesame ed una nuova valutazione in ordine all’ammissibilità delle istanze istruttorie, rispettivamente prova testimoniale, interrogatorio formale e CTU e si sostanziano in una serie di critiche alle valutazioni in fatto espresse nella motivazione dalla Corte territoriale, dirette a sollecitare ad un riesame il giudice del merito, che del resto ha ampiamente e rettamente motivato il rigetto delle istanze istruttorie, esponendo le ragioni e le fonti del proprio convincimento. Tale richiesta di riesame non è evidentemente deducibile quale motivo di impugnazione in questa sede di legittimità, ancor più in seguito alla modifica dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, apportata dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, convertito in L. n. 134 del 2012 (v. Cass., sez. un., n. 8053/2014).

In ordine all’eccepito difetto di motivazione Sez. U., Sentenza n. 8053 del 07/04/2014 ha stabilito che: “La riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.

Occorre poi considerare che la parte che in sede di legittimità intenda far valere la carenza di motivazione della sentenza impugnata ha l’onere d’indicare gli elementi ritenuti trascurati o insufficientemente valutati, precisando la fase e l’atto del giudizio di merito in cui ha avuto luogo la relativa allegazione e dimostrandone la rilevanza processuale, ovverosia l’idoneità ad orientare in senso diverso la decisione, in modo tale da consentire al giudice di legittimità di verificare l’effettiva sussistenza del vizio dedotto e valutarne la decisività (cfr. Cass., Sez. lav., 20/03/2007, n. 6630; 20/04/2006, n. 9233; 30/03/2004, n. 6323), mentre nella specie il predetto onere è rimasto totalmente inadempiuto.

Quanto poi all’impugnazione del rigetto dell’istanza di ammissione di un mezzo di prova presentata in sede di giudizio di merito, nel ricorso per cassazione è onere del ricorrente dimostrare la decisività del mezzo di prova in relazione al “factum ad probandum” e tale decisività nella fattispecie appare del tutto mancante in quanto nessun mezzo di prova tra quelli richiesti appare idoneo, in mancanza delle relative ricette e mediche e talloncini del farmaco, a supportare la richiesta di rimborso al SSN dei farmaci dispensati.

Altrettanto inammissibile è il quarto motivo di ricorso non essendo il giudice tenuto a spiegare le ragioni per le quali non ritiene di adottare una pronuncia di compensazione mentre proprio la soccombenza della ricorrente giustifica la condanna al pagamento delle spese del giudizio.

In considerazione di quanto sopra il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente che si liquidano in Euro 5.200,00 di cui 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessorie. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, ricorrono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima della Corte di Cassazione, il 28 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2020

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